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Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli
Pesaresi” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
“Colli Pesaresi rosso”
“Colli Pesaresi rosato”
“Colli Pesaresi bianco”
“Colli Pesaresi Sangiovese”
“Colli Pesaresi Sangiovese novello”
“Colli Pesaresi Sangiovese riserva”
“Colli Pesaresi Trebbiano”
“Colli Pesaresi Biancame”
Ai vini suddetti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal
presente disciplinare, sono altresì riservate le seguenti
sottozone:
“Colli Pesaresi Focara rosso”
“Colli Pesaresi Focara rosso riserva”
“Colli Pesaresi Focara Pinot nero”
“Colli Pesaresi Focara Pinot nero riserva”
“Colli Pesaresi Roncaglia bianco”
Art 2
I vini di cui all’art. 1 devono essere
ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Colli Pesaresi rosso e rosato”
Sangiovese minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo
del 30%.
“Colli Pesaresi bianco”
Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella)
Verdicchio, Biancame, Pinot grigio, Pinot nero (da
vinificare in bianco)
Riesling italico, Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco,
congiuntamente o disgiuntamente: minimo 75%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo
del 25%.
“Colli Pesaresi Sangiovese” (anche il tipo novello)
Sangiovese minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo
del 15%.
“Colli Pesaresi Trebbiano”
Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella) minimo
85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Pesari, fino ad un massimo
del 15%.
“Colli Pesaresi Biancame”
Biancame minimo 85%
Possono partecipare alla produzione di detto vino, altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo
del 154%.
“Colli Pesaresi Focara rosso”
Pinot nero, Cabernet Franc, Sangiovese, Cabernet Sauvignon,
Merlot (congiuntamente o disgiuntamente) minimo 75%
Possono partecipare alla produzione di detto vino, altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, autorizzati e/o
raccomandati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo
del 25%, ad eccezione del Sangiovese che potrà essere,
aggiunto sino ad un massimo del 50%.
“Colli Pesaresi Focara Pinot nero”
Pinot nero minimo 90%
Possono partecipare alla produzione di detto vino, altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo
del 10%.
“Colli Pesaresi Roncaglia bianco”
Pinot nero (vinificato in bianco) minimo 25%
Pinot grigio, Trebbiano toscano (localmente detto
Albanella), Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco
congiuntamente o disgiuntamente sino ad un massimo del 75%.
Art 3
La zona di produzione del vino a
denominazione di origine controllata “Colli Pesaresi bianco,
rosso, rosato, Sangiovese e Sangiovese Novello” comprende i
terreni vocati alla qualità degl’interi territori dei comuni
di:
Barchi Cartoceto Colbordolo Fano
Fossombrone Fratte Rosa Gabicce Mare Gradara
Isola del Piano Montebaroccio Mondavio Mondolfo
Montecalvo in Foglia Monteciccardo Montefelcino
Montelabbate Montemaggiore al Metauro Monte Porzio
Orciano di Pesaro Pergola Pesaro Petriano
Piagge Saltara San Costanzo San Giorgio
San Lorenzo in Campo Sant’Angelo in Lizzola
Sant’Ippolito Serrungarina Tavullia
Nonché parte dei territori comunali di:
Tavoleto Auditore Sassocorvaro Urbino
Fermignano Cagli
Tutti in provincia di Pesaro – Urbino:
Tale zona è così delimitata:
partendo dal mare Adriatico, a nord di Gabicce Mare, la
linea di delimitazione segue il confine regionale fra Marche
ed Emilia – Romagna, fino ad incontrare la strada comunale
che unisce Mondaino a Tavoleto e, raggiunto per detta strada
comunale quest’ultimo paese, prosegue sino alla frazione San
Giovanni del comune di Auditore.
Da tale località percorre la strada che conduce ad Auditore
e, raggiunta la quota 506 in prossimità del serbatoio
dell’acquedotto, segue una strada campestre che tagliato il
confine comunale di Auditore con Sassocorvaro, in prossimità
di casa Arpina, raggiunge l’affluente di sinistra del fosso
Avellana, in prossimità della località Santa Maria.
