Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Controguerra", è riservata
ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti: "Controguerra" rosso; "Controguerra"
Cabernet; "Controguerra" bianco; "Controguerra" Ciliegiolo; "Controguerra"
novello; "Controguerra" Pinot nero; "Controguerra" bianco frizzante;
"Controguerra" Passerina; "Controguerra" spumante; "Controguerra"
Malvasia; "Controguerra" passito bianco; "Controguerra" Riesling; "Controguerra"
passito rosso; "Controguerra" Moscato amabile; "Controguerra"
Merlot; "Controguerra" Chardonnay.
Articolo 2.
La denominazione di origine controllata "Controguerra" con le
specificazioni aggiuntive o non "rosso" "bianco" "passito"
"frizzante" "spumante", e conla specificazione aggiuntiva del nome
di uno dei vitigni di cui all’art. 1 è riservata ai vini ottenuti
dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
"Controguerra" rosso, anche nella tipologia novello:
Montepulciano n.:minimo 60%; Merlot o/e Cabernet Sauvignon: minimo
15%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Teramo, da soli o congiuntamente,
fino ad un massimo del 25%, presenti in ambito aziendale;
"Controguerra" bianco, anche nella tipologia frizzante:
Trebbiano Toscano; minimo 60%; Passerina: minimo 15%; possono
concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a
bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Teramo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 25%, presenti in ambito aziendale;
"Controguerra" passito bianco:
Trebbiano Toscano, Malvasia, Passerina, da soli o congiuntamente:
minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino
ad un massimo del 40%, le uve di altri vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Teramo, presenti in ambito
aziendale;
"Controguerra" passito rosso: Montepulciano n.: minimo 60%; possono
concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente
fino ad un massimo del 40%, le uve di altri vitigni autorizzati e/o
raccomandati per la provincia di Teramo, presenti in ambito
aziendale;
"Controguerra" bianco spumante: Trebbiano: minimo 60%; Chardonnay,
Verdicchio, Pecorino, da soli o congiuntamente: minimo 30% possono
concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente
fino ad un massimo del 10%, le uve di altri vitigni autorizzati e/o
raccomandati per la provincia di Teramo, presenti in ambito
aziendale.
La denominazione di origine controllata "Controguerra", con la
menzione di uno dei seguenti vitigni "Merlot", "Cabernet", "Ciliegiolo",
"Pinot nero", è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti costituiti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve, a bacca
rossa, di altri vitigni autorizzati e/o raccomandati per la
provincia di Teramo, fino ad un massimo del 15% presenti in ambito
aziendale. La denominazione di origine controllata "Controguerra",
con la menzione di uno dei seguenti vitigni "Passerina", "Malvasia",
"Riesling", "Moscato" (nella tipologia amabile), "Chardonnay", è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti
per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve, a bacca
bianca, di altri vitigni autorizzati e/o raccomandati per la
provincia di Teramo fino ad un massimo del 15%, presenti in ambito
aziendale.
È consentito l’uso di identificazioni toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento alle "vigne", dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato
esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate
ed evidenziate separatamente all’atto della denuncia all’albo dei
vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse
separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e
caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle
uve e nei registri obbligatori di cantina.
