|
|
|
DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
COLLI ORIENTALI DL FRIULI
DOC |
|
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«COLLI ORIENTALI DEL FRIULI». |
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Colli
Orientali del Friuli», accompagnata da una delle
menzioni «Bianco», «Rosso» o dal riferimento a uno
dei vitigni di cui all'art. 2, é riservata ai vini
ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione
e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. Le sottozone «Ramandolo», «Cialla» e «Rosazzo»
sono disciplinate tramite allegati in calce al
presente disciplinare. Salvo quanto espressamente
previsto dagli allegati suddetti, in tutte le
sottozone devono essere applicate le norme previste
dal presente disciplinare.
Art. 2.
1. La denominazione «Colli Orientali del Friuli» con
la specificazione di una delle seguenti
indicazioni di vitigni:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Picolit;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon);
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pignolo;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino;
Tazzelenghe,
é riservala ai vini ottenuti da uve di vigneti
costituiti dai corrispondenti vitigni; nella
preparazione del vino Cabernet possono concorrere,
disgiuntamente o congiuntamente le uve e i mosti dei
vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon.
2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei
vini di cui al comma precedente anche le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di
quelli raccomandati ed autorizzati nella provincia
di Udine, e presenti nei vigneti in misura non
superiore al 15% del totale.
3. La denominazione «Colli Orientali del Friuli»,
seguita dalla specificazione «Rosato» è riservata al
vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca rossa
elencati nel presente disciplinare e vinificate
secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 5
del presente disciplinare,
4. La denominazione «Colli Orientali del Friuli»,
con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» è riservata
ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da
vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni
di cui al primo comma con l'esclusione di quelli a
bacca aromatica.
Art. 3.
1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli
Orientali del Friuli» aventi diritto alla menzione
di cui all'art. 1, comma primo, devono essere
prodotte nella zona appresso indicata:
partendo dalla località Madonna, ad ovest di
Tarcento, la delimitazione segue la strada che da
questa località porta alla stazione ferroviaria di
Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria
verso sud sino all'incrocio con la provinciale
Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada,
attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di
Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il
corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano,
piega verso est lungo la strada che porta a
Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile
per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo
la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino
ad arrivare alla cabina di trasformazione di
Rubignacco (fra l'istituto orfani e C. Corgnolo).
Dalla cabina di trasformazione segue la strada per
Casali Gallo, il macello comunale, Borgo Viola (a
sud di Cividale) e poi devia verso est, per Borgo
Corfù, per discendere lungo la s.s. 356, fino al
bivio Spessa-Ipplis, passando per Cagliano; da
questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che
delimita il versante nord della zona collinare
propriamente detta, sino al bivio di Azzano per
piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul
fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la
provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle
inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino
al suo raccordo con la s.s. 56.
La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in
direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per
la strada che attraversa Manzano raggiunge
l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C.
Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta
asfaltata per raggiungere il confine provinciale
Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano,
piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord
il confine di Stato fino all'altezza del rio
Goritnich.
Risale detto rio fino alla strada interpoderale
Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli
abitati di Fragielis e Stregua e, raggiunto San
Pietro di Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla,
fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per
proseguire poi il confine del comune di Cividale
e continuare verso nord lungo il confine di Torreano
fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo
una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711)
al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al
monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al
colle San Giorgio (m 379) al monte Zue (m 470) al
monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al
castello di Prampero (m 213). La delimitazione
continua verso sud lungo la strada che attraversa
Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla,
devia verso ovest per raggiungere la statale n. 356
che segue fino alla località Madonna, ad ovest di
Tarcento.
Art. 4.
1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Colli
Orientali del Friuli» devono rispondere, per
condizioni ambientali di coltura, a quelli
tradizionali della zona di produzione e comunque
devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i
vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura
ed esposizione, di origine cocenica, oppure, nelle
zone marginali, in quelle di origine mista per
presenza di percentuali variabili di elementi
grossolani. Sono esclusi i terreni di fondovalle,
umidi e non sufficientemente soleggiati. I sesti
d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati,
comunque atti a non modificare le caratteristiche
dell'uva e del vino. I nuovi impianti o reimpianti
devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per
ettaro e non potranno produrre mediamente più di kg
1,350 di uva per ceppo di «Picolit» e kg 3,700 per
ceppo per tutte le altre tipologie.
