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Art 1
La denominazione di origine controllata “Contessa
Entellina” è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Contessa Entellina bianco”
“Contessa Entellina Grecanico”
“Contessa Entellina Chardonnay”
“Contessa Entellina Sauvignon”
“Contessa Entellina Ansonica”
“Contessa Entellina rosso”
“Contessa Entellina Cabernet Sauvignon”
“Contessa Entellina Merlot”
“Contessa Entellina Pinot nero”
“Contessa Entellina rosso riserva”
“Contessa Entellina rosato”
“Contessa Entellina Ansonica vendemmia tardiva”
Art 2
La denominazione di origine controllata “Contessa
Entellina” bianco, rosso e rosato è riservata ai vini ottenuti dalle
uve provenienti da vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
“Contessa Entellina bianco”
Ansonica o Inzolia minimo 50%
Catarratto bianco lucido, Grecanico dorato, Chardonnay, Müller
Thurgau, Sauvignon, Pinot bianco e Grillo, da soli o congiuntamente
massimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Palermo, da soli o congiuntamente sino ad un massimo
del 15%,
“Contessa Entellina rosso e rosato”
Calabrese e/o Syrah minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Palermo. Da soli o congiuntamente sino ad un
massimo del 50%.
La DOC “Contessa Entellina” con la menzione di uno dei seguenti
vitigni, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
aventi in ambito aziendale la seguente composizione:
“Contessa Entellina Grecanico”
Grecanico dorato minimo 85%
“Contessa Entellina Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%+
“Contessa Entellina Sauvignon”
Sauvignon minimo 85%
“Contessa Entellina Ansonica” anche vendemmia tardiva
Ansonica o Inzolia minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Palermo, da soli o congiuntamente sino ad un massimo
del 15%.
“Contessa Entellina Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Contessa Entellina Merlot”
Merlot minimo 85%
“Contessa Entellina Pinot nero”
Pinot nero minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Palermo, da soli o congiuntamente sino ad un
massimo del 15%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC
“Contessa Entellina” bianco, rosso e rosato, devono provenire da
vigneti coltivati all’interno dei confini territoriali del comune
di:
Contessa Entellina
In provincia di Palermo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Contessa Entellina” devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di
qualità.
Le forme di allevamento devono essere quelle generalmente usate, a
spalliera semplice e/o alberello, escludendo la forma di allevamento
a tendone, e comunque essere atte a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione come pratica di soccorso effettuata non
oltre il periodo dell’invaiatura.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti è consentito usare
esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata.
La resa massima di uve ammesse per la produzione dei vini a d.o.c.
“Contessa Entellina” non deve essere superiore a:
12,00 tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Contessa Entellina” devono
essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione
globale non superi del 20% il limite stesso, fermi restando il
limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Per tutte le tipologie le rese massime dell’uva in vino, non
dovranno essere superiori al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi
l’invecchiamento e l’affinamento qualora obbligatori, debbono essere
effettuate nell’interno del territorio amministrativo del comune di
Contessa Entellina e nel territorio dei comuni limitrofi.
E’ tuttavia in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, di consentire su richiesta delle ditte interessate che le
operazioni di cui sopra siano effettuate nel territorio del comune
di Marsala (in provincia di Trapani), a condizione che le ditte
interessate presentino richiesta motivata e corredata dal parere
degli organi
tecnici della regione Sicilia sulla rispondenza tecnica degli
impianti di vinificazione e che le ditte interessate dimostrino che
la vinificazione di uve provenienti dalla zona di produzione stessa
sia stata effettuata tradizionalmente già prima dell’entrata in
vigore del presente disciplinare di produzione.
Le operazioni di imbottigliamento dei suddetti vini sono consentite
nel territorio delle province di Palermo, Agrigento e Trapani.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Contessa Entellina bianco” anche con il vitigno 10,50% vol.
“Contessa Entellina rosato” 10,50% vol.
