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Art 1
La indicazione geografica tipica “Costa Viola”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Costa Viola” è riservata ai seguenti vini:
bianco
rosso
rosso novello
rosato
rosato novello
I vini ad IGT “Costa Viola” bianco, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria.
I vini ad IGT “Arghillà” con la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Reggio Calabria, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Costa
Viola” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni:
Bagnara Calabra Palmi Scilla Seminara
in provincia di Reggio Calabria.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Costa
Viola” bianco, rosso e rosato seguita o meno dal riferimento del
vitigno, non deve essere superiore a:
Costa Viola bianco 10,00 tonnellate/ettaro
Costa Viola rosso e rosato 8,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Costa Viola”,
seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Costa Viola bianco 10,00% vol.;
Costa Viola rosso 11,00% vol.;
Costa Viola rosato 11,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Costa Viola” anche con la specificazione
del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Costa Viola bianco 11,00% vol.;
Costa Viola rosso 12,00% vol.;
Costa Viola rosato 11,00% vol.;
Costa Viola rosato novello 11,50% vol.;
Costa Viola rosso novello 12,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Costa Viola” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Costa Viola” può essere utilizzata come ricaduta per i vini
ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del
territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli
Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali
si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |