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Art 1
La indicazione geografica tipica “Colli Trevigiani”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Colli Trevigiani” è riservata ai
seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Colli Trevigiani” bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei
alla coltivazione per la provincia di Treviso.
La IGT “Colli Trevigiani”, con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni o del relativo sinonimo il cui uso in
etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale:
Chardonnay
Bianchetta trevigiana
Incrocio Manzoni 6.0.13
Malvasia (Malvasia Istriana)
Muller Thurgau
Pinot bianco
Pinot grigio
Prosecco
Riesling renano
Riesling italico
Sauvignon
Tocai italico (Tocai friulano)
Traminer
Verdiso
Verduzzo (Verduzzo friulano e/o Varduzzo trevigiano)
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Incrocio Manzoni 2.15
Malbech
Marzemino
Merlot
Pinot nero (anche vinificato in bianco)
Raboso (Raboso Piave e/o Raboso veronese)
Refosco dal peduncolo rosso
Wildbacher
Tai (Tocai friulano)
Boschera
Carmenère
Syrah
Marzemina bianca
Rebo
Petit Verdot
Prosecco lungo
Manzoni rosa
Manzoni Moscato
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni.
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere ,
disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni
“Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Carmenère”.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Treviso fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Colli Trevigiani” con la specificazione di
uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere
prodotti anche nella tipologia frizzante, i soli vini
derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti
anche nella tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT
“Colli Trevigiani” comprende l’area collinare del territorio
amministrativo della provincia di Treviso come di seguito
delimitata:
dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il
limite prosegue verso est lungo la provinciale detta
“panoramica Montello” fino al punto di uscita sulla stessa
della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14;
dall’incrocio segue una linea retta verticale rispetto alla
panoramica fino a raggiungere l’orlo del colle che da sul
fiume Piave.
Da questo punto il limite segue in direzione est la parte
della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla
località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della
Battaglia, prosegue quindi, verso sud – est, lungo il
confine tra i comuni di Nervesa e Suseganega e lungo la
litoranea del Piave che passando per l’idrometro conduce
all’abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la
strada statale n. 248 “Schiavonesca – Marosticana” che
percorre fino al confine della provincia di Treviso con
quella di Vicenza, in prossimità del km. 42,500 circa, nel
comune di San Zenone degli Ezzelini.
In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada
per Liedolo, supera tale centro abitato in località
Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel.
Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove
piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa.
Superato il paese Paderno del Grappa, il limite segue la
rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa, toccando
Tuna, Rover e giunto in località Fornace piega a nord –
ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando
il torrentello raggiunge la località Giustinet.
Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della
pedemontana del Grappa ad una quota di circa 300 metri e
cioè al limite di vegetazione naturale della vite.
Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in
corrispondenza del tempio del Canova poco sopra l’abitato di
Obledo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi ad una distanza
media di circa 400 metri a nord della pedemontana del
Grappa.
Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte
alta dell’abitato di Grenigo in comune di Cavaso, da dove in
linea retta giunge alla località Costa Alta.
Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che
passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud –
est sulla pedemontana del Grappa.
Scende quindi per tale strada e ritornando sulla pedemontana
del Grappa, il limite costeggia quest’ultima fino al suo
punto di intersezione con la strada statale n. 348 Feltrina,
una volta superato il centro abitato di Pederobba.
Segue quindi detta strada statale fino ad Onigo di Pederobba,
in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada
per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella
fino a quota 160 e poi, verso nord – est raggiunge Covolo,
lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in
prossimità del km. 27,800 circa.
Lungo tale strada prosegue verso sud e all’altezza della
località Fornace piega a sud – est per quella che raggiunge
Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud – est la
strada che costeggia il canale Castelviero, raggiunge la
località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.
Il confine nord prende come punto di partenza la località
Fornace, prosegue lungo il greto della sinistra del fiume
Piave fino ai confini con la provincia di Belluno.
Segue detto confine provinciale fino a quota 582 sotto
Croera.
Prosegue ad est toccando Tomba, Casa Spinazzé, Casa Trenta e
proseguendo in linea retta nella stessa direzione raggiunge
i confini con il comune di Valdobbiadene.
Scende lungo i medesimi fino a Monte Perlo (quota 610) si
stacca verso est fino a Casa Simonetto per arrivare al Monte
Castello, passando sotto le Casere Santa Maria, Zoppé,
Geronazzo.
Dal Monte Castello entra nel borgo Val di Guitta
costeggiando a 100 metri a monte la strada che porta a
Combai e raggiunge la piazza di detto paese.
Da qui il confine nord è delimitato da una linea a noprd
della strada pedemontana corrispondente alla curva di
livello di 500 metri.
Passa a nord dei comuni di Miano, Follina, Cison di
Valmarino, Revine, Vittorio Veneto, fino ad incontrare la
strada statale n. 51 di Alemagna in località Savassa.
Quindi riprende ad est di detta strada statale, la curva di
livello di 500 metri passando a nord del comune di Fregona e
Sarnede fino ad incontrare il confine di provincia di
Pordernone in località Valbona a quota 608.
Segue a sud detto confine provinciale fino a Torricello in
comune di Cardignano.
Da qui attraversa il centro di Cordignano prosegue verso
ovest lungo la strada che conduce a Vittorio Veneto fino
all’incrocio con la linea di confine con il comune di Colle
Umberto in località Santo Stefano.
Da qui si dirige a sud, seguendo il confine tra i comuni di
Cordignano e Colle Umberto fino a raggiungere la località
Quattro Strade sulla strada statale n. 13 Pontebbana.
Segue quindi verso ovest detta strada statale e passando per
il centro abitato di Conegliano, arriva a Susegana, passa la
strada provinciale della Barca a Col fosco e prosegue lungo
la strada Col fosco – Pieve di Soligo fino alla località
Colombere.
Segue poi la linea di delimitazione attraversando il
Quartier del Piave, il confine amministrativo del comune di
Farra di Soligo fino a raggiungere in località Palù a sud di
Campagnola i confini amministrativi del comune di Vidor.
Segue a sud i medesimi fino al greto della sinistra del
fiume Piave, prosegue ad ovest lungo il medesimo fino alla
località Fornace.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Colli Trevigiani” bianco, rosso e rosato, anche con la
specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
25,00 tonnellate/ettaro
ad eccezione dei vitigni:
Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay, Cabernet
Franc, Riesling renano, Traminer, Incrocio Manzoni 6.0.13,
Sauvignon, Boschera, Carmenère, Marzemina bianca, Rebo,
Petit Verdot, Manzoni Moscato
per i quali non deve essere superiore a:
19,00 tonnellate/ettaro
e per i vitigni seguenti la resa non deve essere superiore
a:
Syrah 15,00 t/ha.;
Manzoni rosa 12,00 t/ha.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Colli
Trevigiani” seguita o meno dal riferimento del vitigno,
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
9,00% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi
di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Colli Trevigiani”, per tutti
i tipi di vino, all’atto dell’immissione al consumo, devono
avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
10,00% vol.;
11,00% vol. per il novello
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini
ad IGT “Colli Trevigiani” è consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi
tra quelli elencati nell’articolo 2 del presente
disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente
nella designazione dei relativi vini ad IGT, nei termini
stabiliti dal citato articolo.
Il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Colli Trevigiani” di cui al
precedente comma, è consentito a condizione che:
Il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due
vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno
dei due vitigni interessati non superi il corrispondente
limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia
inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due
vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Art 8
Alla IGT “Colli Trevigiani” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Colli Trevigiani” può essere utilizzata come ricaduta
per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |