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Art 1
La indicazione geografica tipica “Conselvano”, accompagnata
o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso
indicati.
Art 2
La IGT “Conselvano” è riservata ai seguenti
vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini della IGT “Conselvano” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno più vitigni idonei alla
coltivazione per la provincia di Padova.
La IGT “Conselvano”, con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni o relativo sinonimo il cui uso è consentito
dalla vigente normativa comunitaria e nazionale:
Chardonnay
Incrocio Manzoni 6.0.13
Malvasia (Malvasia Istriana)
Moscato bianco
Pinot bianco
Pinot grigio
Riesling renano
Riesling italico
Sauvignon
Tai italico (Tocai friulano)
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Marzemino
Merlot
Raboso (Raboso Piave e/o Raboso Veronese
Refosco dal peduncolo rosso
Carmenère
Syrah
Marzemina bianca
Petit Verdot
Manzoni rosa
Manzoni Moscato
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni.
Nella preparazione del vino a IGT Cabernet” possono
concorrere disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei
vitigni Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Carmenère.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Padova fino ad un massimo
del 15%.
I vini ad IGT “Conselvano” con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti
anche nella tipologia frizzante, i soli vini derivanti da
vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella
versione novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti
e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Conselvano”
comprende tutti o in parte i territori dei comuni di:
Agna Anguillara Arre Bagnoli
Bovolenta Candiana Carrara San Giorgio Carrara Santo Stefano
Cartura Conselve Monselice Pernumia
Pozzonovo San Pietro Viminario Terrassa Padovana Tribano
Pontelongo Battaglia Terme Stanghella Boara Pisani
in provincia di Padova.
Tale zona è così delimitata: a sud dal fiume Adige; a nord
dal canale Diancolino, dal canale di Gagnola e dal fiume
Bacchiglione; ad ovest dalla strada statale Adriatica n. 16
ad est dalla strada provinciale Frapiero – Bosco.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Conselvano” bianco, rosso e rosato, anche con la
specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
25,00 tonnellate/ettaro
ad eccezione dei vitigni:
Pino bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Incrocio Manzoni
6.0.13, Cabernet Franc, Riesling renano, Sauvignon,
Carmenère, Marzemina bianca, Petit Verdot e Manzoni Moscato
per i quali la resa massima non deve essere superiore a:
16,00 tonnellate/ettaro
Per i seguenti vitigni la resa massima non può essere
superiore a:
Syrah 15,00 tonnellate/ettaro
Manzoni rosa 12,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT
“Conselvano” seguita o meno dal riferimento del vitigno,
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
9,00% vol. per tutti i vini
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Conselvano”, per tutti i tipi di
vino, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
10,00% vol.;
11,00% vol. per il novello
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini ad IGT
“Conselvano” è consentito utilizzare il riferimento al nome
di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi
tra quelli elencati nell’articolo 2 del presente
disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente
nella designazione dei relativi vini ad IGT, nei termini
stabiliti dal citato articolo.
Il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Conselvano” di cui al
precedente comma, è consentito a condizione che:
Il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due
vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno
dei due vitigni interessati non superi il corrispondente
limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia
inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due
vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Art 8
Alla IGT “Conselvano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e
similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Conselvano” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i
requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al
presente disciplinare. |