“Contessa Entellina rosso” anche con il vitigno 11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
I vini a DOC “Contessa Entellina” possono essere vinificati ed
affinati in recipienti di legno.
I vini a DOC “Contessa Entellina rosso” con o senza indicazione del
vitigno, possono essere qualificati on la menzione “riserva”,
qualora siano stati sottoposti ad un periodo di maturazione ed
affinamento obbligatorio di almeno:
24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle
uve di cui almeno sei mesi in recipienti di legno.
Il vino a DOC “Contessa Entellina Ansonica” proveniente da uve che
abbiano subito un appassimento sulla pianta e che sia stato ottenuto
da una vinificazione in recipienti di legno, nonché sottoposto ad un
affinamento di almeno:
sei mesi in fusti di legno della capacità massima di 500 litri
può utilizzare la menzione “vendemmia tardiva”.
Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di: 13,00% vol.
e devono essere raccolte non prima del: 1° ottobre
Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima
di: 18 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno della produzione
delle uve.
La resa dell’uva appassita al momento della vendemmia non deve
essere superiore a: 8,00 tonn./ettaro
La resa dell’uva in vino, non deve essere superiore al 60%.
Art 6
I vini a DOC “Contessa Entellina”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Contessa Entellina bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Contessa Entellina Grecanico”
colore: giallo paglierino più o meno carico, talvolta con riflessi
verdolini;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Contessa Entellina Chardonnay”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Contessa Entellina Sauvignon”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Contessa Entellina Ansonica”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Contessa Entellina rosso”
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granata specie se
invecchiato;
profumo: vinoso, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Contessa Entellina Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Contessa Entellina Merlot”
colore: rosso rubino tendente al granata se invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Contessa Entellina Pinot nero”
colore: rosso rubino tendente al granata se invecchiato;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Contessa Entellina rosso riserva” anche con il riferimento del
vitigno
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, corposo, vellutato, talvolta con piacevole
retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto seco netto minimo: 20,0 g/l;
“Contessa Entellina rosato”
colore: rosato, talvolta con riflessi aranciati;
profumo: fine, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Contessa Entellina Ansonica vendemmia tardiva”
colore: giallo paglierino carico tendente al dorato;
profumo: gradevole, delicato, intenso;
sapore: abboccato, amabile o dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
Per tutte le tipologie in cui è ammesso l’affinamento in fusti di
legno può notarsi la presenza di sapore di legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti di cui sopra per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella designazione dei vini a DOC “Contessa
Entellina” le specificazioni di colore (bianco, rosso e rosato),
qualora riportate, e quelle relative al vitigno, debbono figurare
immediatamente al di sotto dell’indicazione “denominazione di
origine controllata” con caratteri le cui dimensioni non superino
quelli usati per indicare la DOC “Contessa Entellina”.
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Contessa
Entellina”, on o senza la menzione del vitigno, è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non siano idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento alle “vigne” dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato
esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate
ed evidenziate separatamente all’atto della denuncia all’Albo dei
vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse
separatamente ed unicamente ottenuti, siano distintamente indicate e
caricati rispettivamente nelle denuncie annuali di produzione delle
uve e nei registri obbligatori di cantina.
E’ consentito altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree,
zone e località comprese nella zona di produzione di cui all’art 3,
dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
Per le tipologie del vino a DOC “Contessa Entellina Ansonica
vendemmia tardiva”, abboccato, amabile o dolce, è obbligatoria la
loro indicazione in etichetta.
I vini a DOC “Contessa Entellina” devono riportare in etichetta
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Art 8
I vini a DOC “Contessa Entellina” con o senza
menzione del vitigno, qualora confezionati in recipienti di vetro di
capacità inferiore o uguale a litri 3,000 devono essere immessi al
consumo chiusi con tappo di sughero, raso bocca.
E’ vietato l’uso del tappo a corona; per le bottiglie di contenuto
inferiore e/o uguale a litri 0,375 è ammessa la chiusura con il
tappo a vite.
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