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Art 1
La denominazione di origine controllata e
garantita “Cònero” è riservata al vino rosso “rosso Cònero
riserva” già riconosciuto a DOC con D.P.R. 21/Luglio/1967 e
D.P.R. 12/Gennaio 1977, che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione
Art 2
Il vino a DOCG “Cònero” deve essere
ottenuto dalle uve prodotte da vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Montepulciano minimo 85%
Sangiovese massimo 15%
E’ consentito che i vigneti, con la composizione
ampelografica sopra indicata, iscritti all’albo della DOCG
“Cònero” siano iscritti all’albo dei vigneti del vino a DOC
“rosso Cònero”.
Art 3
La zona di produzione del vino a DOC “Rosso
Conero” comprende l’intero territorio comunale di:
Ancona Offagna Camerano Sirolo
Numana
E parte dei comuni di:
Castelfidardo Osimo
Tutti in provincia di Ancona.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario:
via San Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia
Ancona-Pescara al km 223,773; strada Case Romani sino alla
casa cantoniera del km 318,646 della strada statale n. 16
Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine
di Loreto e Recanati sino alla ex strada nazionale Flaminia
e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva, strada
Acquaviva - Laghi ed indi la strada provinciale Val Musone
che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al
bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La
Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla
provinciale Chiaravallese (bivio di Offagna); dal bivio di
Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna,
sino al confine comunale di Offagna.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG
“Cònero”devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le
specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’Albo di cui all’art 10 del DPR n. 930 del 12/07/1993, i
vigneti bene esposti, con giacitura collinare, con
esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non
soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque
atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del
vino.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla
produzione del vino a DOCG “Cònero”, all’entrata in vigore
del presente disciplinare, la densità, in coltura
specializzata, non deve essere inferiore a:
3.330 ceppi/ettaro
La resa massima ammessa per la produzione del vino a DOCG “Cònero”,
in coltura specializzata, non deve essere superiore a:
9,00 tonnellate/ettaro
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% il limite medesimo.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non
hanno diritto alla DOCG “Cònero”. Oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla DOCG per tutto il
prodotto.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto
a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore
al 70%.
Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra indicato la
eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita, oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutto
il prodotto; pertanto la resa massima di vino non deve
essere superiore a: 63,00 ettolitri/ettaro
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in
tutto o in parte nella zona di produzione delimitata nel
precedente art 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate anche nelle località denominate:
Barcaglione Guastuglia
Del comune di Falconara Marittima in provincia di Ancona.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire ai
fini dell’impiego della denominazione di origine controllata
e garantita “Cònero”, che le uve prodotte nel territorio di
produzione di cui all’art 3 possano essere vinificate in
cantine situate al di fuori ma nelle immediate vicinanze del
territorio precisato nei precedenti commi e, comunque
all’interno della provincia di Ancona, a condizione che
le aziende agricole interessate dimostrino di essere
esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e
di avere alla stessa data terreni vitati iscritti all’albo
dei vigneti del vino a DOCG “Cònero”; le dette aziende
agricole presentino richiesta motivata e corredata dal
parere degli organi tecnici della regione Marche sulla
rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla
reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve
iscritte all’albo dei vigneti;
le cantine di cui trattasi siano di proprietà delle
rispettive aziende agricole e costituiscano parte integrante
del complesso aziendale;
in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per la
DOCG di cui al presente disciplinare, soltanto le uve
prodotte nei propri terreni vitati iscritti all’albo dei
vigneti.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino DOCG “Cònero” un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
12,00%
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a
conferire al vino le proprie caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Rosso Conero” all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino:
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico, ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 24,00 grammi/litro
Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere
sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno
Due anni
A decorrere dal 1° Novembre dell’annata di produzione delle
uve
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i
limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto
secco netto.
Art 7
Nella presentazione e designazione del vino
a DOCG “Cònero” il termine “riserva” deve obbligatoriamente
figurare in etichetta al di sotto della dicitura
“denominazione di origine controllata e garantita”. Detto
termine “riserva” non può figurare in caratteri superiori
alla denominazione “Cònero”.
Alla DOCG “Cònero” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, superiore, riserva, vecchio, scelto, selezionati e
similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e
consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni,
fattorie, zone, aree, località e mappali compresi nella zona
delimitata nel precedente art 3 dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto.
Art 8
Il vino a DOCG “Cònero” deve essere
commercializzato esclusivamente in bottiglie, di vetro di
capacità non superiore ai 5 litri.
Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro
e chiuse con tappo di sughero raso bocca.
Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle
bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.
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