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Art 1
La denominazione di origine controllata “Copertino”
è riservata ai vini:
Copertino rosso
Copertino rosato
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Copertino rosso e rosato” devono essere
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno:
Negro amaro minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve
provenienti dai vitigni:
Malvasia nera di Brindisi
Malvasia nera di Lecce
Montepulciano
Sangiovese
presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 30%;
la presenza nei vigneti del vitigno Sangiovese non dovrà essere
superiore al 15% del totale delle viti.
Art 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione
che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di
Copertino Carmiano Arnesano Monteroni
ed in parte il territorio dei comuni di:
Galatina Lequile
in provincia di Lecce
Tale zona è così delimitata:
dalla strada Salentina di Gallipoli n. 101 a quota 50, in prossimità
di Collemeto; il limite segue, verso ovest, la strada che conduce a
Santa Barbara toccando la Masseria Bassi, giunto a quota 51 si
dirige verso il Casino Donna Benedetta seguendo la strada sino
all’incrocio della medesima con il confine di Copertino.
Prosegue quindi lungo tale confine, prima in direzione ovest e poi
nord, sino ad incontrare quello di Carmiano in località Dodici
Tomoli.
Dal punto d’incrocio, il limite, prosegue verso ovest lungo il
confine occidentale e poi settentrionale di Carmiano sino a
raggiungere quello di Arnesano, località Giardino Marasco, segue poi
quest’ultimo prima verso est e poi verso sud fino ad incrociare il
confine comunale di Monteroni in prossimità di Villa Cantora.
Lungo il confine comunale di Monteroni prosegue verso sud
raggiungendo la strada per Monteroni nelle vicinanze di Villa
Romano.
Segue quindi la strada Monteroni – S. Pietro in Lama – Lequile sino
all’abitato di quest’ultimo centro urbano e da qui, percorrendo la
strada statale Salentina di Gallipoli n. 101 in direzione sud
raggiunge il punto di partenza della delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Copertino” devono essere
quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a
conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’albo previsto dall’art 10 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963
unicamente i vigneti ubicati su terreni di tipo marnoso
derivanti dal disfacimento delle formazioni argillo sabbioso del
calcare pleistocenico, terreni particolarmente permeabili sciolti o
di medio impasto sufficientemente fertili.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DOC
“Copertino”, in vigneti a coltura specializzata, non deve essere
superiore a:
14,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al:
Copertino rosso 70%
Copertino rosato 35%
Art 5
Le operazioni di vinificazione ivi compreso
l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’interno
della zona di produzione delle uve delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei
comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione
delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,50% vol.
nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali, leali e costanti o comunque atte a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
Per la produzione della tipologia “Copertino rosato” le uve devono
essere vinificate nel tradizionale metodo che consiste in
particolare nello sgrondo statico delle uve pigiate dopo una
macerazione variante dalle 12 alle 24 ore.
Il residuo delle uve destinate alla produzione della tipologia
“Copertino rosato” non può essere utilizzato per la produzione della
tipologia “Copertino rosso”.
Art 6
I vini a DOC “Copertino”, all’atto dell’immissione
al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Copertino rosso:
colore: rosso rubino di varia intensità;
profumo: vinoso, persistente;
sapore: asciutto, con retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
Copertino rosato:
colore: rosa salmone, tendente a volte al cerasuolo tenue;
profumo: leggermente vinoso, delicato e giustamente persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra
indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto minimo.
Art 7
Il vino a DOC “Copertino rosso” ottenuto da uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.,
e sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di:
due anni
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve,
può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva “riserva”.
Il vino a DOC “Copertino rosso riserva”, all’atto dell’immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino con lievi riflessi aranciati;
profumo: etereo, persistente;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, sapido, generoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
Art 8
Alla DOC “Copertino” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle stabiliti nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delle
uve di cui all’art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve
da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a DOC
“Copertino rosso riserva” deve figurare l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Copertino” vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del
D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963. |