|
Art 1
La denominazione di origine controllata “Delia
Nivolelli” accompagnata da una delle seguenti menzioni obbligatorie:
Chardonnay
Damaschino
Grecanico
Grillo
Inzolia
Müller Thurgau
Sauvignon
Nero d’Avola
Merlot
Pignatello o Perricone
Sangiovese
Syrah
Bianco
Rosso
Spumante
Novello
È riservata ai vini ottenuti dai vigneti della zona di produzione
appresso indicata e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Delia
Nivolelli” è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti aventi in ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Delia Nivolelli bianco”
Grecanico, Inzolia e Grillo, da soli o congiuntamente minimo 65%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Trapani, da soli o congiuntamente sino ad un massimo
del 35%.
“Delia Nivolelli rosso”
Nero d’Avola, Pignatello o Perricone, Merlot, Cabernet Sauvignon,
Syrah e Sangiovese da soli o congiuntamente minimo 65%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Trapani, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 35%.
“Delia Nivolelli spumante”
Grecanico, Chardonnay, Inzolia, Damaschino e Grillo, da sole o
congiuntamente al 100%
Nel caso che no dei suddetti vitigni sia rappresentato per almeno
l’85%, la denominazione di origine controllata “Delia Nivolelli
spumante” può essere seguita dalla specificazione del relativo
vitigno.
“Delia Nivolelli Grillo”
Grillo minimo 85%
“Delia Nivolelli Grecanico”
Grecanico minimo 85%
“Delia Nivolelli Inzolia”
Inzolia detta anche Ansonica minimo 85%
“Delia Nivolelli Damaschino”
Damaschino minimo 85%
“Delia Nivolelli Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Delia Nivolelli Müller Thurgau”
Müller Thurgau minimo 85%
„Delia Nivolelli Sauvignon“
Sauvignon minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri
vitigni a bacca bianca, autorizzati e/o raccomandati per la
provincia di Trapani, da soli o congiuntamente sino ad un massimo
del 15%.
“Delia Nivolelli Nero d’Avola”
Nero d’Avola minimo 85%
“Delia Nivolelli Pignatello o Perricone”
Perricone (localmente detto Pignatello) minimo 85%
“Delia Nivolelli Merlot”
Merlot minimo 85%
“Delia Nivolelli Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Delia Nivolelli Syrah”
Syrah minio 85%
“Delia Nivolelli Sangiovese”
Sangiovese minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri
vitigni a bacca rossa, autorizzati e/o raccomandati per la provincia
di Trapani, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve che possono essere
destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Delia Nivolelli” aventi diritto alla menzioni di cui
all’art. 2, comprende la parte del territorio della provincia di
Trapani ed in particolare i territori dei comuni di:
Mazara del Vallo Marsala Petrosino
Salemi
Individuate dalle sotto elencate particelle catastali:
Comune di Mazara del Vallo: il territorio compreso nei seguenti
fogli mappali:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 139, 130, 131, 132,
135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230.
Comune di Marsala: il territorio compreso nei seguenti fogli di
mappa:
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ,90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 199, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 253, 254, 255,
256, 257, 365, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280,
281, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 324,
325. 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352,
353, 354, 355, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 372, 373.
Comune di Petrosino: il territorio compreso nei seguenti fogli di
mappa:
(ex comune di Mazara del Vallo)
54, 73, 74, 75, 76, 90, 91, 92, 93, 94, 112, 113, 114, 115, 133,
134, 150, 151.
(ex comune di Marsala)
344, 345, 346, 348, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 367, 368,
369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381,
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394,
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406.
Comune di Salemi: il territorio compreso nei seguenti fogli di
mappa:
55, 56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 92, 93, 109, 110, 111, 112,
113, 115, 116, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168.
Art 4
I vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC
“Delia Nivolelli” di cui all’art. 1 devono rispondere, per
condizioni ambientali e di coltura, a quelle tradizionali delle zone
di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed
ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità e di
tipicità.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
nell’Albo previsto dall’art. 15 della Legge 10/02/1992, n. 164,
unicamente i vigneti ubicati in terreni di medio impasto tendenti
all’argilloso e di medio impasto tendenti allo sciolto.
Sono da considerarsi inadatti e non possono essere iscritti nel
predetto Albo i vigneti situati in terreni umidi o in terreni a
predominanza di argilla pliocenica o comunque in terreni fortemente
argillosi, anche se ricadenti all’interno della zona di produzione.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
Sono escluse le forme di allevamento a tendone.
La densità di impianto non deve essere inferiore a 2.500
ceppi/ettaro (con forme di allevamento a controspalliera o ad
alberello); per i nuovi impianti la densità non dovrà essere
inferiore a 3.000 ceppi/ettaro.
E’ vietata ogni prativa di forzatura.
E’, tuttavia, ammessa l’irrigazione come pratica di soccorso.