È vietala ogni pratica di forzatura; tuttavia è
ammessa l'irrigazione di soccorso.
2. La produzione massima di uva ammessa per i «Colli
Orientali del Friuli» «Picolit» é di 4 tonnellate
per ettaro, di vigneto in coltura specializzata, e
di 11 tonnellate per ettaro per tutte le altre
tipologie di vitigno. Tali rese devono comunque
determinare un quantitativo di vino per ettaro atto
per l'immissione al consumo non superiore ad hl 28
per il «Picolil» ed ettolitri 77 per tulle le altre
tipologie di vino.
Fermi restando i limili sopra indicati, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto all’effettiva superficie
coperta dalle viti. A detti limiti, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la rosa dovrà essere
riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve,
purché la produzione non superi del 20% il limite
medesimo.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali, e consentito che tali operazioni
vengano effettuate nell'intero territorio della
provincia di Udine nonché nell'intero territorio dei
comuni che comprendono la zona di produzione della
denominazione di origine controllata «Collio». 2. Le
uve
destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini «Colli Orientali del Friuli» un titolo
alcolometrico volumico naturale niinimo del:
13% per il Picolit; 10% per tutti gli altri vitigni
riconosciuti dall'art. 2.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima di uva in vino non deve essere
superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa
uva-vino superi detto limite, ma non il 75%,
l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine controllata: «Colli Orientali del Friuli».
Qualora la resa uva-vino superi il 75%, decade il
diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.
Per la trasformazione delle uve destinate alla
produzione di vino «Colli Orientali del Friuli»
«Rosato» deve attuarsi una spremitura soffice delle
uve, con un breve periodo di macerazione delle
vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta
tonalità di colore.
Per tutti i vini riconosciuti dal presente
disciplinare e ammesso l’invecchiamento in botti di
legno.
Art. 6
1. I vini «Colli Orientali del Friuli» all'atto
dell'immissione al consuino devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Malvasia:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratterislico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolomeirico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Picolit:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;
titolo alcolomeirico volumico totale minimo: 14%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Pinot bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato caratterislico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolomeirico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Pinot grigio:
colore: paglierino con riflessi ramati;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolomeirico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Riesling:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole, tendente
all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Sauvignon:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Tocai friulano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo; 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caraneristico con aroma intenso;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico
e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: caraneristico, intenso e gradevole;
sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo,
leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
«Colli Orientali del Friuli» «Bianco»:
coloro: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicata, gradevole, armonico;
sapore: asciutto, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
«Colli Orientali del Friuli» «Rosso»:
colore: rosso, granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet:
colore: rosso intenso, granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente
erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet Franc:
colore: rosso rubino intenso o granato se
invecchiato;
odore: erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, asciutto, leggermente
erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Merlot:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volùmico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4.5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pignolo:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso o granato
se invecchiato;
odore: intenso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino intenso con sfumature
violacee o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Schioppettino:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Tazzelenghe:
colore: rosso violaceo intenso o granato se
invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Rosato:
colore: rosso tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, gradevole,
caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
È facoltà del Ministero competente modificare con
proprio decreto, per i vini di cui al presente
disciplinare, i limiti sopra indicati, per l'acidità
totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
1. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato è
ammessa la produzione di vini provenienti dalle uve
riconosciute a denominazione di origine controllata
«Colli Orientali del Friuli» recanti la dizione
«Superiore» purché le produzioni suddette vengano
ridotte a 80 quintali di uva ad ettaro e le
gradazioni alcoliche minime naturali elevate a 11%.
Per il Picolit è prevista la dizione «Superiore»
solo per produzioni inferiori a q.li 35 per ettaro e
gradazione alcolica minima naturale del 14%.