Discende il corso di detto affluente sino a toccare quota
202, sulla strada comunale che collega Valle Avellana alla
provinciale Feltresca, percorso un breve tratto di detta
comunale, in direzione sud, la delimitazione prosegue per la
vicinale che passa per Serra, cà del Vento fino a
raggiungere il confine occidentale di Sassocorvaro.
Discende tale confine sino all’incrocio con la provinciale
Feltresca a sud di Mercatale per immettersi, in prossimità
del km. 30,000, sulla comunale che passa per il paese di
Sassocorvaro e, proseguendo per detta comunale, raggiunge la
frazione di san Donato di Taviglione.
Da San Donato segue verso sud – est la strada che passa per
Santo Stefano in Acquaviva ed attraversato il torrente Apsa
di San Donato, entra nel comune di Urbino e, dopo aver
toccato le quote 336 e 370, si immette sulla comunale che
unisce Sant’Apollinare in Cirfalco a Pieve di Cagna.
Percorsa per un breve tratto tale strada, dopo aver toccato
quota 356 e Palazzo dei Maschi, la linea di delimitazione
prende la comunale e scende alle quote 346 e 212, a cà
Sbrasa ed a cà Tonto. Da cà Tonto giunge alla Rancitella
(quota 318) e per la strada che sale alle quote 420, 395 e
458, raggiunge la strada statale n. 73 bis, in prossimità
del km. 59 (quota 483).
Dal km. 59,000 la delimitazione segue la suddetta statale e
dopo ave toccato la città di Urbino raggiunge il ponte sul
fosso di cà Raniero, devia verso sud, per una strada
campestre che, attraverso il fosso Santa Maria degli Angeli,
tocca le quote 260, 307 (cà Tommasino), 319, 325 (San
Martino), 212 (cà la Fraternità II) e si immette sulla
provinciale Metaurense (km. 1,900).
Discende per circa 200 metri detta provinciale indi piega a
destra lungo una strada campestre e, attraversata la
ferrovia Fano – Fermignano, dopo aver toccato cà La
Fraternità I, raggiunge il fiume Metauro. Lo attraversa
sulla passerella di San Giacomo, risale il suo corso in riva
destra fino ad immettersi nella campestre che conduce alle
quote 202 e 246 e che si congiunge alla strada comunale di
Sant’Agostino in Aiola (quota 287).
Raggiunta quest’ultima località, prosegue per la carreggiata
sino a quota 290, tocca cà La Fosca (quota298), indi, lungo
un sentiero, raggiunge la quota 227 sulla quale passa il
confine amministrativo dei comuni di Fermignano ed Urbino.
Prosegue lungo detto confine sino a Monte Polo (quota 374),
scende lungo la comunale sino al cimitero di Monte Polo
(quota 329) e poi, preso un sentiero, tocca le quote 233 e
260 nonché il podere La Costa (quota 200) fino a raggiungere
il fiume Metauro.
La linea di delimitazione discende quindi il corso del
Metauro fino al punto in cui il fiume Candigliano confluisce
nel Metauro. Risale il fiume Candigliano e dopo il Passo del
Furlo prende a seguire verso sud il confine comunale
occidentale di Fossombrone fino al torrente Tarugo.
Da questo punto risale il corso del torrente Tarugo sino
alla località Santa Maria e di qui per la strada comunale
che unisce quest’ultima località con la frazione Fenigli di
Pergola, raggiunge il confine comunale di Pergola, in
prossimità di casa Castellaro, che segue verso sud fino ad
incontrare il confine provinciale fra Pesaro – Urbino ed
Ancona.
La delimitazione discende quindi detto confine provinciale
fino al mare Adriatico.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine
controllata “Colli Pesaresi Trebbiano”, comprende gli interi
territori comunali di:
Monbaroccio Monteciccardo Petriano Gabicce Mare
Gradara Tavullia
Nonché parte dei territori comunali di:
Pesaro Montelabbate Sant’Angelo in Zizzola
Colbordolo Urbino.
Nonché le intere isole amministrative n. 7 (Montelabbate),
n. 8 (Urbino) e parte del n. 5 (Tavullia).
Tale zona di poroduzione e suddivisa in due aree separate
dal fiume Foglia.