Articolo 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Controguerra" devono essere prodotte nella zona di
produzione che comprende l’ intero territorio amministrativo dei
comuni di Controguerra, Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli e
Colonnella, tutti in provincia di Teramo.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini "Controguerra" devono essere quelli tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le
specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi
idonei, ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti di giacitura ed
esposizione adeguata con esclusione dei fondo valle, con altitudine
non superiore a 440 metri e buona sistemazione idraulico agraria. I
sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati, o, comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni
pratica di forzatura. È ammessa l’irrigazione di soccorso, prima
dell’invaiatura, in annate siccitose. Per i nuovi impianti ed i
reimpianti sono esclusi i sistemi espansi (tendone) ed il numero di
ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 2200, e la produzione
media per ceppo non deve superare i kg 6. La resa massima di uva per
ettaro in coltura specializzata non deve superare i 120 q.li/Ha per
i vini rossi, con o senza l’indicazione di vitigno e i 140 q.li/Ha
per i vini bianchi, con o senza l’indicazione di vitigno. Fermi
restanti i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla superficie effettivamente coperta
dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e
da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Controguerra" devono essere riportati nei limiti di cui
sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi
di cui trattasi. La resa massima dell’uva in vino non deve essere
superiore al 70%. Qualora dovesse superare detto limite ma non oltre
il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla d.o.c. "Controguerra". Oltre
detto limite l’intera partita perde il diritto alla denominazione di
origine controllata "Controguerra". La resa massima dell’uva per la
tipologia passito non deve superare per il vino finito il 45%. Le
uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Controguerra"
rosso, con o senza indicazione di vitigno un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 11 gradi ed ai vini "Controguerra"
bianchi, con o senza indicazione di vitigno, un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 10,5 gradi. Nel caso di rivendicazione
del termine "vigna" non può essere effettuato alcun tipo di
arricchimento.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio dei
comuni compresi nella zona di produzione di cui all’art. 3.
Comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che tali operazioni siano effettuate anche nell’ambito territoriale
dei comuni confinanti, a condizione che si tratti di casi
preesistenti di aziende che da almeno 5 anni già vinificano o
invecchiano, al momento dell’entrata in vigore del presente
disciplinare di produzione, le uve proprie prodotte nell’ambito dei
vigneti iscritti all’albo. Nella vinificazione sono ammesse solo le
pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini di cui
sopra le loro specifiche caratteristiche. Il vino a denominazione di
origine controllata "Controguerra" bianco non può essere immesso al
consumo prima del 31 gennaio dell’anno successivo alla vendemmia e
il vino a denominazione di origine controllata "Controguerra" rosso
non prima del 31 marzo dell’anno successivo alla vendemmia. Il vino
a denominazione di origine controllata "Controguerra" rosso,
prodotto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico
totale naturale minimo dell’11,5 gradi, immesso al consumo con un
titolo alcolometrico volumico naturale totale minimo del 12,5% dopo
un periodo di invecchiamento di 24 mesi, a decorrere dal primo
dicembre dell’anno della vendemmia, di cui 6 mesi di affinamento in
bottiglia, può portare in etichetta la menzione "riserva". Il vino a
denominazione di origine controllata "Controguerra" rosso,
imbottigliato entro il 31 dicembre dell’annata di produzione delle
uve, può essere designato in etichetta con il termine "novello"
purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica
della macerazione carbonica per almeno il 30%, e nella produzione e
commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste
dalla normativa vigente per questa tipologia di vino. Nella
vinificazione del vino "Controguerra" passito nelle due tipologie
bianco e rosso, il tradizionale metodo di vinificazione prevede
quanto segue: l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve
essere sottoposta ad un appassimento in locali idonei (è ammessa una
parziale disidratazione con aria ventilata) e deve raggiungere un
contenuto zuccherino non inferiore al 24%. L’uva può essere
ammostata non prima del 1o dicembre dell’anno di raccolta e non
oltre il 31 marzo dell’anno successivo. Il vino può essere posto in
commercio ad iniziare dal 1° dicembre dell’anno successivo alla
vendemmia. Il vino a denominazione di origine controllata "Controguerra"
passito, se invecchiato per 30 mesi a decorrere dal 31 marzo
dell’anno successivo alla vendemmia in caratelli di legno della
capacità massima di 500 litri, può portare in etichetta la menzione
"Annoso".
Articolo 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Controguerra" di cui
all’art. 1 del presente disciplinare di produzione all’atto
dell’immissione al consumo devono avere i seguenti requisiti:
"Controguerra" rosso: colore: rosso rubino intenso; odore: vinoso;
sapore: asciutto, leggermente tannico, caratteristico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidità totale minima: 5
per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille.