E’ consentito usare esclusivamente uve provenienti da vigneti in
coltura specializzata.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata, per
tutte le tipologie di cui all’art. 2, non deve essere superiore a:
12,50 tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Delia Nivolelli” devono
essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione
globale non superi del 20% il limite stesso, fermo restando il
limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
In annate eccezionalmente sfavorevoli la regione Sicilia, con
proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate,
prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione
di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente
disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le
politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di Trapani.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
debbono essere effettuate all’interno della zona di produzione di
cui all’art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che tali operazioni vengano effettuate nell’intero territorio della
provincia di Trapani, ad eccezione della tipologia “spumante” per la
quale la presa di spuma può essere effettuata al di fuori della zona
di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini di cui sopra, le
loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al
70%.
Qualora detta resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il
75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della
d.o.c. “Delia Nivolelli” un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
“Delia Nivolelli spumante” 9,50% vol.
“Delia Nivolelli bianchi” anche con il riferimento al vitigno 10,50%
vol.
“Delia Nivolelli rosso” anche con il riferimento del vitigno 11,50%
vol.
Art 6
O vini di cui all’art. 2 all’atto dell’immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Delia Nivolelli Chardonnay”
colore: giallo paglierino più o meno intenso con sfumature talvolta
verdognole;
profumo: fruttato, fine, caratteristico;
sapore: secco, pieno, vellutato, fruttato, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Delia Nivolelli Damaschino”
colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdolini;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: secco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,7 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Delia Nivolelli Grecanico”
colore: giallo paglierino tenue con riflessi talvolta verdolini;
profumo: delicato più o meno fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Delia Nivolelli Grillo”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, sapido, pieno, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Delia Nivolelli Inzolia”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Delia Nivolelli Müller Thurgau”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, leggermente aromatico, tipico;
sapore: secco, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Delia Nivolelli Sauvignon”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Delia Nivolelli bianco”
“Delia Nivolelli bianco frizzante”
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con riflessi talvolta
verdognoli;
profumo: delicato, più o meno fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, vivace a volte frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Delia Nivolelli spumante”
spuma: fine, vivace e persistente;
colore: giallo paglierino chiaro con riflessi talvolta verdolini;
profumo: delicato, più o meno fruttato;
sapore: secco o semisecco, sapido, fresco, fine, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Delia Nivolelli rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso, granata vivace con riflessi
aranciati se invecchiato;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, sapido, caldo, armonico. Giustamente tannico
tendente al vellutato con l’invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,7 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Delia Nivolelli rosso novello”
colore: rosso rubino più o meno carico;
profumo: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente acidulo, talvolta
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Delia Nivolelli Nero d’Avola”
colore: rosso rubino intenso, tendente all’aranciato con l’età;
profumo: più o meno intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,8 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Delia Nivolelli Pignatello o Perricone”
colore: rosso rubino intenso, tendente all’aranciato con l’età;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Delia Nivolelli Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino intenso, tendente all’arancione con l’età;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico, gradevole, armonico,
giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,8 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Delia Nivolelli Merlot”
colore: rosso rubino tendente all’aranciato con l’età;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,8 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Delia Nivolelli Syrah”
colore: rosso rubino intenso, tendente all’arancione con l’età;
profumo: caratteristico, intenso, delicato e leggermente speziato;
sapore: asciutto, di giusto corpo e gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,8 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Delia Nivolelli Sangiovese”
colore: rosso rubino, tendente all’arancione con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche Agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti di cui sopra per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
I vini rossi della DOC “Delia Nivolelli” ottenuti
con idonee tecniche di vinificazione ed imbottigliati in conformità
alla normativa specifica vigente, possono essere designati con il
termine “novello”.
I vini rossi della DOC “Delia Nivolelli” se sottoposti ad un periodo
minimo di invecchiamento di:
due anni
a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di produzione delle
uve
possono portare in etichetta la qualificazione “riserva”.
Art 8
E’ vietato usare insieme alla DOC di cui all’art.
2, qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano
significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
E’ consentito altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni,
frazioni, aree, fattorie, poderi, zone e località, compresi nella
zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e dai quali
provengono effettivamente le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto a condizione che le medesime indicazioni:
vengano indicate, all’atto della denuncia dei vigneti;
siano oggetto di specifica denuncia nella scheda annuale di
produzione delle uve e che le stesse prese in carico separatamente
negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione;
rispondano inoltre alle condizioni stabilite dalle normative
comunitarie e nazionali in materia di designazione e presentazione
dei V.Q.P.R.D.
L’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria per
tutti i vini della d.o.c. “Delia Nivolelli” ad eccezione dei vini
spumanti.
Il vino a DOC “Delia Nivolelli bianco”, prodotto nel rispetto della
vigente normativa e con le caratteristiche di cui al precedente art.
6, può essere immesso al consumo anche nel tipo “frizzante
naturale”. In tal caso in etichetta è obbligatoria l’indicazione del
termine “frizzante”.
I vini a DOC “Delia Nivolelli”, per l’immissione al consumo devono
essere confezionati in recipienti di vetro, di volume non superiore
ai 5,000 litri. |