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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
COLLI PERUGINI
DOC |
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COLLI
PERUGINI
D.M. 10/SETTEMBRE/1999
D.O.C. |
Art 1
La denominazione di origine controllata
“Colli Perugini” è riservata al vini:
Bianco
Rosso
Rosato
Novello
Spumante
Vin Santo o Vino Santo
E con riferimento ai seguenti vitigni:
Chardonnay
Grechetto
Pinot grigio
Trebbiano
Cabernet Sauvignon
Merlot
Sangiovese
Che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare.
Art 2
Il vino a DOC “Colli Perugini bianco o Vin
Santo” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti
aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Trebbiano toscano minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti da altri vitigni a bacca bianca, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Perugina sino ad un
massimo del 50%, con un limite massimo del 10% per le
Malvasie.
Il vino a DOC “Colli Perugini spumante” deve essere ottenuto
dalle uve provenienti dai vitigni:
Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot
nero, da soli o congiuntamente minimo 80%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Perugina sino ad un massimo del 20%.
I vini a DOC “Colli Perugini rosso, rosato e novello”
debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti
aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Sangiovese minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Perugina, sino ad un massimo del 50%.
Per i vini a DOC “Colli Perugini” con riferimento al nome
dei vitigni, di cui all’art. 2, debbono essere ottenuti da:
“Colli Perugini Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Colli Perugini Grechetto”
Grechetto minimo 85%
“Colli Perugini Pinot grigio”
Pinot grigio minimo 85%
“Colli Perugini Trebbiano”
Trebbiano toscano minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Perugina sino ad un massimo del 15%
“Colli Perugini Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Colli Perugini Merlot”
Merlot minimo 85%
“Colli Perugini Sangiovese”
Sangiovese minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Perugina, sino ad un massimo del 15%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC
“Colli Perugini” debbono essere prodotte nella zona
geografica che comprende in parte i territori amministrativi
dei seguenti comuni:
Perugia Deruta Marsciano
Fratta Todina Monte Castello di Vibio Plegaro
In provincia di Perugia
San Venanzo in provincia di Terni
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla località La Pallotta di Perugia, a quota 388
all’incrocio tra la strada statale n. 75 bis, proveniente da
Ponte San Giovanni e la strada statale Tuderte, proveniente
dalla strada statale Tiberina n. 3 bis, la linea di
delimitazione segue la strada statale 75 bis fino alla
stazione ferroviaria di Perugia – Fontivegge e quindi segue
la strada statale Trasimeno n. 75, in direzione ovest fio a
raggiungere l’abitato di Olmo all’incrocio del confine tra
il comune di Perugia e quello di Corciano, prosegue lungo
tale confine in direzione sud, supera la stazione
ferroviaria di Ellera e raggiunge la strada statale
Pievaiola n. 220, in località Strozzacapponi.
Prosegue verso sud – ovest per la strada statale Pievaiola
fino all’Osteria Vecchia, in prossimità del km. 22,000, da
dove prosegue verso sud, lungo la strada per Pietrafitta
fino ad incrociare (quota 220) il Fiume Nestore, per
risalirlo poi in direzione ovest, fino a raggiungere la
strada per Castiglion Fosco (quota 234), ridiscende lungo
questa verso sud, sino alla Cappelletta a quota 358,
all’altezza del centro abitato di Cartiglio Fosco, da dove
prende a seguire verso sud la strada per Poggio della Croce,
lo supera e dopo aver costeggiato ad ovest il Monte Città di
Fallera a occidente, raggiunge quota 572 per seguire poi
verso sud, l’impluvio e ridiscende nella stessa direzione il
Fosso Greppolischieto fino alla confluenza con il Fosso
Serpolla e quindi lungo quest’ultimo verso sud, incrocia il
confine di provincia tra Perugia e Terni.
Segue tale confine in direzione est e all’incrocio con il
Torrente Ferzinone segue tale corso d’acqua fino alla
confluenza con il Fosso Capannuccio.
Risale il Fosso Capannuccio in direzione sud fino ad
incrociare al km. 35,000 la strada per San Venanzo (quota
388), segue tale strada verso San Venanzo e al km. 36,500
circa quella che, in direzione ovest, costeggia Rofecastello
e prosegue verso sud per quota 430, 446, 460, 476, 505 e
449.