"Controguerra" bianco: colore: giallo paglierino; odore: fruttato;
sapore: secco, con leggero retrogusto amarognolo; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 5
per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Controguerra" novello: colore: rosso rubino; odore: fruttato;
sapore: sapido, leggermente acidulo; acidità totale minima: 5 per
mille; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; estratto
secco netto minimo: 20 per mille.
"Controguerra" bianco frizzante: colore: giallo paglierino con
riflessi verdognoli; odore: fruttato, floreale; sapore: fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidità totale
minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Controguerra" spumante: colore: giallo paglierino; odore: bouquet
fine persistente; sapore: garbatamente fresco, pieno, lungo, stoffa
elegante, perlage fine; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,5%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto
minimo: 17 per mille.
"Controguerra" passito (nelle tipologie bianco e rosso): colore: dal
giallo paglierino all’ ambrato intenso, se vengono utilizzate le uve
a bacca bianca, granato tendente al mattone se vengono utilizzate le
uve a bacca rossa; odore: etereo e caratteristico; sapore: armonico
vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%; acidità
totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 21 per
mille.
"Controguerra" Merlot: colore: rosso rubino; odore: fruttato e
caratteristico; sapore: asciutto e caratteristico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidità totale minima: 5
per mille; estratto secco minimo: 20 per mille.
"Controguerra" Cabernet: colore: rosso rubino; odore: erbaceo
caratteristico; sapore: asciutto e caratteristico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidità totale minima: 5
per mille; estratto secco minimo: 20 per mille.
"Controguerra" Ciliegiolo: colore: rosato tendente al cerasuolo;
odore: tipico; sapore: asciutto ed armonico; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11,5%; acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Controguerra" Pinot nero: colore: rosso rubino poco intenso; odore:
intenso caratteristico; sapore: armonico leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidità totale
minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Controguerra" Passerina: colore: giallo paglierino con riflessi
dorati; odore: tenue; sapore: fresco e sapido; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Controguerra" Malvasia: colore: giallo paglierino intenso; odore:
tipico; sapore: gradevolmente asciutto; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Controguerra" Riesling: colore: giallo paglierino con sfumature
verdoline; odore: caratteristico e gradevole; sapore: secco, fresco,
armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità
totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per
mille.
"Controguerra" Moscato amabile: colore: paglierino carico; odore:
armonico e caratteristico; sapore: amabile e armonico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% di cui 9% svolti;
acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17
per mille.
"Controguerra" Chardonnay: colore: giallo paglierino poco intenso;
odore: delicato, gradevole e caratteristico; sapore: secco,
armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità
totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per
mille.
Articolo 7.
Nella designazione dei vini "Controguerra" è facoltativa la
specificazione aggiuntiva riferentesi al colore; detta
specificazione, se usata, e quelle riferentesi ad un vitigno devono
essere apposte subito dopo la d.o.c. "Controguerra". La
specificazione aggiuntiva "riserva" deve figurare in etichetta al di
sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" e non
può essere intercalata tra quest’ultima e la denominazione "Controguerra".
In ogni caso la specificazione "riserva" deve figurare in caratteri
di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione
stessa. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione
di origine controllata "Controguerra" è vietato l’uso di
qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore,
extra, fine, scelto, selezionato e similari. È consentito l’uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l’acquirente. Le indicazioni tendenti a
qualificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali "viticoltore-tenuta-podere-cascina"
ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle
disposizioni UE e nazionali in materia. È consentito altresì l’uso
di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano
riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone, località
dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto. Nella designazione e presentazione di
tutti i vini a denominazione di origine controllata "Controguerra"
deve figurare l’annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Tutti i vini a denominazione di origine controllata "Controguerra"
per l’immissione al consumo, se confezionati, devono essere
imbottigliati in recipienti di vetro da 0,187 - 0,375 - 0,750 - 1,0
- 1,5 - 3 litri, e per quanto riguarda l’abbigliamento e la
tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di vini di pregio. I
recipienti di cui sopra devono essere chiusi con tappo di sughero ed
è consentito il tappo a vite per i recipienti da 0,187 ed 1,0 litri.
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