I vini recanti la dizione «Superiore» devono avere
all'atto del consumo una gradazione alcolica minima
di 14,5% per il «Picolit» e 11,5% per tutte le altre
tipologie.
2. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato
«Colli Orientali de! Friuli», la menzione «Riserva»
ma senza la dizione «Superiore», è ammessa qualora i
vini siano stati invecchiali almeno due anni a
decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di
produzione delle uve.
Art. 8.
1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve
essere effettuata in posizione immediatamente
sottostante all'indicazione della denominazione di
origine controllata «Colli Orientali del Friuli» ed
in
caratteri non superiori, in dimensione ed ampiezza,
a quelli utilizzati per indicare la denominazione
stessa.
2. In etichetta la dicitura «Superiore» o «Riserva»
devono seguire il nome del vitigno e deve essere di
caratteri e dimensioni uguali o inferiori.
3. È vietato usare assieme alla denominazione di cui
all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non
prevista dal disciplinare ivi compresi gli
aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezionato»
e similari, salvo quanto previsto dall'art. 7 del
presente disciplinare.
4. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve
é obbligatoria per tutti i vini della denominazione.
5. È consentilo l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati
e l'indicazione di fattorie e vigneti purché non
abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in
inganno il consumatore.
6. Il vino «Colli Orientali del Friuli» - «Picolit»
dovrà essere immesso al consumo esclusivamente in
bottiglie di capacità non superiore a litri 0,750 e
chiuse con tappo di sughero.
ALLEGATO 1
Sottozona «Ramandolo»
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Colli
Orientali del Friuli» accompagnata dalla
specificazione «Ramandolo», è riservata al vino
ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2
prodotte dai vigneti della zona specificata nel
successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente allegato al
disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colti
Orientali del Friuli».
Art. 2.
La denominazione «Colli Orientali del Friuli»
accompagnata dalla specificazione «Ramandolo», e
riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno
Verduzzo friulano (localmente denominato Verduzzo
giallo).
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Colli
Orientali del Friuli» - «Ramandolo», ai sensi
dell'art. 1 devono essere prodotte nella zona
appresso indicata:
partendo dalla chiesetta di Ramandolo (q. 369),
seguendo la strada del Bernadia (a valle di Costa
Dolina in direzione nord-est), raggiunge quota 518
in prossimità di località Tamar. Da qui segue una
linea retta in direzione sud-est, attraverso quota
250 (punto di confluenza fra le strade provenienti,
rispettivamente, da Torlano di Sotto e da Torlano di
Sopra), arriva a località S. Giorgio (q. 469). Di
qui in direzione sud-ovest, tocca M. Plantanadiz (q.
370), La Croce (q 370), attraversando Pecol di Centa
ed il m. Mache Fave (q. 365).
Indi prosegue in direzione sud-est lungo una linea
retta che interseca il ponte sul torrente Lagna (q.
222).
Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza
con il torrente Cornappo (q. 190) seguendo il corso
dello stesso sino alla confluenza con il torrente
Torre (q. 178).
Ne segue il corso in direzione nord-ovest fino alla
località Oltretorre (Tarcento) ed, al ponte sul
torrente Torre, prende la strada statale n. 356, che
segue ad ovest attraverso località Aprato e S.
Biagio fino a q.214.
Da qui prende la strada verso nord, toccando q. 222
e, di seguito, q. 261 in località Menoli.
Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda
(q. 313) e, toccando q. 415 e 440 raggiunge località
Beorchian.
Prosegue quindi in direzione nord-est fino a Case
Zuc (q. 440) e, attraverso q. 404 raggiunge Case
Rosazzis (q. 392).
Segue indi una linea retta verso nord-est fino al
Borgo Gaspar (q. 253) e, poi, la strada che porta a
località Zomcais (q. 244).
Attraversa quindi il ponte sul torrente Torre fino a
località Ciseris (q. 264) e, da qui, segue una linea
che, toccando q. 394 e q. 457, a monte di località
Compare, raggiunge Borgo Patochis (q. 406).