La prima area di produzione è così delimitata:
da Gabicce Mare si segue il confine regionale fra Marche ed
Emilia – Romagna fino ad incrociare la strada provinciale n.
3 (Fogliense) pei pressi della località rio Salso, da tale
punto si prosegue seguendo la strada provinciale n. 3 verso
Montecchio, poi prendendo la strada statale n. 423 fino a
Santa Maria Fabbrecce, dove si segue la statale n. 16 fino
ad arrivare al fiume Foglia, da qui il limite segue la
sponda sinistra del fiume sino ad arrivare alla foce.
La seconda area di produzione è delimitata partendo dalla
località case della Fossa, dove ha la foce il fosso Seiore,
da qui seguendo i confini comunali fra Pesaro e Fano,
Mombaroccio e Cartoceto – Serrungarina, Monteciccardo e
Montefelcino, l’isola amministrativa n. 8 di Urbino e
Montefelcino, Petriano e Montefelcino, Urbino e Montefelcino
– Isola del Piano,
fino ad arrivare al confine del comune di Fossombrone con il
comune di Urbino all’incrocio con la strada carreggiabile
che conduce al mulino Gulla, da tale punto il limite segue
la strada stessa fino a raggiungere la quota 234, poi la
quota 296, indi la quota 363 a Sant’Andrea di Primicilio a
quota 347, a Villa la Croce.
Da Villa la Croce si segue un sentiero sino a raggiungere il
fosso della Verzera presso Brombolona e poi, attraverso tale
fosso si prosegue sempre per un sentiero, che passa a nord
di Santa Maria Promonte fino a raggiungere cà Loggione.
Da qui si raggiunge quota 319 e si prosegue fino a rio
Marina seguendo sempre un sentiero.
Attraversato tale rio a quota 200 si prosegue fino a case di
monte Rosano (quota 225) e di qui prende la strada campestre
dopo aver raggiunto quota 222, dove si innesta con la strada
comunale San Marino di Urbino – Molinello, si segue tale
strada dei Molinelli e dopo aver raggiunto la quota 312 si
arriva a quota 330 in cui la strada comunale suddetta si
innesta con quella che conduce a Sant’Eufemia.
Si segue tale strada sino a raggiungere la quota 349 e la
località il Monte; da qui si segue la strada campestre che
conduce a cà l’Aradia e, raggiunta cà Furio 1° (quote 337 e
249) si prosegue per la stessa strada fino a raggiungere la
strada statale n. 73 bis Calmazzo – Urbino.
Si percorre tale strada verso Urbino per circa 100 metri,
indi si gira per imboccare la strada campestre che conduce a
quota 260 e di qui a cà Tommasino (quota 307); si prosegue
fino a quota 319 e di qui a San Martino (quota 325).
Seguendo tale strada, si raggiunge cà la Fraternità II
(quota 212) e poi si arriva sulla strada provinciale che
segue fino ad arrivare a Calpino, poi girando a destra verso
Urbino, si segue questa strada comunale (strada Rossa e poi
nazionale) sino ad arrivare all’incrocio con la strada
statale n. 73 bis e percorrendola, si costeggiano le mura di
Urbino, fino ad arrivare ad un incrocio dove si prende via
dei Morti per arrivare poi a porta Santa Lucia, dove ci si
immette nella strada provinciale n. 9 (Urbinate – Feltresca)
e percorrendola, passando per Gadana, e prima di arrivare
alla località cà Gulino, si gira all’incrocio a destra
prendendo la strada comunale per Schieti.
Da qui si prosegue per via Ponte Vecchio fino ad arrivare a
quota 386, dove ci si immette nella strada provinciale n. 56
(Montefabbri). Poi si prosegue sulla strada provinciale n.
56 sino ad arrivare all’incrocio di casa Coromaio (quota
284) per poi prendere la provinciale n. 73 (Ponte Vecchio in
Foglia) sino ad arrivare a Ponte Vecchio, di qui si prosegue
per la strada comunale verso Ponderetto (quota 101),
Piantanico (quota 97), Talacchio (quota 40), sino ad
arrivare all’ incrocio con la strada statale n. 423 (quota
72).
