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Art 1
La denominazione di origine controllata “Cori” è
riservata al vino bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Cori bianco” deve essere ottenuto dalle
uve provenienti da vigneti composti dai vitigni nella proporzione
indicata a fianco di ciascuno di essi:
Malvasia di Candia massimo 70%,
Trebbiano toscano massimo 40%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, anche le uve provenienti dai vitigni:
Bellone e Trebbiano giallo sino ad un massimo del 30%.
Il vino a DOC “Cori rosso” deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti, nella
proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
Montepulciano dal 40 al 60%,
Nero buono di Cori dal 20 al 40%,
Cesanese dal 10 al 30%.
Art 3
le uve devono essere prodotte neòòa zona di produzione
appresso indicata che comprende in tutto il territorio
amministrativo comunale di: Cori, ed in parte il territorio comunale
di:
Cisterna, in provincia di Latina
Tale zona è così delimitata:
partendo dal punto in cui il confine comunale di Cori attraversa la
strada vicinale di Pezze di Ninfa, la linea di delimitazione
percorre, verso sud, questa strada per circa 900 metri ed imbocca lo
stradone che porta al canale delle Acque Alte, prosegue lungo tutto
il canale fino ad incontrare, dopo aver attraversato il torrente
Teppia, il ponte della strada del Castellone; di qui in direzione
nord – ovest raggiunge il torrente Teppia all’ansa sita in
prossimità della quota 48; risale tale torrente ed alla confluenza
con il fosso Morillo segue il corso di quest’ultimo fino a
raggiungere la strada ferrata della linea nord ed alla intersezione
con il confine di Cori, prendendo verso ovest, segue quest’ultimo
fino a ritornare al punto in cui il confine comunale incrocia la
strada vicinale di Pezze di Ninfa.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Cori” devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atti a conferire alle uve e ai
vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura ivi compresa l’irrigazione.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC
“Cori”, in vigneti a coltura specializzata non deve essere superiore
alle:
Cori bianco 16,00 tonnellate/ettaro
Cori rosso 16,00 tonnellate/ettaro
Fermo restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi restando i limiti resa uva vino per i quantitativi di cui
trattasi.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione,
dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa delle uve in vino superi la percentuale sopra
indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale
decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il
prodotto.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a DOC “Cori” devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Cori bianco 10,50% vol.;
Cori rosso 11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Art 6
I vini a DOC “Cori”, all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Cori bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco o amabile o dolce, delicato, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui:
tipo secco massimo: 4,00 g/l;
tipo amabile massimo: 45,00 g/l;
tipo dolce minimo: 45,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Cori rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico, persistente;
sapore: asciutto, morbido, vellutato, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC “Cori” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni relative al contenuto di zuccheri riduttori residui
(secco o asciutto, amabile e dolce) debbono sempre figurare sulle
bottiglie od altri recipienti contenenti i vini a DOC “Cori”.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Cori” vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R.
n. 930 del 12/Luglio/1963.
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