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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
COLLI TORTONESI DOC |
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COLLI
TORTONESI
D.O.C.
D.D. 27/Settembre/2005
Modificato D.D. 14/Marzo/2007 |
Art 1
La denominazione di origine “Colli Tortonesi” è riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le
seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Colli Tortonesi rosso
Colli Tortonesi rosso novello
Colli Tortonesi Barbera
Colli Tortonesi Barbera superiore
Colli Tortonesi Dolcetto
Colli Tortonesi Dolcetto novello
Colli Tortonesi Croatina
Colli Tortonesi bianco
Colli Tortonesi Cortese
Colli Tortonesi Cortese frizzante
Colli Tortonesi Cortese spumante
Colli Tortonesi Favorita
Colli Tortonesi Timorasso
Colli Tortonesi Moscato bianco
Colli Tortonesi Chiaretto
La zona “Monleale” è disciplinata tramite allegato in calce
al presente disciplinare di produzione.
Art 2
a DOC “Colli Tortonesi” seguita dalla qualifica “bianco” è
riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca, non
aromatiche, provenienti da vigneti composti, in ambito
aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni:
Cortese, Favorita, Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot
grigio, Riesling italico, Riesling renano, Barbera bianca,
Chardonnay, Sauvignon, Sylvaner verde, Timorasso
La DOC “Colli Tortonesi” seguita dalla qualifica “rosso e
rosso novello” è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca
nera, non aromatiche, provenienti dai vigneti composti, in
ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni:
Aleatico, Barbera, Bonarda piemontese, Dolcetto, Freisa,
Grignolino, Pinot nero, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Croatina, Lambrusca di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e
Sangiovese.
La DOC “Colli Tortonesi” seguita dalla qualifica
“Chiaretto”è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera,
non aromatiche, provenienti da vigneti composti, in ambito
aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni:
Aleatico, Barbera, Bonarda piemontese, Dolcetto, Freisa,
Grignolino, Pinot nero, Cabernet Franc, cabernet Sauvignon,
Croatina, Lambrusca di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e
Sangiovese.
La denominazione di origine controllata “Colli Tortonesi”
seguita dalla specificazione di vitigno, è riservata ai vini
ottenuti dagli omonimi vitigni prodotti in vigneti eventi,
nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Colli Tortonesi Barbera”:
Barbera minimo 85%
“Colli Tortonesi Dolcetto” e “Dolcetto novello”:
Dolcetto minimo 85%
“Colli Tortonesi Croatina”:
Croatina minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Alessandria, presenti nei
lignite in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%.
“Colli Tortonesi Cortese” e “Colli Tortonesi Cortese
frizzante” e “Colli Tortonesi Cortese spumante”::
Cortese dal 95 al 100%.
“Colli Tortonesi Timorasso”:
Timorasso minimo 95%
possono concorrere alla produzione di detti vini altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Alessandria, presenti nei
lignite in ambito aziendale fino ad un massimo del 5%.
“Colli Tortonesi Moscato”:
Moscato bianco al 100%
“Colli Tortonesi Favorita”:
Favorita minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Alessandria, presenti nei
lignite in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Colli Tortonesi” comprende la fascia collinare
del tortonese e cioè tutto o in parte i territori
amministrativi dei comuni seguenti:
Avolasca Berzano di Tortona Brignano Frascata Carbonara
Scrivia
Carezzano Casalnoceto Casasco Cassano Spinola
Castellania Castellar Guidobono Cerreto Grue Costa Vescovato
Gavazzana Momperone Monleale Montegioco
Montemarzino Paderna Pozzol Groppo Sant’Agata Fossili
Sardigliano Sarezzano Spineto Scrivia Stazzano
Tortona Viguzzolo Villavernia Villaromagnano
Volpeglino Volpedo
tutti in provincia di Alessandria.
Tale zona collinare è così delimitata:
partendo dall’abitato di Tortona, lato nord – est località
Fitteria, la linea di delimitazione segue la strada
provinciale Tortona – Viguzzolo – Castellar Guidobono –
Casalnoceto.
Dall’abitato di Casalnoceto segue la strada che, toccando
successivamente le quote 159, 167, 182, 174, 195, raggiunge
il confine provinciale di Alessandria in prossimità di quota
199.