Da quota 449, poco prima che la strada raggiunga il centro
abitato di Ripalvella, prende la strada campestre che
attraverso la località Il Passo, raggiunge podere il Poggio
(quota 330) lo supera ed incrocia il Torrente Montecastello
a quota 237: risale il corso d’acqua sino a quota 244, fino
alla confluenza con il fosso proveniente da sud – est per
risalirlo poi fino all’incrocio con la strada che conduce a
podere Torre Salviano.
Segue quest’ultima in direzione sud – ovest passando per le
quote 334 e 362 e quindi in direzione sud la strada per
Doglio, dopo aver superato le quote 409, 453, 489,
costeggiando ad occidente il centro abitato di Doglio,
prosegue poi fino ad incrociare la strada per Montecastello
a quota 498 in prossimità della località La Torre.
Da quota 498 segue in direzione nord la strada per
Montecastello, supera il centro abitato costeggiandolo a sud
e prosegue verso est per la strada che in prossimità del
podere Biscarrini (quota 182) raggiunge quella per Fratta
Todina, percorre questa in direzione nord e superato il
ponte sul Torrente Faena, piega in direzione est per la
strada che raggiunge la stazione di Fratta Todina. Dalla
stazione segue la strada ferrata in direzione nord e lungo
questa supera il Fiume Nestore, fino ad incrociare la strada
per Cerro a quota 172 (località Morelli II) prosegue verso
est lungo la strada che conduce a Cerro e quindi in
direzione nord segue quella vicinale per Sant’Orsola che
raggiunge per proseguire poi in direzione ovest fino ad
incrociare la linea ferroviaria a quota 187 e lungo questa
prosegue verso nord e alla stazione di Ponte San Giovanni si
dirige, in direzione nord – ovest, percorrendo la strada
che, dopo aver attraversato la strada di Pieve di Campo,
raggiunge Perugia in località Porta San Gerolamo e seguendo
via Bonfigli, attraverso la galleria nei pressi del tiro a
segno, tocca quota 445, raggiunge Porta San Costanzo e da
qui si immette sulla strada statale n. 75 bis al km. 1,000
per raggiungere il bivio La Pallotta da dove è iniziata la
delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura di vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Colli Perugini”
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi esclusi i vigneti ubicati in
terreni di pianura e di fondovalle e quelli ad una quota
superiore ai 450 metri s.l.m., per i vitigni a bacca nera e
a metri 500 per i vitigni a bacca bianca.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore
del presente disciplinare dovranno avere una densità di
almeno
2.000 ceppi/ettaro.
Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono
essere quelli generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per la produzione dei vini a DOC
“Colli Perugini” è la seguente:
“Colli Perugini bianco e Vin Santo” 12,0 tonn./ettaro
“Colli Perugini rosso, novello e rosato” 12,0 tonn./ettaro
“Colli Perugini Chardonnay” 11,0 tonn./ettaro
“Colli Perugini spumante” 11,0 tonn./ettaro
“Colli Perugini Grechetto” 12,0 tonn./ettaro
“Colli perugini Pinot grigio” 12,0 tonn./ettaro
“Colli Perugini Trebbiano” 12,0 tonn./ettaro
“Colli Perugini Cabernet Sauvignon” 12,0 tonn./ettaro
“Colli Perugini Merlot” 12,0 tonn./ettaro
“Colli Perugini Sangiovese” 12,0 tonn./ettaro
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto
all’effettiva superficie coperta dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Colli Perugini”
devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Per tutti i vini a DOC “Colli Perugini” con reclusione del
“Vin Santo o Vino Santo” la resa massima dell’uva in vino
non deve essere superiore al 70%, qualora superi questo
limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata.
Oltre il 75%, decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
La resa invino rispetto all’uva fresca nella produzione del
vino a d.o.c. “Colli Perugini Vin Santo o Vino Santo” non
deve superare il 40%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non il 45%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade
il diritto alla denominazione di origine controllata per
tutto il prodotto.
