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Art 1
La denominazione di origine controllata “Corti
Benedettine del Padovano” è riservata ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco
rosso
rosso novello
rosato
Merlot
Cabernet
Cabernet riserva
Cabernet Sauvignon
Raboso
Raboso riserva
Raboso passito
Refosco dal peduncolo rosso
Pinot bianco
Pinot grigio
Chardonnay
Chardonnay frizzante
Chardonnay spumante
Sauvignon
Tocai italico
Moscato spumante o spumante
Passito
Art 2
I vini a DOC “Corti Benedettine del
Padovano” con uno dei seguenti riferimenti di vitigno,
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
coltivati, in ambito aziendale, con le seguenti composizioni
ampelografiche:
Corti Benedettine del Padovano Pinot bianco:
Pinot bianco minimo 85%;
Corti Benedettine del Padovano Pinot grigio:
Pinot grigio minimo 85%;
Corti Benedettine del Padovano Chardonnay:
Chardonnay minimo 85%;
Corti Benedettine del Padovano Sauvignon:
Sauvignon minimo 85%;
Corti Benedettine del Padovano Tocai:
Tocai friulano minimo 85%;
possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, le uve di
altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, idonei alla
coltivazione per le province di Padova e Venezia.
Corti Benedettine del Padovano Merlot:
Merlot minimo 85%;
Corti Benedettine Cabernet:
Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc e/o Carmenère minimo
85%;
Corti Benedettine del Padovano Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon minimo 85%;
Corti Benedettine del Padovano Raboso:
Raboso del Piave e/o Raboso veronese minimo 85%;
Corti Benedettine del Padovano Refosco dal peduncolo rosso:
Refosco dal peduncolo rosso minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un
massimo del 15%, le uve di altri vitigni a bacca rossa non
aromatici, idonei alla coltivazione per le province di
Padova e Venezia.
I vigneti della varietà “Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
Carmenère, Raboso del Piave e Raboso veronese” devono essere
iscritti in albi distinti per ciascuna varietà.
Il vino a DOC “Corti Benedettine del Padovano bianco”, è
ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti
varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito
aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella
seguente composizione:
Tocai friulano minimo 50%
Altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o
disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma
1, fino al massimo del 50%.
Il vino a DOC “Corti Benedettine del Padovano rosso e
rosato” è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle
seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito
aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella
seguente composizione:
Merlot dal 60 al 70%
Raboso del Piave e/o veronese minimo 10%
Altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o
disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma
1, fino ad un massimo del 30%.
Il vino a DOC “Corti Benedettine del Padovano Moscato
spumante o spumante” è ottenuto da uve provenienti da
vigneti coltivati in ambito aziendale, con il vitigno:
Moscato giallo minimo 95%
Per la rimanente parte possono concorrere le uve a bacca
bianca, idonee alla coltivazione per le province in cui
territorio ricade il vigneto, in misura non superiore al 5%
del totale delle viti iscritte all’albo.
Il vino a DOC “Corti Benedettine del Padovano passito” è
ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti
varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito
aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella
seguente composizione:
Moscato giallo minimo 70%
Altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente
elencate al precedente comma 1, fino ad un massimo del 30%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a DOC “Corti
Benedettine del Padovano” comprende in tutto il territorio
amministrativo dei comuni di:
Agna Anguillara veneta Arre Arzergrande
Bagnoli di sopra Bovolena Brugine Candiana
Cartura Casalserugo Conselve Due Carrare
Legnaro Maserà di Padova Pernumia Piove di Sacco
Polverara Ponte San Nicolò Pontelongo
Sant’Angelo di Piove di Sacco S. Pietro Viminario
Terrassa Padovana Tribano
E parte dei comuni di:
Albignaseco Battaglia Terme Codevigo Correzzola
Monselice Pozzonovo
Tutti in provincia di Padova
E parte dei territori comunali di:
Cona Cavarzere
In provincia di Venezia.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal ponte sul fiume Adige di Anguillara Veneta, il
confine costeggia l’argine sinistro fino alla località
Sant’Antonio in comune di Cavarzere. Dalla località
Sant’Antonio, procedendo in linea retta verso nord, il
confine raggiunge la Corte Buriolo e, seguendo il corso
dello scolo Secondario Inferiore, arriva al Canale Primario
Inferiore fino all’idrovora “Il Macchinone”.
Da qui, seguendo verso est l’argine del Canal dei Cuori,
incrocia la strada provinciale Romea – Cavarzere che
percorre fino all’incrocio con la strada comunale Bruso –
Foresto.