Segue, verso sud – est, detto confine provinciale fino in
prossimità di La Del monte, da dove prende a seguire il
confine comunale meridionale del comune di Brignano –
Frascata.
Tocca le quote 350 e 627, Costa Sternai, quota 573, Monte
Scabella, Monte Mogliazza, quote 340, 451, 318, ed a quota
460, incontra il confine comunale di Casasco che segue fino
in prossimità di quota 407.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il confine
comunale di Avolasca che, passando per Case Ronchetti e
Baiarda, raggiunge il confine comunale di Castellania tra
Monte San Vito e Monte Campogrande.
Segue quindi il confine comunale di Castellania, tocca le
quote 601, 497, ed a quota 408 incontra il Rio Mazzapiedi ed
il confine comunale di Sardigliano, passando per le quote
582, 434, 366, Rio Angiassi, a quota 305 incontra il confine
comunale di Stazzano.
Segue il confine comunale di Stazzano passando per il Rio di
Boi, Monte Albarola, Colle Albarasca, Monte di Cà del Bello,
Mass. Giogo, Torrente Borbera, raggiunge Cascina Vaccarezza
per incontrare in prossimità di Casa Crocemina, il confine
comunale di Cassano Spinola, fino ad incontrare, presso Casa
San Bartolomeo, la strada statale dei Giovi n. 35, che
segue,in direzione nord, fino a Tortona, dove appena fuori
del concentrico, in prossimità della località Fitteria,
incontra la provinciale Tortona – Viguzzolo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a d.o.c. “Colli Tortonesi” devono
essere quelle tradizionali della zona di produzione e,
comunque atte a conferire alle uve ed ai vii derivati, le
specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare le condizioni di coltura devono rispondere ai
requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni calcarei – argillosi, calcarei, argillosi;
giacitura esclusivamente collinare;
sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non
sufficientemente soleggiati;
esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione
delle uve;
densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno
essere composti da un numero di ceppi, calcolati sul sesto
d’impianto, non inferiore a:
3.300 ceppi/ettaro
Le forme di allevamento devono essere quelle tradizionali a
controspalliera quali il Guyot e il cordone speronato basso.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uve per ettaro di vigneto in coltura
specializzata non deve essere superiore ai limiti sotto
indicati:
“Colli Tortonesi Barbera” 9,00 tonnellate/ettaro
“Colli Tortonesi Barbera superiore” 8,00 tonnellate/ettaro
“Colli Tortonesi Dolcetto” 9,00 tonnellate/ettaro
“Colli Tortonesi Cortese” 10,00 tonnellate/ettaro
“Colli Tortonesi bianco” 12,00 tonnellate/ettaro
“Colli Tortonesi rosso” 12,00 tonnellate/ettaro
“Colli Tortonesi chiaretto” 12,00 tonnellate/ettaro
“Colli Tortonesi Croatina” 9,00 tonnellate/ettaro
“Colli Tortonesi Favorita” 10,00 tonnellate/ettaro
“Colli Tortonesi Timorasso” 8,00 tonnellate/ettaro
“Colli Tortonesi Moscato bianco” 9,00 tonnellate/ettaro
“Colli Tortonesi Dolcetto novello” 9,00 tonnellate/ettaro
“Colli Tortonesi novello” 12,00 tonnellate/ettaro
“Colli Tortonesi spumante” 10,00 tonnellate/ettaro
La DOC “Colli Tortonesi” può essere accompagnata dalla
menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo,
alle condizioni espresse all’articolo 7 del presente
disciplinare di produzione e per le specificazioni di
seguito riportate:
Le produzioni massime consentite, differenziate per anno di
impianto e sono le seguenti:
al terzo anno di impianto:
“Colli Tortonesi Barbera” 3,40 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Barbera superiore” 3,00 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Dolcetto” 3,40 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Cortese” 3,80 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Croatina” 3,40 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Favorita” 3,80 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Timorasso” 3,00 tonnellate/ettaro.
Al quarto anno:
“Colli Tortonesi Barbera” 5,70 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Barbera superiore” 5,00 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Dolcetto” 5,70 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Cortese” 6,30 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Croatina” 5,70 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Favorita” 6,30 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Timorasso” 5,00 tonnellate/ettaro.