Pertanto per i vini a DOC “Colli perugini” la resa massima
in vino per ettaro non deve essere superiore a:
“Colli Perugini bianco” 84,0 hl/ettaro
“Colli Perugini rosso, novello e rosato” 84,0 hl/ettaro
“Colli Perugini Grechetto” 84,0 hl/ettaro
“Colli Perugini Pinot grigio” 84,0 hl/ettaro
“Colli Perugini Trebbiano” 84,0 hl/ettaro
“Colli Perugini Cabernet Sauvignon” 84,0 hl/ettaro
“Colli Perugini Merlot” 84,0 hl/ettaro
“Colli Perugini Sangiovese” 84,0 hl/ettaro
“Colli Perugini Chardonnay” 77,0 hl/ettaro
“Colli Perugini spumante” 77,0 hl/ettaro
“Colli perugini Vin Santo o Vino Santo” 48,0 hl/ettaro
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate nell’interno della zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino a DOC “Colli Perugini” un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
“Colli Perugini bianco” 10,50% vol.;
“Colli Perugini Chardonnay” 10,50% vol.;
“Colli Perugini Grechetto” 10,50% vol.;
“Colli Perugini Pinot grigio” 10,50% vol.;
“Colli Perugini Trebbiano” 10,50% vol.;
“Colli perugini Vin Santo o Vino Santo” 10,50% vol.;
“Colli Perugini spumante” 10,00% vol.;
“Colli Perugini rosso, novello, rosato” 11,00% vol.;
“Colli Perugini Cabernet Sauvignon” 11,00% vol.;
“Colli Perugini Merlot” 11,00% vol.;
“Colli perugini Sangiovese” 11,00% vol.;
La produzione del vino a DOC “Colli Perugini spumante” deve
essere effettuata con il metodo della fermentazione in
autoclave o in bottiglia, con l’esclusione di qualsiasi
aggiunta di anidride carbonica.
Le operazioni di elaborazione del vino a DOC “Colli Perugini
spumante” possono essere effettuate anche fuori della zona
di produzione.
Le uve destinate alla produzione della tipologia “Vin Santo
o Vino Santo” devono essere sottoposte ad un periodo di
appassimento, che può protrarsi non oltre il
31 Marzo dell’anno successivo all’anno di produzione delle
uve.
Comunque fino ad un raggiungimento di un contenuto
zuccherino minimo naturale di:
260 grammi/litro
per l’appassimento è consentita la disidratazione iniziale
con aria ventilata non riscaldata. L’elaborazione della
tipologia “Vin Santo o Vino Santo” deve avvenire in
recipienti di legno di capacità non superiore a 350 litri.
Nella vinificazione sono ammesse sole le pratiche enologiche
tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche.
Art 6
I vini a DOC “Colli Perugini” all’atto
dell’immissione al consumo, devono risponedere alle seguenti
caratteristiche:
“Colli Perugini bianco”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, di gusto leggermente fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Perugini rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato, caratteristico,
sapore: asciutto, sapido, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli Perugini rosato”
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli Perugini novello”
colore: rosso cerasuolo, talvolta tendente al viola;
profumo: fruttato, fresco, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, fruttato, caratteristico,
talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Colli perugini Chardonnay”
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con lievi
riflessi
verdognoli;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, fruttato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Perugini Grechetto”
colore: giallo paglierino più o meno intenso, fino al
dorato;
profumo: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente abboccato, vellutato,
retrogusto
lievemente amarognolo, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli perugini Pino grigio”
colore: giallo paglierino più o meno intenso, tipico del
vitigno;
profumo: fruttato, fine, tipico;
sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Perugini Trebbiano”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fine, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Collo Perugini spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: piacevolmente fruttato, persistente;
sapore: secco, armonico, elegante, netto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 13,0 g/l;
“Colli Perugini Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei
tendenti
al granata con l’invecchiamento.
profumo: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto co retrogusto caratteristico, delicatamente
erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli Perugini Merlot”
colore: rosso rubino con riflessi violacei, talvolta
tendenti al
rosso mattone con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli perugini Sangiovese”
colore: rosso rubino tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se
giovane,
piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli Perugini Vin Santo o Vino Santo”
colore: dal giallo paglierino all’ambrato più o meno
intenso;
profumo: etereo, intenso, aromatico;
sapore: dal secco al dolce con sentore di miele e vaniglia,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7
I vino a DOC “Colli Perugini Vin Santo o
Vino Santo” deve essere immesso al consumo esclusivamente in
recipienti da 0,375, a 1,500 litri.
Alla d.o.c. “Colli Perugini” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno il consumatore.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie, zone e località compresi nella zona
delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
La menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo è
consentita, alle condizioni previste dalla Legge per i vini
di cui al precedente art 1.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui
all’art. 1 del presente disciplinare di produzione, può
figurare, veritiera e documentabile, l’annata di produzione
delle uve, mentre quest’ultima è obbligatoria per le
tipologie:
“Colli Perugini Vin Santo o Vino Santo”
“Colli Perugini novello”. |
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