All’incrocio, girando a destra, arriva in centro della
località Bruso e girando a sinistra, giunge in località
Concola.
Quindi prosegue, passando per la Corte Barison, fino alla
chiesa di Cantarana; da qui gira a destra e parallelo, ad
una profondità di 300 metri, a via Cordonazzetti raggiunge
la strada provinciale Rebosola.
All’incrocio, il confine svolta a destra e percorre la
strada provinciale Rebosola fino ad incontrare sulla
sinistra via San Donato in località Civé, la percorre tutta
passando per il centro di Civé fino a raggiungere il ponte
sul canale Barbegara; quindi attraversa il ponte per poi
svoltare a sinistra e percorrere tutta la strada che
costeggia l’argine sinistro del canale Barbegara fino a
raggiungere la strada provinciale Romea – Cavarzere.
All’incrocio il confine svolta a destra percorrendo la
strada provinciale Romea – Cavarzere fino a raggiungere la
strada statale n. 307 Romea; da qui, girando a sinistra, la
percorre fino alla idrovora Vaso per poi seguire i confini
comunali di Codevigo, Piove di Sacco, Sant’Angelo di Piove,
Legnaro, Ponte San Nicolò e Albignasego.
Prosegue quindi lungo il confine comunale tra Albignasego e
Padova in direzione ovest, passando sopra la località San
Giacomo, fino ad incrociare l’autostrada Padova – Bologna.
Il confine prosegue per il tracciato autostradale fino ad
incrociare la strada Maserà – Albignasego che segue, in
direzione nord, fino ad Albignasego, per poi svoltare ad
ovest seguendo la strada comunale per Sorci Verdi fino al
Ponte della Fabbrica fino ad incrociare la strada statale n.
16; prosegue su questa in direzione sud, sino all’incrocio
con la frazione San Bortolo.
Il confine gira quindi a sinistra per il centro di Pozzonovo,
prosegue per Capolcastro e Stroppare fino a raggiungere la
strada provinciale Stanghella – Stroppare; all’incrocio si
gira a sinistra e si prosegue in direzione di Anguillara
Veneta.
Arrivati ad incrociare il confine comunale tra Anguillara
Veneta e Boara Pisani, si prende in direzione sud, seguendo
il medesimo confine, fino ad arrivare al fiume Adige; da qui
si prosegue lungo la strada arginale raggiungendo nuovamente
il punto di partenza al ponte sul fiume Adige in comune di
Anguillara Veneta.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Corti Benedettine
del Padovano” devono essere quelle normali della zona e atte
a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le
produzioni delle uve atte a dare i vini della denominazione
di origine di cui trattasi.
Sono da escludere i terreni torbosi ed eccessivamente
sabbiosi.
Per gli impianti di viti realizzati successivamente
all’entrata in vigore del presente disciplinare la densità
dei ceppi di vite per ettaro non può essere inferiore, in
coltura specializzata a: 2.500 ceppi/ettaro.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera
semplice e doppia.
La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento
della vite, deve essere tendenzialmente corta.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima per ettaro per i seguenti vitigni, in
coltura specializzata, non deve essere superiore a:
Tocai 15,00 tonnellate/ettaro
Pinot bianco 13,00 tonnellate/ettaro
Pinot grigio 12,00 tonnellate/ettaro
Chardonnay 13,00 tonnellate/ettaro
Sauvignon 13,00 tonnellate/ettaro
Moscato giallo 13,00 tonnellate/ettaro
Merlot 15,00 tonnellate/ettaro
Cabernet (tutti) 13,00 tonnellate/ettaro
Cabernet Sauvignon 13,00 tonnellate/ettaro
Raboso 14,00 tonnellate/ettaro
Refosco dal peduncolo rosso 13,00 tonnellate/ettaro
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è il
seguente:
Tocai 9,50%
Pinot bianco 10,00%
Pinot grigio 10,00%
Chardonnay 10,00%
Sauvignon 10,00%
Moscato giallo 10,00%
Merlot 10,50%
Cabernet 10,50%
Cabernet Sauvignon 10,50%
Raboso 10,00%
Refosco dal peduncolo rosso 10,50%
Per la produzione massima per ettaro ed il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate
alla produzione delle tipologie “bianco, spumante, novello,
rosso, e rosato” si fa riferimento ai limiti stabiliti per
ciascuna varietà che le compone.
