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Art 1
La denominazione di origine controllata “Costa
d'Amalfi” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
La denominazione di origine controllata “Costa d'Amalfi” può
essere accompagnata dalla indicazione di una delle
sottozone:
Ravello
Furore
Tramonti
A condizione che i vini designati provengano dalle
rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari
requisiti previsti dal presente disciplinare.
Art 2
I vini a DOC “Costa d'Amalfi”, accompagnato
o no dalla indicazione di una sottozona, devono essere
ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve
prodotte nella zona o sottozona di produzione delimitate nel
successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell’ambito
aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
“Costa d'Amalfi bianco”
Falanghina (localmente detta Bianca Zita)
Biancolella (localmente detta Bianca tenera)
congiuntamente minimo 60%
di cui almeno il 40% di Falanghina e 20% di Biancolella
possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o
congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Salerno,
fino ad un massimo del 40%.
“Costa d'Amalfi rosso e rosato”
Piedirosso (localmente detto Per „e palummo) minimo 40%
Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o Aglianico da
soli o congiuntamente massimo 60%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o
congiuntamente, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Salerno,
fino ad un massimo del 40%.
Art 3
La zona di produzione delle uve destinate
alla produzione dei vini a DOC “Costa d'Amalfi”, nei tipi
bianco, rosso e rosato, comprende l’intero territorio dei
comuni di:
Vietri Cetara Maiori
Minori Ravello Scala
Atrani Tramonti Furore
Praiano Positano Amalfi
Conca dei Marini
Tutti in provincia di Salerno.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione
dei vini a d.o.c. “Costa d'Amalfi”, designato con la
sottozona “Furore”, comprende l’intero territorio
amministrativo dei comuni di:
Furore Praiano Conca dei Marini
Amalfi
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione
dei vini a d.o.c. “Costa d'Amalfi”, designato con la
sottozona “Ravello”, comprende l’intero territorio
amministrativo dei comuni di:
Ravello Scala Minori
Atrani
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione
dei vini a d.o.c. “Costa d'Amalfi”, designato con la
sottozona “Tramonti”, comprende l’intero territorio
amministrativo dei comuni di:
Tramonti Maiori
L’indicazione della sottozona non è obbligatoria.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Costa d'Amalfi”
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte
a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’Albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari, di
buona esposizione e di altitudine non superiore ai 650 metri
s.l.m.
Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non
sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, a
controspalliera e pergola, e i sistemi di potatura, corti,
lunghi e misti, devono essere quelli generalmente usati
nella zona, comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
Per i reimpianti e i nuovi impianti la densità di impianto
non dovrà essere inferiore ai 1.600 ceppi/ettaro, con una
produzione massima per ceppo, in media non superiore ai:
“Costa d'Amalfi bianco” kg. 8,000
“Costa d'Amalfi rosso e rosato” kg. 7,000
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a DOC “Costa
d'Amalfi” non deve essere superiore a:
“Costa d'Amalfi bianco” 12,00 tonn./ettaro
“Costa d'Amalfi rosso e rosato” 11,00 tonn./ettaro
“Costa d'Amalfi bianco con sottozona” 10,00 tonn./ettaro
“Costa d'Amalfi rosso e rosato con sottozona” 9,00 tonn./ettaro
Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua, dovranno essere
calcolati, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.
La regione Campania con proprio provvedimento, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni
ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,
dandone immediata comunicazione al Ministero per le
politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A.
di Salerno.
Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo
stabilito dalla regione, ma rientra in quello massimo
previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve,
prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione, non perdono
il diritto alla denominazione di origine controllata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Costa d'Amalfi bianco” 9,50% vol.
“Costa d'Amalfi rosso” 9,50% vol.
“Costa d'Amalfi bianco con sottozona” 10,00% vol.
“Costa d'Amalfi rosso e rosato con sottozona” 10,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, di
elaborazione e di invecchiamento obbligatori e di
imbottigliamento dei vini a DOC “Costa d'Amalfi”, ivi
compresi quelli designati con il nome di una delle
sottozone, devono essere effettuate nell’ambito della zona
di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per
l’immissione al consumo, non deve essere superiore al 70%.
L’eventuale eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla
denominazione di origine controllata.
Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Art 6
I vini a DOC “Costa d'Amalfi” all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Costa d'Amalfi bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco, di giusto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Costa d'Amalfi bianco con sottozona”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
“Costa d'Amalfi rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso;
sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Costa d'Amalfi rosso con sottozona”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
“Costa d'Amalfi rosato”
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: secco, fresco, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Costa d'Amalfi rosato con sottozona”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7
I vini della DOC “Costa d'Amalfi rosso”, designato con il
nome delle sottozone:
Furore
Tramonti
Ravello
Se immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di
due anni a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione
delle uve di cui uno in botte di legno
Può portare in etichetta la specificazione “Riserva”.
Art 8
E’ vietato usare assieme alla DOC “Costa
d'Amalfi” qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e
similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì, nel rispetto delle normative vigenti,
l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che
facciano riferimento a vigneti, poderi, tenute e fattorie
incluse nella zona di produzione e dalle quali
effettivamente provengono le uve di cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC
“Costa d'Amalfi” deve figurare l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Costa
d'Amalfi” l’indicazione delle sottozone “Ravello, Tramonti e
Furore” potrà figurare in etichetta con caratteri di altezza
e di larghezza non superiori al doppio di quelli utilizzati
per indicare la denominazione di origine controllata “Costa
d'Amalfi” e potrà precedere o seguire la denominazione
stessa.
Per i vini a DOC “Costa d'Amalfi” è consentita l’immissione
al consumo soltanto in recipienti di vetro, l’uso della
denominazione di origine controllata non è consentito,
all’atto dell’immissione al consumo, per i vini contenuti in
recipienti di volume nominale superiore a litri cinque.
Per il confezionamento in recipienti di capacità superiore a
litri 0,250 e fino a litri 2,000 è consentito solo l’uso del
tappo di sughero, raso bocca.
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