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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
COLLIO GORIZIANO
DOC |
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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«COLLIO GORIZIANO» O «COLLIO». |
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Collio
Goriziano» o «Collio» è riservata ai vini bianchi e
rossi rispondenti ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art.2.
1. La denominazione di origine controllata «Collio
Goriziano» o «Collio», con la specificazione di uno
dei seguenti vitigni:
Chardonnay; Malvasia (da Malvasia istriana);
Muller Thurgau; Picolit; Pinot bianco; Pinot grigio;
Ribolla o Ribolla gialla; Riesling (da Riesling
renano);Riesling italico; Sauvignon; Tocai friulano;
Traminer aromatico; Cabernet franc; Cabernet
sauvignon; Merlot; Pinot nero, è riservato ai
vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti
esclusivamente dai corrispondenti vitigni.
2. La specificazione «Cabernet» è riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti, congiuntamente, dai
vitigni «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon».
3. La denominazione di origine controllata «Collio
Goriziano» o «Collio», con la specificazione bianco
o rosso, è riservato ai vini bianchi o rossi,
ottenuti da uve, mosti e vini provenienti dai
vigneti composti da una o più varietà del
corrispondente colore tra i vitigni di cui al primo
comma, fatta eccezione per i vitigni aromatici
Muller Thurgau e Traminer aromatico i quali non
possono superare il 20% del totale.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Collio
Goriziano» o «Collio» devono essere prodotte nelle
zone appresso indicate:
Prima zona:
tale zona è delimitata da una linea che dal
cavalcavia della ferrovia Gorizia-Udine, prende la
strada che dal quadrivio di adonna del Fante porta
direttamente a Piedimonte del Calvario. Da qui tale
linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad
incontrarsi con il confine di Stato.
Segue tale confine fino al suo incontrarsi con il
torrente Judrio presso Mernicco. Prosegue quindi
verso sud, seguendo il confine, lungo tale torrente,
tra la provincia di Udine e quella di Gorizia sino
al ponte della strada nazionale n. 356 per Brazzano
e Cormòns. Prosegue lungo detta strada fino al
cavalcavia che, a Cormòns, immette sulla strada
nazionale n. 56,
intersecando la ferrovia Gorizia-Udine. Da qui
prosegue lungo la ferrovia verso est, fino al
casello in prossimità del km 25; da qui attraversa
la strada ferrata ed imboccata la strada comunale
che si dirama dalla strada nazionale e passa per
Stuccara, arrivando a Bosco di Sotto; prosegue
quindi per casa Cattarin Giovanni - Pradis di
Cormòns n. 35 fino ad arrivare alla strada comunale
Cormòns-Moraro presso quota 40 della Boatina.
Dal punto d'incontro con detta strada e lungo la
stessa verso est, per un tratto di 950 metri si
arriva a quota 45, punto d'incontro con il torrente
Versa. Da quota 45 la delimitazione prosegue verso
nord lungo la sponda destra del torrente Versa fino
ad arrivare alla linea ferroviaria Gorizia-Udine con
la quale si identifica fino al cavalcavia con la
strada per Piedimonte del Calvario, punto di
partenza della linea di delimitazione;
Seconda zona:
tale zona è delimitata da una linea che, iniziando
dalle Case Pusnar, raggiunge Case Medeot e Case
Piccolo lungo il canale irriguo dell'agro Cormonese
Gradiscano.
Da qui, seguendo il piede della collina, toccando
Case Papalin ed attraversando le particene catastali
680/3, 685/2, 685/1, 542 e 544/5, si ricongiunge con
la strada che a nord porta a Villanova di Farra
passando per quota 49 e 48. Da qui verso ovest,
segue la strada per Case Bressan (quota 48), giunge
a Borgo dei Conventi (quota 46) e piega verso sud
sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'isonzo
(quota 45) segue ad ovest la strada per Borgo
Bearzat e prosegue fino ad incontrare, in prossimità
di Villa Zuliani, a quota 36, la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo
Zoppini. Da qui il limite piega verso nord-est fino
a Borgo Zoppini, percorrendo poi la strada statale
n. 351 fino a Case Pesnar, punto di partenza della
linea di delimitazione.