Seguendo la strada statale n. 423 e dopo aver superato
Bottega, ad un incrocio (quota 55) si gira a destra
prendendo la provinciale n. 14 (Borgo Montecchio) sino ad
arrivare all’Apsella.
Dall’Apsella si segue la strada comunale fino ad arrivare a
Montelabbate e passando per via Zamponini si prosegue per la
stessa strada in direzione di casa Spesi ed arrivare
all’incrocio di casa Giovannini si gira a sinistra in
direzione di san Pietro in Calibano, seguendo prima la
strada Lago Maggiore poi la strada di Fontesecco.
Da San Pietro in Calibano si prosegue poi per via Fastigi e
strada della Fabreccia fino ad arrivare a Villa San Martino,
seguendo poi via G. d’Arezzo, via Solferino e via Mirafiore
e si arriva ad incrociare la ferrovia. Da qui il limite
prosegue seguendo la ferrovia verso Fano fino ad arrivare
alla costa in località Ospedale Bonomelli.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine
controllata Colli Pesaresi Biancame” comprende soltanto e
per intero i territori dei comuni di:
Mondavio Monte Porzio Pergola San Lorenzo in Campo
In provincia di Pesaro – Urbino.
La sottozona di produzione del vino a denominazione di
origine controllata “Colli Pesaresi Focara” comprende parte
del territorio delimitato per la produzione del tipo rosso
ed è così delimitato:
Essa comprende parte della sezione censuaria di Fiorenzuola
di Focara nel senso che vengono esclusi i territori
delimitati come segue:
nella zona nord dal km. 226,000 si percorre la strada della
Romagna verso Bologna, fino ad incrociare la strada vicinale
Scola dell’Erba e, passata la ferrovia, si segue il confine
dell’ex sezione censuaria fino ad incontrare la strada
vicinale Fossetta e, percorrendola verso Colomabarone, si
riprende la strada della Romagna verso Bologna per arrivare
di nuovo al km. 226,000. restando coincidenti i restanti
confini della sottozona Focara con quelli della sezione
censuaria di Fiorenzuola di Focara.
La sottozona di produzione del vino a denominazione di
origine controllata “Colli Pesaresi Roncaglia” coincide con
una porzione della zona di produzione del tipo bianco ed è
delimitata come segue:
partendo da case Nuove (quota 30) si percorre la strada
vicinale di Roncaglia Vecchia passando per l’incrocio a
quota 97 verso la località di Ghetto a quota 147. da qui
continuando si interseca la strada del Picchio e,
percorrendola verso destra, si incrocia la strada di
Montebacchino, che toccando casa Mini (quota 126) prosegue
sino ad incontrarsi con la strada del Boncio e,
percorrendola verso la ferrovia, si incrocia sulla sinistra
la strada dei Tre Ponti, la quale a sua volta interseca la
ferrovia nella galleria; da qui si segue la ferrovia fino ad
incrociare la strada vecchia di Roncaglia, seguendola
all’incrocio si gira a destra per la strada della fornace
Mancini e la si percorre sino ad arrivare al punto di
partenza a case Nuove.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a d.o.c. “Colli Pesaresi”
devono essere quelle normali della zona e atte a conferire
alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la
produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
ubicati in terreni in favorevole giacitura ed esposizione e
con ubicazione rientrante nella fascia collinare e
pedecollinari, di medio impasto o tendenti all’argilloso –
calcareo e piuttosto asciutti.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per
ettaro non può essere inferiore a 2.500 in coltura
specializzata.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti
devono essere quelli generalmente usati nella zona.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La regione Marche può consentire diverse forme di
allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei
vigneti senza determinare effetti negativi sulle
caratteristiche delle uve.
I sistemi di potatura, in relazione ai suddetti sistemi di
allevamento della vite, devono essere quelli generalmente
usati nella zona.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, destinata alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “Colli Pesaresi”, non
deve essere superiore a:
“Colli Pesaresi” tutte le tipologie 11,00 tonn./ettaro
“Colli Pesaresi” con sottozona 9,00 tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini dei vini a d.o.c. “Colli
Pesaresi” devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi, purché la produzione globale non superi il 20%
i limiti medesimi.
