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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
D.P.R. 20 luglio 1979.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino
"Cortese dell'Alto Monferrato"
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto
Monferrato" è riservata al vino che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2.
Il vino a denominazione di origine controllata "Cortese
dell'Alto Monferrato" deve essere ottenuto dalle uve del
vitigno "Cortese".
E’ ammessa la presenza di altri vitigni ad uve bianche,
escluse quelle aromatiche, fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" devono
essere prodotte nell’intero territorio amministrativo dei
comuni appresso descritti:
Provincia di Asti: Bubbio, Canelli Castelnuovo Belbo,
Fontanile, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Monastero Bormida
Montabone, Nizza Monferrato, Rocca Verano, Vesime, Bruno,Maranzana,Cortiglione,Quaranti
Castelletto MolinA CastelRocchero, Calamandrana Rocchetta
Pallafea Rocchetta Tanaro, Castel Boglione, Cassinasco,Sessame,
Loazzolo, Cessole, S. Giorgio Scarampi Olmo Gentile, Mombaldone, Serole, S. Marzano O., Vinchio, Vaglio Serra,
Mombercelfi, Belveglio e Castelnuovo Calcea.
Provincia di Alessandria: Acqui Terme, Alice Belcolle,
Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bistagno Carpeneto, Carosio,
Casaleggio Borio, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro,
Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino,
Denice, Gamalero, Grognardo, Lerma, Malvicino, Predosa,
Melazzo, Merana Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida,
Montechiaro d'Acqui Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara B.,
Ovada, Pareto, Ponti Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta
Bormida, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato,
Strevi Tagliolo Monferrato, Terzo d'Acqu Trisobbio e Visone
ed, in parte, nel territorio amministrativo dei comuni di:
Capriata d'Orba, Francavilla Bisio, Novi ligure, Pasturana e
Sezzadio.
Tale zona della provincia di Alessandria è così delimitata:
omissis.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei i vigneti collinari
di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano
preminentemente argilloso-calcarei anche a fondo tufaceo o
marnoso, con l'esclusione di quelli di fondo valle e di
quelli ubicati nei rilievi preappenninici e appenninici.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare
l'incisione anulare.
La resa di uva ammessa per la produzione dei vino a
denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto
Monferrato" non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro
in coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli
la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purché la produzione totale per ettaro
non superi del 20% il limite sopra indicato.
La Regione Piemonte, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può
stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro
per la produzione del vino a denominazione di origine
controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" inferiore a
quello fissato dal presente disciplinare di produzione,
dandone immediata comunicazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino a denominazione di origine controllata "Cortese
dell'Alto Monferrato" un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo del 9,5%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono
essere effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali e
commerciali della zona, è consentito che tali operazioni
siano effettuate anche nei seguenti territori: province di
Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
La resa massima di uva m vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa massima uva-vino superi detto limite
l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Cortese
dell'Alto Monferrato" all 'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;
odore: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;
sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amaro;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidità
totale minima: 5 per mille ; estratto secco netto minimo: 15
per mille.
E’ facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.
La denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto
Monferrato" può essere utilizzata per designare il vino
spumante o frizzante naturale ottenuto con mosti o vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle
norme vigenti.
I tipi "spumante" e "Frizzante" debbono presentarsi limpidi
al consumo.
Articolo 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e simili.
E’consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi ragioni socio marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’ acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria",
"tenuta", "podere" "cascina" ed altri termini similari sono
consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.
E’ consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità
amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi
qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Articolo 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Cortese dell’Alto Monferrato" vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione è punito a norma degli
art 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
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