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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
COLLI ORIENTALI DEL
FRIULI PICOLIT
D.O.C.G. |
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COLLI
ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT
D.O.C.G.
D.D. 30/MARZO/2006 |
Art 1
La denominazione di origine controllata e
garantita “Colli Orientali del Friuli” accompagnata dalla
specificazione “Picolit” è riservata ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
La sottozona “Cialla” è disciplinata tramite l’allegato in
calce al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto nell’allegato suddetto,
nella sottozona devono essere applicate le norme previste
dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
La DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit”
è riservata al vino ottenuto esclusivamente dalle uve
provenienti da vitigni aventi, nell’ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Picolit minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le
uve di vitigni a bacca bianca idonee alla coltivazione nella
regione Friuli Venezia Giulia in misura non superiore al 15%
con l’esclusione del Traminer aromatico.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a
DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” aventi diritto
alle menzioni di cui all’art. 1, comma primo, devono essere
prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto
o in parte i territori dei seguenti comuni:
Nimis Tarcento Cividale del Friuli Prepotto
Attimis Faedis Torreano Manzano
S.Pietroal Natisone S.Giovanni al Natisone Buttrio
Ipplis Corno di Rosazzo Trigesimo Premariacco
in provincia di Udine
partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la
delimitazione segue la strada che da questa località porta
alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire
la linea ferroviaria verso sud sino all’incrocio con la
provinciale Tricesimo – Nimis, da qui lungo questa strada,
attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul
Torre.
Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente
fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada
che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la
rotabile per Monte Bognini e Casa Maurino; da qui prosegue
lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad
arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra
l’Istituto orfani e Casa Corgnolo).
Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali
Gallo, il macello comunale, borgo Viola (a sud di Cividale)
e poi devia verso est, per borgo Corfù, per discendere lungo
la strada statale n. 356, fino al bivio Spessa – Ipplis.
Passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo
l’asfaltata che delimita il versante nord della zona
collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per
piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul Fiume
Natisone, verso Orsaria, e quindi lungo la provinciale fino
a Vicinale (Casa delle Zitelle inclusa) per proseguire lungo
detta provinciale fino al suo incrocio con la strada statale
n. 56
La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in
direzione sud – est, fino al bivio per Manzano e per la
strada che attraversa Manzano raggiunge l’asfaltata Case –
Dolegnano in prossimità di Casa Romano.
Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per
raggiungere il confine provinciale Udine – Gorizia, dopo
avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S.
Andrat.
Segue verso nord il confine provinciale e poi di Stato fino
all’altezza del Rio Goritnich.
Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis
– Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e
Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per
Casa Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per
Castelmonte, per proseguire poi con il confine del comune di
Cividale e continuare verso nord lungo il confine di
Torreano fino all’altezza del Monte Mladesena.
Da qui lungo una retta che congiunge il Monte Mladesena
(metri 711) al Monte Forcis (metri 559) al Monte Dolina
(metri 441) al Monte Quarde 8metri 429) al Monte Poiana
(metri 369) al Colle San Giorgio (metri 379) al Monte Zuc
(metri 470) al Monte Pocivalo (metri 791) a Borgo Gaspar
(metri 368) al castello di Prampero (Metri 213).
La delimitazione continua verso sud lungo la strada che
attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo
Polla, devia verso ovest per raggiungere la strada statale
n. 356 che segue fino alla località Madonna, ad ovest di
Tarcento.
Tutti i vigneti della varietà “Picolit”, regolarmente
iscritti all’albo della denominazione di origine controllata
“Colli Orientali del Friuli” in data antecedenti
all’approvazione del presente disciplinare, vengono iscritti
di diritto nell’albo della denominazione di origine
controllata e garantita “Colli Orientali del Friuli Picolit”
Art 4
I vigneti destinati alla produzione dei vini a
DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” devono rispondere,
per condizioni ambientali e di coltura, a quelle
tradizionali della zona di produzione e comunque atti a
conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione,
di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle
di origine mista per presenza di percentuale variabili di
elementi grossolani.
Sono esclusi i terreni dio fondovalle, umidi e non
sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque
atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del
vino.
I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con
almeno:
3.500 ceppi/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia in annate
eccezionalmente siccitose è ammessa l’irrigazione di
soccorso.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione del
vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit”, in vigneto
specializzato, non deve essere superiore a:
4,00 ton/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata, attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% il limite medesimo.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua, deve essere calcolata in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate nell’interno della zona di produzione
delimitata dall’art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è
consentito che tali operazioni vengano effettuate
nell’intero territorio della provincia di Udine, nonché
nell’intero territorio dei comuni che comprendono la zona di
produzione della DOC “Collio”.
Alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare, al vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli
Picolit” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
13,00% vol.
le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento
sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all’aperto o in
locali anche dotati di sistemi per il controllo di
temperatura e/o umidità e/o di ventilazione forzata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche, leali e costanti, atte a conferire al vino le
sue peculiari caratteristiche.
Non è consentita nessuna pratica di arricchimento.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore
al 55% pari ad una resa massima di: 22,00 hl/ettaro.
Qualora la resa dell’uva in vino superi tale limite decade
il diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita per tutto il prodotto.
E’ consentita la vinificazione e/o affinamento in botti di
legno.
Art 6
I vini a DOCG “Colli Orientali del Friuli
Picolit” all’atto dell’immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colli Orientali del Friuli Picolit”
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: intenso, talvolta di vino passito, fine, delicato,
fine, gradevole, con lieve sentore di legno;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati, per l’acidità totale e l’estratto non
riduttore minimo.
Art 7
Il vino a DOCG “Colli Orientale del Friuli
Picolit” può essere posto in commercio dopo il: 1° Settembre
dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
Art 8
In etichetta e vietata ogni altra qualificazione
aggiuntiva non prevista dal disciplinare di produzione ivi
compresi gli aggettivi: riserva, superiore, extra, fine,
scelto, selezionato, classico e similari.
L’indicazione dell’annata di produzione delle uve è
obbligatoria.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati e l’indicazione di
fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo
e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Il vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” deve
essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di
tipo tradizionale di capacità non superiore a litri 5,000.
Le bottiglie dovranno essere tappate con tappo di sughero
raso bocca.
Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle
bottiglie con caratterizzazioni fantasia non consone al
prestigio del vino.
Allegato
Sottozona “CIALLA”
Art 1 La denominazione
di origine controllata e garantita “Colli Orientale del
Friuli Picolit” sottozona “Cialla” è riservata al vino
rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente allegato al disciplinare di produzione.
Art 2 La DOCG “Colli
Orientali del Friuli Picolit” seguita dalla specificazione
della sottozona “Cialla” è riservata al vino ottenuto da uve
provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale la
seguente composizione ampelografica:
Picolit al 100%.
Art 3 Le uve destinate
alla produzione del vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli
Picolit Cialla” devono essere prodotte nella zona appresso
indicata che comprende in parte il territorio amministrativo
del comune di:
Prepotto in provincia di Udine
partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona
interessata viene delimitata dalla strada provinciale
Cividale – Castelmonte, comprendente le località di
Mezzomonte e Casali Suoc; all’altezza della quota 490, la
linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la
strada San Pietro di Chiazzacco – Castelmonte fino alla
quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a
quota 294, passando copra Casali Magnana e le Case sotto San
Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si
ricollega al confine di comune fra le strade comunali Casali
Barbianis – Cialla e Casali Barbanis – Cladrecis; da qui in
avanti, la linea di delimitazione si identifica con quella
del comune di Prepotto.
Art 4 La produzione
massima di uva ammessa per ottenere il vino a DOCG “Colli
Orientali del Friuli Picolit” sottozona “Cialla” non deve
essere superiore a:
4 ton/ettaro
Tale resa deve determinare un quantitativo massimo di vino
per ettaro atto per essere immesso al consumo di:
22,00 hl/ettaro
I nuovi impianti e i reimpianti dovranno prevedere almeno:
3.500 ceppi/ettaro
Art 5 Le operazioni di
vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3.
E’ altresì consentita la vinificazione e l’imbottigliamento
nell’intero territorio del comune di Prepotto per i soli
produttori di uve aventi i vigneti nell’ambito della
specificata sottozona “Cialla”.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” sottozona
“Cialla” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
14,00% vol.
Nella vinificazione ed affinamento del vino “Picolit” è
consentito l’uso di piccole botti di legno.
Art 6 Il vino a DOCG
“Colli Orientali del Friuli Picolit” sottozona “Cialla”,
all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
“Colli Orientali del Friuli Picolit”
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: intenso, talvolta di vino passito, fine, delicato,
fine, gradevole, con lieve sentore di legno;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;
Il vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit”
sottozona “Cialla”, può utilizzare come specificazione
aggiuntiva la dizione “riserva” allorché venga sottoposto ad
un periodo di invecchiamento non inferiore a:
4 anni calcolati a decorrere dal 1° Novembre dell’annata di
produzione delle uve.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati, per l’acidità totale e l’estratto non
riduttore minimo.
Il vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit”
sottozona “Cialla”, dovrà essere posto in commercio non
prima del:
1° Settembre del secondo anno successivo alla vendemmia.
Art 7 L’indicazione
della sottozona “Cialla” in etichetta deve essere riportata
in posizione immediatamente sottostante alla denominazione
ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a
quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.
Il vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit”
sottozona “Cialla”, dovrà essere immesso al consumo
esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non
superiore a litri 5,000, chiuse con tappo di sughero raso
bocca. |
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