Prende poi verso est; toccando a q. 478 e, quindi,
verso sud, altraverso Case Zatreppi, fino a q. 448 a
monte di località Sedilis. Da qui prosegue verso
est, seguendo una linea che, attraverso Case Dri (q.
376) raggiunge, attraverso q. 356 e q. 369, la
chiesetta di Ramandolo (q. 369), punto di partenza
della delimitazione.
Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per i «Colli
Orientali del Friuli» - «Ramandolo» è di 8
tonnellate per ettaro di vigneto in coltura
specializzata.
2. Tali rese devono comunque determinare un
quantitativo di vino per ettaro atto per
l'immissione al consumo non superiore a ettolitri
56.
3. Nei nuovi impianti o reimpianti, le viti non
potranno produrre mediamente più di kg 2,700 di uva
per ceppo.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la
produzione del vino «Colli Orientali del Friuli» -
«Ramandolo» devono essere effettuate nell'interno
della zona di produzione di cui all'art. 3 del
presente allegato.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare ai vini «Colli Orientali del Friuli» -
«Ramandolo» un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo del 12%.
Art. 6.
Il vino «Colli Orientali del Friuli»
-«Ramandolo», all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: di corpo, moderatamente tannico, tipicamente
amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di
cui almeno 12% svolto;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Art. 7.
1. I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Ramandolo»
dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in
bottiglie di vetro, di capacità non superiore a
litri 5, chiuse con tappo di sughero.
2. Per i vini disciplinali nel presente allegalo è
eseluso l'utilizzo della dizione «Superiore».
ALLEGATO 2
Sottozona «Cialla»
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Colli
Orientali del Friuli» accompagnata dalla
specificazione «Cialla» e riservata al vino ottenuto
dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai
vigneti della zona specificata nel successivo art. 3
e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente allegato al disciplinare di
produzione dei vini D.O.C. «Colli Orientali del
Friuli».
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata «Colli
Orientali del Friuli» con la qualificazione «Cialla»
seguita dalla specificazione di uno dei seguenti
vitigni:
Picolit;
Ribolla gialla;
Verduzzo friulano;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino,
è riservata ai vini ottenuti da uve dei
corrispondenti vitigni prodotti nella zona indicata
all'art. 3 del presente allegato.
2. La denominazione di origine controllata «Colli
Orientali del Friuli», seguita dalla specificazione
«Cialla» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso», é
riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini
provenienti da vigneti composti da una o più varietà
tra i vitigni di cui al primo comma.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Colli
Orientali del Friuli» - «Cialla» devono essere
prodotte nella zona appresso indicata: partendo dal
confine del comune di Prepotto, a nord la zona
interessata viene delimitata dalla strada
provinciale Cividale -Castelmonte, comprendente le
località di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza
della quota 490, la linea rientra, passando per la
quota 496, incrociando la strada S. Pietro di
Chiazzacco - Castelmonte fino alla quota 612; a
questo punto la linea devia verso est, fino a
quota294, passando sopra Casali Magnana e le Case
sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota
200 la linea si ricollega al confine di comune, fra
le strade comunali Casali Barbianis - Cialla e
Casali Barbianis -Cladrecis; da qui avanti la linea
di delimitazione si identifica con quella del comune
di Prepolto.
Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere
i vini: «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla»,
«Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco» é
di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini
«Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e
«Rosso», è di 6 tonnellate per ettaro. Per ottenere
il vino «Picolit» é di tonnellate 3,5 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un
quantitativo di vino per ettaro atto per
l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56
per il «Verduzzo friulano», «Ribolla giada» e
«Bianco», ettolitri 42 per «Refosco dal peduncolo
rosso», «Schioppettino» e «Rosso», ettolitri 24,5
per il «Picolit».
