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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
COLLINE SAVONESI I.G.T. |
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COLLINE SAVONESI
I.G.T.
D.M. 20/Novembre/1995 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Colline
Savonesi”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste
dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai
mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Colline Savonesi” è riservata ai seguenti
vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso novello
rosato
I vini ad IGT “Colline Savonesi” bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Savona.
La IGT “Colline Savonesi” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni o relativi sinonimi:
Alicante (localmente denominato Granaccia)
Lumassina (localmente denominato Buzzetto o Mataosso)
È riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vitigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal
corrispettivo vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e vini di cui sopra indicati, le uve
dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Savona fino
ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Colline Savonesi” con la specificazione del
vitigno “Lumassina” o dei sinonimi “Bozzetto o Mataosso”
possono essere prodotti anche nella tipologia “frizzante”.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT
“Colline Savonesi” comprende l’area collinare del territorio
amministrativo della provincia di Savona, nella regione
Liguria.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve
essere superiore a 13,00 tonnellate
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Colline
Savonesi”, devono assicurare ai vini i seguenti titoli
alcolometrico volumici naturali minimi:
Colline Savonesi bianco: 9,00% vol.;
Colline Savonesi rosso: 9,00% vol.;
Colline Savonesi Alicante o sinonimo: 9,00% vol.;
Colline Savonesi rosato: 9,00% vol.;
Colline Savonesi Lumassina o sinonimo: 8,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75%.
Art 6
I vini ad IGT “Colline Savonesi”, anche con
la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al
consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici
volumici totali minimi:
Colline Savonesi bianco: 10,00% vol.;
Colline Savonesi Lumassina: 10,00% vol.;
Colline Savonesi rosso: 10,00% vol.;
Colline Savonesi Alicante: 10,00% vol.;
Colline Savonesi rosso novello: 11,00% vol.;
Colline Savonesi rosato: 10,00% vol.;
Colline Savonesi passito: 15,00% vol.;
Art 7
Alla IGT “Colline Savonesi” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Colline Savonesi” può essere utilizzata come ricaduta
per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |
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