Al quinto anno:
“Colli Tortonesi Barbera” 6,50 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Barbera superiore” 5,80 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Dolcetto” 6,50 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Cortese” 7,20 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Croatina” 6,50 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Favorita” 7,20 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Timorasso” 5,80 tonnellate/ettaro.
Al sesto anno:
“Colli Tortonesi Barbera” 7,30 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Barbera superiore” 6,50 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Dolcetto” 7,30 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Cortese” 8,10 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Croatina” 7,30 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Favorita” 8,10 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Timorasso” 6,50 tonnellate/ettaro.
Dal settimo anno:
“Colli Tortonesi Barbera” 8,00 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Barbera superiore” 7,00 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Dolcetto” 8,00 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Cortese” 9,00 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Croatina” 8,00 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Favorita” 9,00 tonnellate/ettaro;
“Colli Tortonesi Timorasso” 7,20 tonnellate/ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a d.o.c. “Colli Tortonesi”
devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
regione Piemonte fissa, su proposta del consorzio di Tutela
una resa inferiore a quella prevista dal presente
disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di
produzione di cui all’articolo 3.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto la necessità di
conseguire un miglior equilibrio di mercato, può stabilire
limiti massimi di produzione di uva/ettaro inferiori a
quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata
comunicazione al Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, e alla C.C.I.A.A., di Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a DOC “Colli Tortonesi” i seguenti titoli alcolometrici
volumici naturali minimi:
“Colli Tortonesi Barbera” 11,00% vol.;
“Colli Tortonesi Barbera superiore” 12,00% vol.;
“Colli Tortonesi Dolcetto” 10,00% vol.;
“Colli Tortonesi Dolcetto novello” 10,00% vol.;
“Colli Tortonesi Cortese” 9,50% vol.;
“Colli Tortonesi bianco” 9,50% vol.;
“Colli Tortonesi spumante” 9,50% vol.;
“Colli Tortonesi rosso” 9,50% vol.;
“Colli Tortonesi novello” 9,50% vol.;
“Colli Tortonesi chiaretto” 9,50% vol.;
“Colli Tortonesi Croatina” 11,50% vol.;
“Colli Tortonesi Favorita” 9,50% vol.;
“Colli Tortonesi Timorasso” 11,00% vol.;
“Colli Tortonesi Moscato bianco” 10,00% vol.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a DOC “Colli Tortonesi” accompagnata dalla menzione
aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo superiore di almeno
0,50% vol. per ogni tipologia e sono i seguenti:
“Colli Tortonesi Barbera” 11,50% vol.;
“Colli Tortonesi Barbera superiore” 12,50% vol.;
“Colli Tortonesi Dolcetto” 10,50% vol.;
“Colli Tortonesi Cortese” 10,00% vol.;
“Colli Tortonesi Croatina” 12,00% vol.;
“Colli Tortonesi Favorita” 10,00% vol.;
“Colli Tortonesi Timorasso” 11,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, affinamento ed
invecchiamento per i vini a DOC “Colli Tortonesi”, devono
essere effettuate nell’intero territorio amministrativo dei
comuni compresi anche in parte di cui al precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è
consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito
dell’intero territorio della regione Piemonte.
Le rese massime di uva in vino della DOC “Colli Tortonesi”
devono essere le seguenti:
“Colli Tortonesi Barbera” 70% 63,00 hl/ettaro;
“Colli Tortonesi Barbera superiore” 70% 56,00 hl/ettaro;
“Colli Tortonesi Dolcetto” e “novello” 70% 63,00 hl/ettaro;
“Colli Tortonesi Cortese” 70% 70,00 hl/ettaro;
“Colli Tortonesi Croatina” 65% 58,00 hl/ettaro;
“Colli Tortonesi Favorita” 70% 70,00 hl/ettaro;
“Colli Tortonesi Timorasso” 65% 52,00 hl/ettaro;
Colli Tortonesi Moscato bianco” 70% 63,00 hl/ettaro;
“Colli Tortonesi bianco” e “spumante” 70% 84,00 hl/ettaro;
“Colli Tortonesi rosso” e “novello” 70% 84,00 hl/ettaro;
“Colli Tortonesi chiaretto” 70% 84,00 hl/ettaro.
Qualora tali rese superino la percentuale sopra indicata, ma
non oltre il 75% e il 70% (Croatina e Timorasso) l’eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata:
oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire
ai vini le loro peculiari caratteristiche di pregio.
