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Art 1
a denominazione di origine controllata
“Curtefranca” è riservata ai vini tranquilli che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Curtefranca bianco
Curtefranca rosso
Art 2
I vini a denominazione di origine controllata “Curtefranca”
devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti
aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Curtefranca bianco”
Chardonnay minimo 50%
possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 50% le uve
Pinot bianco e/o Pinot nero;
“Curtefranca rosso”
Cabernet Franc e/o Carmenère minimo 20%
Cabernet Sauvignon minimo 10%, massimo 30%
Merlot minimo 25%
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le
uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla
coltivazione per la provincia di Brescia fino ad un massimo
del 15%,
con l’esclusione dei vitigni aromatici.
Art 3
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione
dei vini a DOC “Curtefranca” comprende per intero i
territori dei seguenti comuni:
Paratico Capriolo Adro
Erbusco Corte Franca Iseo
Ome Monticelli Brusati Rodengo Saiano
Paderno Franciacorta Passirano Provaglio d’Iseo
Cellatica Gussago
Nonché parte del territorio dei comuni di:
Cologne Coccaglio Rovato
Cazzago San Martino
Che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11, e
parte del territorio del comune di
Brescia
Tutti in provincia di Brescia.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla riva del lago di Iseo segue il confine del
comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune
di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del
comune di Adro.
Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il
confine del comune di Erbusco, che segue sempre verso sud,
oltrepassando l’intersezione con il comune di Cologne, che
segue ancora verso sud fino ad incontrare la strada statale
Bergamo – Brescia, che segue sino all’intersezione con il
confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di
questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del
comune di Castegnato.
Segue, sempre verso nord, il confine del comune di
Castegnato fino ad incontrare la strada statale n. 11, che
segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue
sulla stessa strada statale fino alla località Scuole. Da
qui prende la strada a nord che va verso La Badia fino a
quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est la
collina di Sant’Anna, in direzione nord – est passando per
le quote 136,9, 138,8, 140,2, 150, 160, 157,9 fino ad
incontrare la strada Brescia – Cellatica che segue in
direzione Cellatica.
Da quota 139,9 la delimitazione si identifica prima con il
confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago
comprendendo tutto il territorio dei suddetti comuni, quindi
segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di
Polaveno fino al Lago di Iseo. Segue la riva del lago d’Iseo
fino a Paratico.
Dalla zona di produzione come sopra delimitata, è escluso il
seguente territorio:
partendo dal confine della provincia di Brescia, ad ovest,
in prossimità dell’autostrada A 4 e del Fiume Oglio, fra i
confini comunali di Palazzolo sull’Oglio e Capriolo, segue
il confine del comune di Capriolo fino ad intersecare la
linea ferroviaria con cui si identifica verso nord, fino
alla stazione di Paratico, poi con la strada statale n. 469,
la strada provinciale n. 12 fino all’abitato di Clusane, in
corrispondenza di quota 193,8.
Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa
per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale
n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale
n. 12 fino a quota 191 con l’esclusione del colle di Cascina
Beloardo e transita per le quote 189,9, 188, 195,2,
intersecando così la strada provinciali n. 11 verso sud fino
alla chiesa di San Pietro in Lamosa e in corrispondenza di
questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per
quota 192,3, 189,5, 187,5, 198 e prosegue per il Mulino, la
stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la
linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima
dell’abitato di Iseo, la strada statale n. 510, che ne segue
il percorso fino ad incontrare il confine comunale di
Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al lago,
quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove
incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia
di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il
confine comunale di Capriolo da dove si è partiti.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Curtefranca”
devono essere, nel rispetto della tradizione della zona e
dei vigneti esistenti, unicamente atte a conferire alle uve,
al mosto ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche
di qualità.
Sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo
dei vigneti, di cui all’art. 15 della Legge 10/02/1992, n.
164, unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su
terreni a giacitura pedecollinare e collinari,
prevalentemente sciolti, spesso ferrettizzati, ciottolosi e
ghiaiosi.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale, come
delimitati nel precedente articolo 3 e tutte le zone e le
arre situate ad un’altitudine superiore a 500 metri s.l.m.
perché non idonee alla corretta maturazione delle uve
destinate alla DOC “Curtefranca”
Sono da escludere, inoltre, dalla zona di produzione di cui
al precedente articolo, tutte le zone e le aree poste e
comprese nei fondovalle, in zone umide perché adiacenti a
fiumi, torrenti e ristagni d’acqua, in zone fortemente
ombreggiate e di bassa pianura.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità delle piante
nei vigneti a coltivazione specializzata, non può essere
inferiore a:
4.500 ceppi/ettaro
Calcolate sul sesto di impianto con distanza massima tra le
file di 2,50 m., ad eccezione delle zone terrazzate e, o ad
elevata pendenza la cui densità non potrà essere inferiore
a:
2.500 ceppi/ettaro
Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento
consentite sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente
con potatura adatta al sistema di allevamento, su un solo
piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone
speronato).