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non
potranno produrre mediamente più di kg 2,700 di uva
per ceppo per le tipologie «Verduzzo friulano»,
«Ribolla gialla» e «Bianco», kg 2,000 di uva per
ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo
rosso», «Schioppettino» e «Rosso», kg 1,200 di uva
per ceppo per la tipologia «Picolit.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la
produzione del vino «Colli Orientali del Friuli» -
«Cialla» devono essere effettuate nell'interno della
zona di produzione di cui all'art. 3. È altresì
consentita la vinificazione nel comune di Prepotto
per i soli produttori di uve aventi i vigneti
nell'ambito della specificata zona «Cialla».
2. Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare ai vini «Colli Orientali del Friuli» -
«Cialla» un titolo alcolomeirico volumico naturale
minimo di:
14% per il Picolit;
11% per i restanti vini.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del
presente allegato é consentito l'uso di piccole
botti di legno.
Art. 6.
I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla»,
all'atto dell'immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Picolit:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di
acacia;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino, tendente al
verdognolo;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato, delicatamente
profumato, richiama l'albicocca e/o i fiori di
acacia,
lieve sentore di vaniglia;
sapore: asciutto, oppure amabile o dolce,
moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, fresco, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso granato più o meno intenso con
riflessi violacei;
odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e
piccoli frutti;
sapore: asciutto, pieno, caldo, più o meno
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco nello minimo: 18 per mille.
Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso con eventuali
sfumature granate;
odore: caratteristico ed elegante, con sentore di
piccoli frutti;
sapore: vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore
di pepe verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Rosso:
colore: rosso rubino intenso con eventuali
sfumature granate;
odore: vinoso, caratterisiico;
sapore: pieno, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 6 per mille
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Art. 7.
1. I vini «Colli Orientali del
Friuli» - «Cialla» possono utilizare come
specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva»
allorché vengano sottoposti ad un periodo di
invecchiamento non inferiore a quattro anni
(calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo
all'annata di produzione delle uve).
2. Per i vini disciplinati nel presente allegato é
escluso l'utilizzo della dizione «Superiore».
Art. 8.
1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve
essere effettuata in posizione immediatamente
sottostante all’indicazione della D.O.C, e della
sottozona ed in caratteri non superiori, in
dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per
indicare la denominazione stessa».
2. I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla»
dovranno essere posti in commercio non prima di:
Ribolla gialla (Ribolla), Bianco e Rosso: mese di
settembre dell'anno successivo alla vendemmia;
Verduzzo friulano (Verduzzo) e Picolit: mese di
settembre del secondo anno successivo alla
vendemmia;
Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e
Schioppettino: mese di settembre del terzo anno
successivo alla vendemmia.
3. I vini «Colli Orientali del Friuli» «Cialla»
dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in
bottiglie di vetro, di capacita non superiore a
litri 5, chiuse con tappo di sughero.
ALLEGATO 3
Sottozona « Rosazzo»
Art. 1.
1. La denominazione d’origine controllata «Colli
Orientali del Friuli accompagnata dalla
specificazione «Rosazzo» é riservata al vino
ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2
prodotte dai vigneti della zona specificata nel
successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti
dal presente allegato al disciplinare di produzione
dei vini D.O.C. «Colli Orientali del Friuli».
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata «Colli
Orientali del Friuli», accompagnata dalla
qualificazione «Rosazzo» con la specificazione di
uno dei seguenti vitigni:
Picolit;
Ribolla gialla;
Pignolo,
é riservata ai vini ottenuti da uve dei
corrispondenti vitigni, prodotte nella zona indicata
all'art. 3 del presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei
vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni
a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli
autorizzati e/o raccomandati nella provincia di
Udine, e presenti nei vigneti in misura non
superiore al 15% del totale.
3. La denominazione «Colli Orientali del Friuli»,
accompagnata dalla specificazione «Rosazzo» con le
specificazioni «Bianco» o «Rosso», è riservata ai
vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da
vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni
di cui al primo comma dell'art. 2 del disciplinare
di produzione dei «Colli Orientali del Friuli».