I vini a DOC “Corti Benedettine del Padovano” designati con
la specifica “riserva” devono avere, rispettivamente, la
seguente produzione massima per ettaro, in coltura
specializzata:
Cabernet 12,00 tonnellate/ettaro
Cabernet Sauvignon 12,00 tonnellate/ettaro
Raboso 12,00 tonnellate/ettaro
Refosco dal peduncolo rosso 12,00 tonnellate/ettaro
Il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo non
deve essere inferiore a:
Cabernet 11,50%
Cabernet Sauvignon 11,50%
Raboso 11,00%
Refosco dal peduncolo rosso 11,50%
Le uve destinate alla produzione del tipo “spumante”,
possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di: 9,00%
Purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga
espressamente indicata negli appositi registri.
Nel caso della tipologia “rosato” il quantitativo di
prodotto eccedente la resa effettiva del 70% viene preso in
carico come indicazione geografica tipica.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da
destinare alla produzione dei vini di cui all’art 2, devono
essere riportati nei limiti di cui sopra purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Per i vigneti a coltura promiscua la produzione massima di
uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie
effettivamente impegnata dalla vite.
Per la produzione dei vini passiti si dovrà attuare la
cernita delle uve in vigneto, mettendo a riposo un
quantitativo di uve non superiore al 70% della produzione
massima prevista al presente articolo.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi
compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere
effettuate all’interno del territorio dei comuni compresi,
in tutto o in parte, nella delimitazione di cui all’art 3
del presente disciplinare di produzione. Tuttavia, tenuto
conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali
operazioni siano effettuate nell’ambito del territorio della
provincia di Padova.
In considerazione degli usi tradizionali della zona è
consentito che le operazioni di elaborazione per la
produzione dei vini spumanti e frizzanti avvengano in tutto
il territorio della regione Veneto.
E’ consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui
all’art 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte
nei vigneti iscritti all’albo della stessa denominazione di
origine controllata, oppure con mosto concentrato
rettificato o a mezzo della concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
E’ ammessa la colmatura dei recipienti contenenti i vini di
cui all’art. 1 entro un massimo del 5% con altri vini dello
stesso colore e della stessa annata aventi diritto alla
medesima denominazione di origine controllata, fermo
restando l’obbligo di rispettare la presenza minima del’85%
della varietà e dell’annata oggetto della designazione.
La tipologia rosato deve essere ottenuta con la
vinificazione in rosato delle uve rosse.
L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e
può essere condotto con l’ausilio di impianti di
condizionamento ambientale purché operanti a temperature
analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi
tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di
deumidificazione operante con l’ausilio di calore.
Per la produzione della tipologia “passito” (da uve Moscato
giallo) le uve non possono essere ammostate prima del
1° Dicembre dell’anno della vendemmia
e devono raggiungere un contenuto zuccherino di almeno
270,00 grammi/litro
Qualora si dovessero verificare situazioni climatiche
eccezionali la regione Veneto, su documentata richiesta da
parte degli interessati, può autorizzare l’anticipo della
data di inizio delle operazioni di ammortamento.
Per la tipologia “Raboso passito” le uve non possono essere
ammostate prima del
31 Dicembre dell’anno della vendemmia
e devono raggiungere un contenuto zuccherino di almeno
235,00 grammi/litro
Qualora si dovessero verificare situazioni climatiche
eccezionali la regione Veneto, su documentata richiesta da
parte degli interessati, può autorizzare l’anticipo della
data di inizio delle operazioni di ammortamento.
La tipologia “novello” deve essere ottenuta attuando il
processo della “macerazione carbonica” per almeno il 40%
delle uve raccolte nei vigneti iscritti all’albo di cui
all’art 2.
La tipologia “spumante” deve essere ottenuta esclusivamente
per fermentazione naturale in bottiglia o autoclave,
utilizzando i mosti o vini ottenuti dai vigneti iscritti
all’albo delle varietà “Chardonnay e Moscato giallo” di cui
all’art 2.
La tipologia “frizzante” deve essere ottenuta esclusivamente
per fermentazione naturale in bottiglia o autoclave,
utilizzando i mosti o vini ottenuti dai vigneti iscritti
della varietà “Chardonnay” di cui all’art 2.
La resa dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%,
ad esclusione delle tipologie “passito”. Qualora la resa
uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per l’intero quantitativo prodotto.
Per le tipologie “spumante e frizzante” le rese suddette
sono considerate al netto delle aggiunte permesse sulla
partita (cuvée)
Per le tipologie “passito e Raboso passito” la resa massima
dell’uva fresca in vino finito pronto per il consumo non
deve essere superiore al 45%.
