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Art 1
La indicazione geografica tipica “Daunia”, accompagnata o meno dalle
specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è
riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Daunia” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso passito
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Daunia” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia.
I vini ad IGT “Daunia” con la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia, esclusi:
Montepulciano
Ottavianello
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Foggia, fino ad un massimo del 15%.
La IGT “Daunia” con la specificazione della dicitura “Lambrusco
vinificato in bianco o Lambrusco bianco da uve nere o bianco da
Lambrusco”, è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal
vitigno:
Lambrusco Maestri
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca nera,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia, fino ad un
massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione di detta tipologia devono essere
vinificate in bianco.
I vini ad IGT “Daunia” con la specificazione di uno dei vitigni di
cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle
tipologie:
frizzante e passito per tutti i vitigni
novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Daunia”
comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di
Foggia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Daunia”
bianco, rosso e rosato, non deve essere superiore a:
22,00 tonnellate/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Daunia” con
la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
18,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Daunia”, seguito o
meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Daunia bianco 10,00% vol.;
Daunia rosso 10,50% vol.;
Daunia rosato 10,00% vol.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Daunia” tipologia
frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo, inferiore dello 0,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la regione Puglia
può autorizzare con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, la riduzione di detti valori dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione della IGT “Daunia rosato” devono
essere vinificate in bianco.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione
del passito che non deve essere superiore al 50%.
Per le uve destinate alla produzione della IGT “Daunia passito” è
consentito un leggero appassimento, anche sulla pianta.
Art 6
I vini ad IGT “Daunia” anche con la specificazione
del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Daunia bianco 10,50% vol.;
Daunia rosso 11,00% vol.;
Daunia rosato 11,00% vol.;
Daunia novello 11,00% vol.;
Daunia passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Daunia” è consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Daunia” è consentito a condizione
che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Daunia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Daunia” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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