Art.4.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini della
denominazione di origine controllata «Collio
Goriziano» o «Collio» devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione, di giacitura
collinare e, comunque, atte a conferire alle uve ed
ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di
qualità.
2. Sono comunque da escludere i vigneti di fondo
valle e quelli di pianura. Tale esclusione non
riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terreni
pianeggianti derivanti da opere di sistemazione
collinare ed i vigneti ubicati nella prima zona di
produzione di cui all'art. 3 su terreni di giacitura
pedecollinare situati al di sopra della quota di 85
metri sul livello del mare.
3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati, comunque atti a non modificare
le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti
posti a dimora successivamente all'entrata in vigore
del presente disciplinare dovranno avere una densità
minima di 3.500 ceppi ad ettaro.
4. La resa massima di uva ammessa alla produzione
dei vini di cui al precedente art. 2 non deve essere
superiore a tonnellate 4 per ettaro di superficie
vitata in coltura specializzata per il «Picolit» ed
a tonnellate 11 per ettaro di superficie vitata per
i restanti vitigni.
5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Collio
Goriziano» o «Collio» devono esser riportati nei
limiti di cui sopra, purché la produzione globale
non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando
i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi, 6. La resa massima dell'uva in vino finito
non dovrà in alcun caso essere superiore al 60% per
il «Picolit» ed al 70% per tutti gli altri vini. Per
rese fino ad un massimo del 65% per il «Picolit» e
del 75% per gli altri vini, avrà diritto alla
denominazione di cui all'art. 1, rispettivamente, il
60% ed il 70%, mentre il rimanente 5% dovrà essere
classificato come «vino da tavola». Il superamento
di detti limiti massimi comporta la decadenza dal
diritto alla denominazione per l'intera partita.
7. È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia
ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso, per un
massimo di due volle prima dell'invaiatura.
Art.5.
1. Le operazioni di vinificazione e di eventuale
invecchiamento obbligatorio previsto per le
tipologie «riserva» debbono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione, è consentito che tali
operazioni siano effettuate nell'intero territorio
dei comuni, anche se soltanto in parte compresi
nella zona delimitata.
3. E inoltre facoltà del Ministero per le politiche
agricole - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
consentire, su apposita domanda delle ditte
interessate, che le suddette operazioni di
vinificazione, oltre che nella zona di produzione di
cui all'art. 3, possano effettuarsi anche nei comuni
limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di
trasformazione situati all'interno del territorio
regionale a condizione che le ditte medesime:
dimostrino di avere i terreni vitati iscritti
all'albo dei vigneti della zona di produzione della
denominazione di origine controllata in questione
presentino richiesta motivata e corredata dal parere
degli organi tecnici della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica
degli impianti di vinificazione e sulla reale
possibilità delle aziende di vinificare le proprie
uve iscritte all'albo dei vigneti della
denominazione di origine controllata «Collio
Goriziano» o «Collio».
4. Le uve destinate alla vinificazione dovranno
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
del 10% per tutti i vini eccetto che per il «Picolit»,
per il quale detto limite viene fissato al 13%.
5. E’ ammessa la colmatura con un massimo del 5% di
altri vini dello stesso colore aventi diritto alla
denominazione di origine controllata «Collio
Goriziano» o «Collio».
6. Il periodo di invecchiamento previsto per le
tipologie dei vini «riserva» di cui al successivo
art. 7 decorre al 1° novembre dell'annata di
produzione delle uve.
Art. 6.
I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare
all'atto dell'immissione al consumo devono
corrispondere alle seguenti caratteristiche:
1) «Collio goriziano» o «Collio» tipologia
bianco:
colore; paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
estratto secco netto minimo; 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l
2) «Collio Goriziano» o «Collio» Chardonnay:
colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
3) «Collio Goriziano» o «Collio» Malvasia:
colore: paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
4) «Collio Goriziano» o «Collio» Muller Thurgau:
colore: paglierino;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
5) «Collio Goriziano» o «Collio» Picolit:
colore: paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
addita totale minima: 4,5 g/l.