I vini a DOC:
Corti Benedettine del Padovano Cabernet
Corti Benedettine del Padovano Cabernet Sauvignon
Corti Benedettine del Padovano Raboso
Corti Benedettine del Padovano Refosco dal peduncolo rosso
possono essere designati con la menzione “riserva”
solo qualora sia sottoposti ad un periodo di invecchiamento
di almeno:
due anni,
di cui almeno 6 mesi in botte di legno,
con decorrenza dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle
uve.
Art 6
I vini di cui all’art 1, all’atto dell’immissione
al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Corti Benedettine del Padovano bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico;
sapore: secco, sapido, fine, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano rosso:
colore: rosso rubino da giovane, tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, intenso, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00”;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano rosato:
colore: rosato tendente al rubino;
profumo: piacevolmente vinoso;
sapore: asciutto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 17,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Tocai:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta
tendente al
verdognolo;
profumo: caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Pinot bianco:
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Pino grigio:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ramati;
profumo: intenso, caratteristico:
sapore: secco, intenso, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, delicato, caratteristico;
sapore: secco, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Chardonnay spumante:
spuma: fine, vivace e persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, delicato, di crosta di pane;
sapore: è prodotto nei tipi:
extra brut, brut, extra dry, dry e demi-sec;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
zuccheri riduttori massimo: come da regolamento comunitario;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Chardonnay frizzante:
spuma: vivace;
colore: giallo paglierino;
profumo; caratteristico, delicato;
sapore: dal secco all’amabile, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
zuccheri riduttori minimo (tipo amabile) come da regolamento
comunitario;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Sauvignon:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico, lievemente aromatico;
sapore: secco, fresco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano spumate Moscato giallo:
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intensi;
profumo: aromatico, intenso, caratteristico, fragrante;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6,00%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Merlot:
colore: rosso rubino piuttosto intenso da giovane,tendente
al
granata se invecchiato;
profumo: intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Cabernet:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, persistente;
sapore: asciutto, pieno, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Cabernet riserva:
colore: da rosso rubino a rosso granata in intenso;
profumo: intenso, ampio e persistente;
sapore: asciutto, leggermente tannico, austero, di corpo e
vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidità totale minima: 4,50% grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 23,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Cabernet Sauvignon
Colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico e persistente;
sapore: asciutto, pieno, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 21,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Cabernet Sauvignon riserva:
colore: rosso granata più o meno intenso, si fa aranciato
con l’età;
profumo: etereo, intenso con sentore erbaceo;
sapore: asciutto, pieno, si fa più vellutato con l’età;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 24,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Raboso:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: marcato, tipico con sentori di marasca e di
violetta;
sapore: asciutto, austero, sapido, piacevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 6,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Raboso riserva:
colore: rosso tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: netto sentore di marasca e violetta, intenso e
prolungato;
sapore: asciutto, pieno, sapido, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidità totale minima: 6,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 25,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Refosco dal peduncolo rosso
riserva:
colore: rosso rubino tendente al granata con l’età;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, austero;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 24,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano rosso novello:
colore: rosso rubino;
profumo: fragrante, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, talvolta abboccato, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 17,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano Raboso passito:
profumo: rosso rubino più o meno intenso, tendente al
granata;
profumo: caratteristico;
sapore: dall’asciutto all’amabile, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 25,00 grammi/litro;
Corti Benedettine del Padovano passito (Moscato giallo):
colore: dal giallo paglierino intenso al giallo dorato;
profumo: caratteristico del passito, aromatico, fine;
sapore: dolce o amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,50 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 21,00 grammi/litro;
In relazione all’eventuale conservazione dei vini in
recipienti di legno, il sapore può rilevare un sentore di
legno.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con
proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e
dell’estratto secco netto.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di cui all’art 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e nomi aziendali,
possono essere riportate sull’etichetta soltanto in
caratteri non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per
la denominazione di origine controllata del vino, salve le
norme generali più restrittive.
L’indicazione dell’annata è obbligatoria per i vini
“riserva, novello e passiti”.
Art 8
Per tutti i vini a DOC “Corti Benedettine
del Padovano” confezionati in bottiglie fino a 5 litri è
obbligatorio l’uso della chiusura con tappo raso bocca,
mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito
l’uso del tappo a vite.
Per la tappatura di vini spumanti e frizzanti si applicano
le norme vigenti in materia.
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