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Colli
Orientali del Friuli» - «Rosazzo» devono essere
prodotte nella zona appresso indicata: partendo
dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano
denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua
«Rio Case», la delimitazione risale a monte detto
corso d'acqua Rio Case fino alla
coincidenza con la strada poderale che lo ricollega,
poco più a Nord, con il «Rio Sossó»; scende a valle
lungo il «Rio Sossó» fino alla confluenza con il
«Torrente Sossó»; risale a monte lungo il «Torrente
Sossó» fino alla coincidenza con la strada comunale
dell'Abbazia; corro lungo detta strada comunale in
direzione della frazione di Oleis per poi, circa
dopo 250 m, corre a destra, in direzione nord,
lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva
di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada
comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta
strada comunale in direzione nord per confluire,
circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo e
confluendo nel corso d'acqua «Torrente Corona»,
risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i
comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto
confine in direzione est proseguendo poi lungo il
confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano
fino all'incrocio con la stradina che collega Casali
Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione
sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente
lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e
ricongiungendosi lungo il confine Manzano - Corno di
Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina
per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada
denominata Via dell'Abbazia; percorre detta strada
in direzione sud fino all'altezza della stradina
poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati
rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord-ovest
lungo delta strada poderale, per circa 50 m fino
all'incrocio con il corso d'acqua «II Rivolo» che
scende verso valle fino alla coincidenza con la
stradina che, a circa 140 m a nord di «Case
Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a
nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi
per proseguire fino alla coincidenza con la linea
elettrica esistente; segue detta linea elettrica
fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che
risale fino al ponticello di attraversamento della
strada interpoderale che porta al podere «Trento»;
segue detta strada interpoderale in direzione ovest,
lambendo a valle il colle «Trento», attraversando
l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel
tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al
Natisone e Manzano, per tornare al punto di
coincidenza tra «Strada delSole» ed il «Rio Case».
Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere
il vino «Picolit» è di tonnellate 3 per ettaro, e di
tonnellate 8 per ettaro per ottenere i vini «Ribolla
gialla», «Pignolo», «Bianco» e «Rosso».
2. Tali rese devono comunque determinare un
quantitativo di vino per ettaro atto per
l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 21
per la tipologia «Picolit» e di ettolitri 56 per le
altro tipologie.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla
produzione di vini «Colli Orientali del Friuli» -
«Rosazzo» devono avere la densità minima di 3.500
ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti, le viti non
potranno produrre mediamente più di kg 0,860 di uva
per ceppo per la tipologia «Picolit» e kg 2,300 di
uva per ceppo per le altre tipologie.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la
produzione del vino «Colli Orientali del Friuli» -
«Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno
della zona di produzione di cui all'art. 3, ovvero
nel restante territorio dei comuni di San Giovanni
al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo o in Comuni
a questi confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare ai vini «Colli Orientali del Friuli» -
«Rosazzo» un titolo alcolomeirico volumico naturale
minimo di:
14% per il Picolit;
11% per i restanti vini.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del
presente allegato, è consentito l'uso di piccole
botti di legno.
Art. 6.
I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo»,
all'alto dell'immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Picolit:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di
acacia;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: profumato, caraneristico;
sapore: asciutto, fresco, annonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Pignolo
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico delicato;
sapore: armonico, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Rosso:
colore: rosso intenso o granato se invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
Art. 7.
1. Il vino «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo»
- «Picolit» può utilizzare come
specificazioneaggiuntiva la dizione «Riserva»,
allorché sottoposto ad un periodo di invecchiamento
non inferiore a due anni (calcolati a decorrere dal
primo gennaio successivo all'annata di produzione
delle uve).
2. Per i vini disciplinati nel presente allegato è
escluso l'utilizzo della dizione «Superiore».
Art. 8.
1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve
essere effettuata in posizione immediatamente
sottostante all’indicazione della D.O.C, e della
sottozona ed in caratteri non superiori, in
dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per
indicare la denominazione stessa.
2. I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo»
dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in
bottiglie di vetro, di capacità non superiore a
litri 5, chiuse con tappo di sughero.
|
|
|
|