Sono consentite forme di allevamento diverse nei
terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la gestione
dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle
caratteristiche delle uve.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso, a condizione che sia
effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino e
non più di due volte all’anno.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura
specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini
a DOC “Curtefranca”, è la seguente:
“Curtefranca bianco” 11,00 t/Ha.
“Curtefranca rosso” 10,00 t/Ha.
“Curtefranca bianco con menzione vigna 9,00 t/Ha.
“Curtefranca rosso” con menzione vigna 8,00 t/Ha.
La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse in cantina
devono essere eseguiti in modo da non compromettere
l’integrità degli acini.
La quantità di uva rivendicabile, per i primi due anni
conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola
successiva all’impianto del vigneto, è inferiore al massimo
stabilito dal disciplinare e di seguito definita:
primo anno zero
secondo anno 4,40 t/Ha.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione di
uva per ettaro dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
tale percentuale potrà essere destinata per la produzione
dei vini a IGT “Sebino”.
Per i vigneti a coltura promiscua la resa deve essere
calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia, con
proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria
interessate e tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltura che nell’anno si sono verificate, può stabilire un
limite massimo di uva per ettaro diverso da quello fissato
nel presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino
ottenibile; dandone immediata comunicazione al Ministero per
le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla competente
C.C.I.A.A.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
atte a produrre i vini a DOC “Curtefranca” non deve essere
inferiore a:
“Curtefranca bianco” 10,50% vol.;
“Curtefranca rosso” 10,50% vol.;
“Curtefranca bianca” con menzione vigna 11,50% vol.;
“Curtefranca rosso” con menzione vigna 12,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione dei vini a DOC
“Curtefranca” devono essere effettuate nell’interno della
zona di produzione delimitata dall’art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, le suddette operazioni sono consentite anche
nell’ambito del territorio della frazione di San Pancrazio
di Palazzolo sull’Oglio e negli interi territori dei comuni
che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato.
L’imbottigliamento e l’affinamento dei vini di cui all’art.
2 devono essere effettuati solo nell’ambito dell’intero
territorio della provincia di Brescia, a condizione che le
ditte interessate dimostrino la tradizionalità di tali
operazioni.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire
ai vini derivati le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito per tutti i vini a
DOC “Curtefranca” è del 68%.
Le eventuali eccedenze, purché fino ad un massimo del 5% del
vino totale finito, non hanno diritto alla denominazione di
origine controllata, ma potranno essere impiegate per la
produzione dei vini a IGT “Sebino”.
Qualora la resa superi quest’ultimo limite tutto il prodotto
perde il diritto alla denominazione di origine controllata e
dovrà essere impiegato alla sola produzione dei vini a IGT
“Sebino”.
Le uve dei vigneti iscritti all’Albo della DOCG
“Franciacorta” potranno essere rivendicate, con la scelta
vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle
superfici vitate iscritte separatamente nell’Albo dei
vigneti, anche per il vino a DOC “Curtefranca bianco”, ma
non viceversa.
E’ altresì consentito che a seguito della scelta di cantina,
da effettuarsi comunque prima delle fasi di elaborazione e
in particolare prima dell’aggiunta dello sciroppo
zuccherino, il vino a DOCG “Franciacorta” passi a vino
tranquillo a DOC “Curtefranca bianco” o alla IGT “Sebino” ,
ma non viceversa, purché detto vino abbia tutti i requisiti
previsti nel disciplinare di produzione dei vini a DOC
“Curtefranca” o IGT “Sebino”.
I vini a DOC“Curtefranca” possono utilizzare la menzione
“vigna” seguita dal toponimo a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti previsti all’art. 6 della Legge
n. 164, del 10/02/1992.