I seguenti vini a DOC “Colli Tortonesi” devono essere
sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento:
“Colli Tortonesi Barbera superiore”:
13 mesi di cui 6 in contenitori di legno,
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle
uve;
“Colli Tortonesi Timorasso”:
13 mesi,
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle
uve.
E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri
recipienti per non più del 10% del totale del volume nel
corso dell’invecchiamento obbligatorio.
E’ consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta
sola per ogni partita e previa segnalazione agli Organismi
competenti, nella misura massima del 15%, di un vino atto
alla DOC “Colli Tortonesi” di diversa annata e/o vitigno.
Per il vino a DOC “Colli Tortonesi” la scelta vendemmiale è
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso
le DOC: “Colli Tortonesi” o “Piemonte”.
Il vino atto ad essere designato con la DOC “Colli Tortonesi”
può essere classificato con la DOC “Piemonte” purché
corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal
relativo disciplinare di produzione, previa comunicazione
del detentore agli Organismi competenti.
Art 6
I vini a DOC “Colli Tortonesi” all’atto dell’immissione al consumo dvono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colli Tortonesi rosso”
colore: rosso rubino:
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Colli Tortonesi rosso novello”
colore: rosso rubino più o meno intenso:
profumo: vinoso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, leggermente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Colli Tortonesi Barbera”
colore: rosso rubino piuttosto carico, con l’invecchiamento
si attenua assumendo riflessi granata;
profumo: gradevolmente vinoso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace, sapido, robusto,
pieno e rotondo con l’invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Colli Tortonesi Barbera superiore”
colore: rosso rubino con riflessi granata;
profumo: gradevolmente vinoso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, con l’età si affina e
diventa pieno e rotondo, talvolta con sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,00 g/l;
“Colli Tortonesi Dolcetto”
colore: rosso rubino tendente al violaceo;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto
corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Colli Tortonesi Dolcetto novello”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, leggermente
tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Colli Tortonesi Croatina”
colore: da rosso a rosso rubino intenso;
profumo: intenso, gradevolmente vinoso con sentore
caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, leggermente tannico e
talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Colli Tortonesi chiaretto”
colore: rosato o rosso rubino chiaro;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Colli Tortonesi bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: secco, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Colli Tortonesi Cortese”
colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
sapore: secco, fresco, leggero con una punta di mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Colli Tortonesi Cortese frizzante”
spuma: vivace ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente morbido, fresco, vivace,
piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Colli Tortonesi Cortese spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, a volte di lievito, armonico, piacevole,
fresco, fragrante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Colli Tortonesi Favorita”:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Colli Tortonesi Moscato bianco”
spuma: lieve ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: aromatico, caratteristico, fragrante;
sapore: dolce, aromatico, lievemente frizzante,
caratteristico del vitigno moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
pressione e CO2 massimo: 1,70 bar.
“Colli Tortonesi Timorasso”:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico e fragrante;
sapore: secco, di buona struttura, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
I vini a DOC “Colli Tortonesi” ad esclusione delle tipologie
“Moscato bianco, novello e chiaretto”, possono essere
affinati in legno e pertanto presentarne il sentore.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Colli
Tortonesi” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste nel presente disciplinare di
produzione ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
naturale vecchio, riserva, selezionato e similari.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Colli
Tortonesi” è consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché
non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno
il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti
acquisiti.
Nella designazione dei vini “Colli Tortonesi” la
denominazione di origine può essere accompagnata dalla
menzione “vigna” purché:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come
regolato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
tale menzione sia iscritta nell’apposito elenco istituito
dall’organismo che detiene l’Albo vigneti della
denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino a
DOC “Colli Tortonesi”, intendono accompagnare la
denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano
effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento
del vino;
la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”
seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia
delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia riportata in
caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei
caratteri usati per la denominazione di origine.
Nella designazione e presentazione del vino a DOC “Colli
Tortonesi” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve ad esclusione delle tipologie
“spumante, bianco, rosso, chiaretto e Moscato bianco”.
Art 8
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a DOC “Colli
Tortonesi”, per la commercializzazione, devono essere di
capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non
inferiore a 0,187 litri e con l’esclusione del contenitore
da 0,200 litri.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a DOC “Colli
Tortonesi” con l’aggiunta della menzione “vigna” seguita dal
toponimo, per la commercializzazione, deve essere di
capacità inferiore a litri 5,000.
Sottozona MONLEALE
Art 1 La denominazione di origine controllata “Colli
Tortonesi” con riferimento alla sottozona “Monleale” è
riservata al vino ottenuto da uve prodotte nella omonima
sottozona e rispondente alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente allegato al disciplinare di
produzione.
Art 2 La DOC Colli Tortonesi” con riferimento alla sottozona
“Monleale” è riservata al vino ottenuto da uve provenienti
da vigneti, presenti in ambito aziendale, coltivati a
vitigno:
Barbera minimo 85%
possono concorrere per un massimo del 15% altri vitigni a
bacca nera presenti nei vigneti idonei alla coltivazione per
la provincia di Alessandria.
Art 3 La zona di produzione del vino di cui al punto 2 è
costituita dai comuni di:
Tortona Viguzzolo Castellar Guidobono Casalnoceto
Volpeglino Monleale Berzano di Tortona Pozzolgroppo
Sarezzano Montemarzino Momperone Montegioco
Casasco Brignano Frascata Volpedo
in provincia di Alessandria.;
limitatamente alla parte di territorio già delimitata
dall’articolo 3 del presente disciplinare con l’esclusione
della frazione di Castellar Ponzano; sono esclusi i vigneti
aventi esposizione a nord.
Art 4 La DOC “Colli Tortonesi” con riferimento alla
sottozona “Monleale”, è riservata a vigneti allevati a
controspalliera con sistema di potatura a Guyot, a
vegetazione assurgente, la cui densità, in ceppi per ettaro,
non sia inferiore : 4.000
L’interfilare non deve superare metri 2,600.
La produzione massima per ettaro non dovrà essere superiore
a:
7,20 tonnellate/ettaro
E’ obbligatoria la vendemmia manuale per consentire la
cernita dei grappoli in osservanza delle più tradizionali ed
elementari regole enologiche.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
destinate alla vinificazione deve essere superiore a:
12,00% vol.
Art 5 Le operazioni di vinificazione, affinamento ed
invecchiamento per i vini a DOC “Colli Tortonesi Monleale”
devono essere effettuate nell’intero territorio
amministrativo dei comuni, anche compresi solo in parte, di
cui all’articolo 3, relativo alla zona di produzione dei
vini a DOC “Colli Tortonesi”.
La resa massima dell’uva in vino non dovrà essere superiore
al 70% pari a 50,40 hl/ettaro.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata, oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri più
razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a
conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.
Il vino a DOC “Colli Tortonesi Monleale” deve essere
sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di:
20 mesi di cui almeno 6 in contenitori di legno
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle
uve
E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri
recipienti per non più del 10% del totale del volume nel
corso dell’invecchiamento obbligatorio.
E’ consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta per
ogni partita e previa segnalazione agli organismi
competenti, nella misura massima del 15%, di vino atto alla
DOC “Colli Tortonesi Monleale” di diversa annata e/o
vitigno.
Per il vino a DOC “Colli Tortonesi Monleale” la scelta
vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di
legge, verso le DOC “Colli Tortonesi Barbera e Piemonte
Barbera.
Art 6 I vini trascorso il periodo di affinamento
obbligatorio, all’atto dell’immissione al consumo, devono
essere sottoposti ad analisi organolettica e chimico –
fisica, e rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino carico, con sfumature granata;
profumo: vinoso, persistente, intenso;
sapore: asciutto, armonico, di corpo, con lunga persistenza
gusto – olfattiva;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l.
I vini a DOC “Colli Tortonesi Monleale” sono affinati in
legno e pertanto presentarne il sentore.
Art 7 In sede di designazione il nome della sottozona
“Monleale” può precedere la denominazione “Colli Tortonesi”
e figurare in caratteri con dimensioni pari o inferiori a
quelli usati per la denominazione stessa.
E’ obbligatorio riportare in etichetta l’annata di
produzione delle uve.
Art 8 Il vino per il consumo deve essere confezionato
soltanto in bottiglie della capacità da litri 0,375 a litri
1,500.
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