Le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c. “Colli
Pesaresi” devono assicurare un tutolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
“Colli Pesaresi bianco, rosso e rosato” 10,50% vol.
“Colli Pesaresi Sangiovese, Sangiovese novello” 11,00% vol.
“Colli Pesaresi Trebbiano, Biancame” 11,00% vol.
“Colli Pesaresi Focara e Roncaglia” 11,50% vol.
“Colli Pesaresi Sangiovese riserva” 12,00% vol.
“Colli Pesaresi Focara rosso superiore” 12,00 % vol.
“Colli Pesaresi Focara Pinot nero superiore” 12,00 % vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie
effettivamente impegnata dalla vite.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate all’interno della zona di produzione di
cui al precedente art. 3. In deroga è consentito che le
operazioni di vinificazione siano consentite in cantine
situate anche fuori della zona di produzione, solo
nell’ambito dell’intero territorio della provincia di Pesaro
– Urbino, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione.
La deroga come sopra previsto, è concessa dal Ministero per
le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentite la regione
Marche e comunicata all’ispettorato repressione frodi ed
alla competente C.C.I.A.A.
Le diverse tipologie previste dall’art. 1 devono essere
elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia “rosato” deve essere ottenuta con la
vinificazione “in rosato” delle uve rosse.
La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale
aggiunta correttiva, non deve superare il 70% per tutte le
tipologie e sottozone.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma
non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
I vini:
“Colli Pesaresi Sangiovese”
“Colli Pesaresi Focara”
“Colli Pesaresi Focara Pinot nero”
prodotti con un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di: 12,00% vol.
invecchiati all’interno della zona di produzione per almeno:
due anni compreso l’eventuale affinamento in bottiglia
a far tempo dal 1° novembre dell’anno della vendemmia.
Previa annotazione nei registri, possono essere qualificati
“riserva”
Art 6
I vini di cui al precedente art. 1,
all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
“Colli Pesaresi Sangiovese”
colore: rosso granato più o meno carico con riflessi
violacei;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, talora con fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli Pesaresi Sangiovese riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
“Colli Pesaresi Sangiovese Novello”
colore: roso rubino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, equilibrato, rotondo, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli Pesaresi Trebbiano”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Pesaresi Biancame”
colore: giallo paglierino tenue, talora con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto seco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Pesaresi rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, vinoso;
sapore: armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto seco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli Pesaresi rosato”
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Pesaresi bianco”
colore: paglierino tenue, talora con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Colli Pesaresi Focara Pinot nero”
“Colli Pesaresi Focara Pinot nero riserva”
colore: rosso granato non troppo carico con lievi riflessi
tendenti al violaceo;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, talora con fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli Pesaresi Focara rosso”
“Colli Pesaresi Focara rosso riserva”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Colli Pesaresi Roncaglia bianco”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, delicato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
indicati dell’acidità totale e dell’estratto secco netto.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione
dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, selezionato e similari, nonché il termine
Albanella.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e
particolari condizioni di produttività, purché
documentabili, non aventi significato laudativo e non idonei
a trarre in inganno il consumatore.
Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche
di unità amministrative, frazioni, aree, zone, località,
dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in
conformità alle norme vigenti.
Nella etichettatura dei vini di cui all’art. 1 l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria nel caso
di recipienti di volume nominale fino a 3,000 litri, per le
tipologie “novello, riserva” e per le sottozone.
La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è
consentita per tutti i vini indicati all’art. 1 alle
condizioni previste dalla legge.
Art 8
I vini di cui all’art. 1 immessi al consumo
in recipienti di volume nominale fino a 1,500 litri (per
quelli prodotti nelle sottozone Focara e Roncaglia fino a
2,000 litri) è consentita la tappatura soltanto con tappo di
sughero raso bocca ricoperto di capsula. Negli altri casi è
comunque esclusa la tappatura con tappo tipo corona.
Tutti i vini di cui all’art. 1, s confezionati in
contenitori di capacità nominale inferiore a 5,000 litri,
devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro. |