I vini a DOC “Curtefranca” recante la menzione “vigna”,
seguita dal toponimo, devono essere sottoposti ad un periodo
minimo di elaborazione così definito:
“Curtefranca bianco”: passaggio in legno facoltativo e tre
mesi di affinamento in bottiglia;
“Curtefranca rosso”: otto mesi in legno e sei mesi di
affinamento in bottiglia.
Per i vini a DOC “Curtefranca” la commercializzazione è
consentita soltanto dopo un periodo di affinamento, a
partire dalla data di inizio vendemmia stabilita con decreto
della regione Lombardia, per tale motivo l’immissione al
consumo non può avvenire prima delle seguenti date:
“Curtefranca bianco” 1° Febbraio
“Curtefranca rosso” 1° Luglio
“Curtefranca bianco” con menzione vigna 1° Settembre
tali date si riferiscono all’anno successivo a quello della
vendemmia;
“Curtefranca rosso” con menzione vigna 1° Settembre
di due anni successivi a quello della vendemmia.
Art 6
I vini a DOC “Curtefranca”, all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Curtefranca bianco”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, floreale e caratteristico;
sapore: secco e morbido, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;
“Curtefranca rosso”
colore: rosso vivo con riflessi rubino se giovane;
profumo: fruttato, eventualmente erbaceo, caratteristico;
sapore: asciutto, di medio corpo, vinoso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
I vini a DOC “Curtefranca”, con la menzione “vigna” seguita
dal toponimo, all’atto dell’immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Curtefranca bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con riflessi
verdognoli
profumo: delicato, fragrante e caratteristico;
sapore: secco, intenso, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.;
“Terre di Franciacorta rosso”
colore: rosso intenso con riflessi granata;
profumo: etereo, caratteristico con sfumature fruttate ed
erbacee;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, complesso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto secco netto minimo: 20,00 gr/l.;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
di cui sopra relativi all’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7
Alla DOC “Curtefranca” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione, fatte slave quelle previste nel
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra,
fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e
similari.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC
“Curtefranca” è consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo, purché non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
E’ consentita l’aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a
specificare anche l’attività dell’imbottigliatore, quale
viticoltore, azienda agricola, villa, tenuta agricola,
podere, castello, abbazia e similari, in osservanza delle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Alle condizioni previste dal presente disciplinare e nella
presentazione e designazione dei vini a DOC “Curtefranca”,
la menzione “vigna” seguita dal toponimo senza alcuna
interposizione di altri termini, può essere utilizzata
soltanto ai sensi dell’art. 6, comma terzo, della Legge n.
164, del 10/02/1992 e alle condizione previste dal decreto
ministeriale del 22/04/1992.
E’ vietato l’uso di indicazioni geografiche, finché non
opportunamente previste in lista positiva facente parte
integrante del disciplinare di produzione, che facciano
riferimento a frazioni, comuni, località o sottozone
comprese nella zona di produzione di cui all’agli art. 3 e
5, salvi restando i toponimi inclusi nei nomi delle aziende
agricole produttrici e quelli di vigna.
La specificazione tradizionale “denominazione di origine
controllata” deve seguire immediatamente al di sotto la
denominazione “Curtefranca” senza interposizione di altre
menzioni facoltative o obbligatorie.
Nella presentazione e designazione del prodotto i termini
“bianco” e “rosso” sono facoltativi; se espressi, seguono
immediatamente al di sotto sia la denominazione “Terre di
Franciacorta” che la specificazione “denominazione di
origine controllata” e devono figurare sempre con caratteri
di stampa di altezza e di dimensione non superiore ai due
terzi di quelli usati per la denominazione.
Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione
“vigna” seguita dal toponimo deve essere riportata
immediatamente al di sotto sia della denominazione
“Curtefranca” che della specificazione “denominazione di
origine controllata”. In tal caso è vietato fare riferimento
al colore “bianco o rosso”.
Sulle bottiglie contenenti i vini a DOC “Curtefranca” di cui
all’articolo 1 deve sempre figurare l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve.
Art 8
I vini a DOC “Curtefranca” possono essere commercializzati
in contenitori di capacità massima di 12,000 litri.
I vini a DOC “Curtefranca” con la menzione “vigna” seguita
dal toponimo, devono essere posti in vendita solo in
recipienti di capacità inferiore e/o uguale e litri cinque.
Tutti i vini della DOC “Curtefranca”, devono essere immessi
al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con tappo raso
bocca. E’ ammesso per le bottiglie di contenuto inferiore e/
o uguale a 0,250 litri il tappo a vite e/o a strappo.
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