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Art 1
La denominazione di origine controllata “Colli Romagna
centrale” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
Colli Romagna centrale bianco
Colli Romagna centrale rosso
Colli Romagna centrale rosso riserva
Colli Romagna centrale Chardonnay
Colli Romagna centrale Chardonnay riserva
Colli Romagna centrale Cabernet Sauvignon
Colli Romagna centrale Cabernet Sauvignon riserva
Colli Romagna centrale Sangiovese
Colli Romagna centrale Sangiovese riserva
Colli Romagna centrale Trebbiano
Art 2
I vini di cui all’art 1 devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica:
Colli Romagna centrale bianco:
Chardonnay dal 50 al 60%;
per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti
in ambito aziendale:
Bombino, Sauvignon, Trebbiano e Pinot bianco, da soli o
congiuntamente dal 40 al 50%;
Colli Romagna centrale rosso:
Cabernet Sauvignon dal 50 al 60%;
per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti
nell’ambito aziendale:
Sangiovese, Barbera, Merlot, Montepulciano, da soli o congiuntamente
dal 40 al 60%;
Colli Romagna centrale Chardonnay:
Chardonnay al 100%
Colli Romagna centrale Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca rossa, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Forli – Cesena fino ad un massimo
del 15%;
Colli Romagna centrale Sangiovese:
Sangiovese al 100%;
Colli Romagna centrale Trebbiano:
Trebbiano minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca, non aromatici, presenti in ambito aziendale,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Forlì – Cesena fino
ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per i vini a DOC “Colli
Romagna centrale”, ricade nella provincia di Forli – Cesena e
comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Borghi Castrocaro – Terra del Sole Civitella
Dovadola Galeata Meldola Mercato Saraceno
Modigliana Montiano Predappio Roncofreddo
Rocca San Casciano Santa Sofia Sarsina Sogliano
Tredozio
E parte a sud della strada statale n. 9 via Emilia del territorio
amministrativo dei comuni di:
Bertinoro Cesena Forlì Forlimpopoli
Longiano Savignano sul Rubicone
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a DOC “Colli Romagna centrale” devono rispettare
le migliori giaciture ed esposizioni relativamente ad ogni singolo
vitigno. Sono pertanto da evitare i siti di fondovalle ed i terrazzi
alluvionali di più recente formazione.
Nei nuovi impianti relativi a tutte le tipologie della DOC Colli
Romagna centrale” la densità minima di piante non dovrà essere
inferiore a
3.000 ceppi/ettaro
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche
delle uve e dei vini derivati, tenuto comunque conto dell’evoluzione
tecnico – agronomica.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a:
Colli Romagna centrale bianco 9,50 tonnellate/ettaro
Colli Romagna centrale rosso 9,00 tonnellate/ettaro
Colli Romagna centrale Chardonnay 9,00 tonnellate/ettaro
Colli di Romagna centrale Cabernet Sauvignon 9,00 tonnellate/ettaro
Colli di Romagna centrale Sangiovese 9,50 tonnellate/ettaro
Colli Romagna centrale Trebbiano 11,50 tonnellate/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione di vini a DOC “Colli Romagna centrale”
devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i
limiti resa uva vino per i quantitativi di cui trattasi purché la
produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Colli Romagna
centrale” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
Colli Romagna centrale bianco 11,00%
Colli Romagna centrale rosso 12,00%
Colli Romagna centrale Chardonnay 11,50%
Colli Romagna centrale Cabernet Sauvignon 12,00%
Colli Romagna centrale Sangiovese 12,00%
Colli Romagna centrale Trebbiano 11,50%
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi
l’affinamento e l’invecchiamento obbligatorio devono essere
effettuate nell’intero territorio dei comuni compresi in tutto o in
parte, nella zona di produzione di cui all’art 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
corrispondenti agli usi locali. Leali e costanti, atte a conferire
ai vini le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Non sono ammesse pratiche di arricchimento.
La vinificazione può essere effettuata singolarmente per uve
provenienti dai diversi vitigni. Nel caso della vinificazione
disgiunta l’assemblaggio deve avvenire nella cantina del
vinificatore entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello di
produzione delle uve.
Nella vinificazione e nell’affinamento è consentito l’utilizzo anche
di contenitori in legno per tutte le tipologie.
La resa massima di uva in vino finito, pronto per il consumo, per
tutte le tipologie di vino, non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, anche se la produzione
ad ettaro resti al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non
avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
Per i vini a DOC “Colli Romagna centrale” nelle tipologie “rosso,
Cabernet Sauvignon e Sangiovese” l’immissione al consumo è
consentita soltanto dal
30 Aprile dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
Art 6
I vini a DOC “Colli Romagna centrale” all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Colli Romagna centrale bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, delicato, fruttato;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli Romagna centrale rosso”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: gradevolmente erbaceo;
sapore: asciutto, di corpo, talvolta leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Colli Romagna centrale rosso riserva”
colore: rosso rubino intenso con riflessi granata;
profumo: ampio, gradevolmente erbaceo;
sapore: asciutto, pieno, vellutato, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
“Colli Romagna centrale Chardonnay”
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico, intenso;
sapore: secco, fresco armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli Romagna centrale Chardonnay riserva”
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico, intenso;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Colli Romagna centrale Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino, talvolta con sfumature violacee;
profumo: gradevolmente erbaceo;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,00 g/l;
“Colli Romagna centrale Cabernet Sauvignon riserva”
colore: rosso rubino con sfumature granata;
profumo: ampio, etereo, gradevolmente erbaceo;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,00 g/l;
“Colli Romagna Sangiovese”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico che ricorda la viola mammola;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Colli Romagna centrale Sangiovese riserva”
colore: rosso rubino si fa aranciato con l’età;
profumo: caratteristico di viola mammola, ampio;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
“Colli Romagna centrale Trebbiano”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, intenso;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Per tutte le tipologie sopra indicate, le caratteristiche tipiche
dell’affinamento in legno possono evidenziarsi al momento della
degustazione.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti
dell’acidità totale e dell’estratto secco netto.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei
vini a DOC “Colli Romagna centrale” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a qualificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, tenuta, podere, cascina e
altre similari, sono consentite in osservanza delle disposizione
comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì, in conformità al disposto del decreto
22/Aprile/1992, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative,
frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
I vini a DOC “Colli Romagna centrale rosso, Colli Romagna centrale
Cabernet Sauvignon e Colli Romagna centrale Sangiovese” che hanno
subito un invecchiamento obbligatorio non inferiore a
24 mesi anche in contenitori di legno
possono portare in etichetta la qualifica “riserva”.
Il vino a DOC “Colli Romagna centrale Chardonnay” che ha subito un
invecchiamento obbligatorio non inferiore a:
15 mesi anche in contenitori di legno
può portare in etichetta la qualifica “riserva”.
L’invecchiamento, per il quale è consentito anche l’utilizzo ci
contenitori di legno, decorre dal 1° Novembre dell’anno di
produzione delle uve
In tal caso possono presentare un sentore di legno.
Art 8
I vini a DOC “Colli Romagna centrale” devono essere
immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro o di ceramica di
volume nominale di litri: 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, con
tappatura secondo la normativa vigente.
Sui contenitori e sulle bottiglie contenenti i vini a DOC “Colli
Romagna centrale” deve figurare l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve. |