6) «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot bianco:
colore; paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
7) «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo; 11,5%
vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
8) «Collio Goriziano» o «Collio» Ribolla o
Ribolla gialla:
colore: paglierino;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
9) «Collio Goriziano» o «Collio» Riesling:
colore: paglierino tendente al dorato;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5%
vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
10) «Collio Goriziano» o «Collio» Riesling
italico:
colore: paglierino leggero con riflessi verdolini;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
11) «Collio Goriziano» o « Collio» Sauvignon:
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5%
vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
12) «Collio Goriziano» o «Collio» Tocai friulano:
colore: paglierino con riflessi citrini;
odore: delicato, gradevole, con profumo
caratteristico;
sapore: asciutto, caldo pieno, amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima; 4,5 g/l.
13) «Collio Goriziano» o «Collio» Traminer
aromatico:
colore: paglierino con riflessi dorati;
odore: aroma tipico caratteristico;
sapore: asciutto, aromatico, intenso,
caratteristico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
14) «Collio Goriziano» o «Collio» tipologia
rosso:
colore: rubino, con eventuali riflessi granati;
odore; leggermente erbaceo, vinoso;
sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5%
vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
15) «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet:
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, erbaceo, che si fa etereo nel
tempo;
sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/I;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
16) «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet franc:
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
17) «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet
Sauvignon:
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,4 g/l.
18) «Collio Goriziano» o «Collio» Merlot:
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo
erbaceo;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
vol;
estratto secco netto minimo; 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
19) «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot nero:
colore: rubino, più o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
I vini bianchi e rossi con specificazione aggiuntiva
«riserva» di cui al seguente art. 7, dovranno
presentare gli specifici caratteri organolettici
derivanti dal periodo e dalle modalità di
invecchiamento.
I vini bianchi e rossi di cui al presente articolo,
qualora affinati in fusti di legno, potranno
presentare i peculiari caratteri organolettici
derivanti dal sistema di produzione, che non
dovranno tuttavia prevalere su quelli derivanti
dall'origine.
E facoltà del Ministero per le politiche agricole -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, di modificare, con
proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
ciascun vino relativamente all'acidità totale e
all'estratto secco.
Art.7.
I vini bianchi e rossi di cui all'art. 2,
provenienti da uve che assicurino un titolo
alcolometrico minimo naturale del 12%, escluso il «Picolit»,
possono portare la specificazione aggiuntiva
«riserva» purché:
1) i vini rossi abbiano subito un periodo di
invecchiamento di tre anni, di cui almeno sei mesi
trascorsi in botte di legno ed i corrispondenti
quantitativi siano stati annotati separatamente sui
registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno
di produzione delle uve;
2) i vini bianchi abbiano subito un periodo di
invecchiamento di due anni ed i corrispondenti
quantitativi siano stati annotati separatamente sui
registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno
di produzione delle uve.
Art.8.
Nella designazione in etichetta dei vini di cui al
presente disciplinare di produzione si debbono
osservare le seguenti prescrizioni:
I. é vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva
diversa da quelle previste dal presente
disciplinare;
II. le specificazioni di vitigno in aggiunta alla
denominazione di origine controllata «Collio
Goriziano» o «Collio» devono figurare immediatamente
al di sotto della dicitura «denominazione di origine
controllata» ed in caratteri le cui dimensioni non
superino i due terzi di quelli usati per indicare la
denominazione di origine stessa;
III. i vini con denominazione di origine «Collio
Goriziano» o «Collio» devono obbligatoriamente
riportare in etichetta l'annata di produzione delle
uve;
IV. i caratteri utilizzati per l'indicazione
«riserva» non devono superare, in dimensione, quelli
usati per l'indicazione del vitigno;
V. è consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni o località compresi
nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dai
quali effettivamente provengano le uve da cui i vini
designati sono stati ottenuti. |
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