|
Art 1
La indicazione geografica tipica “Delle Venezie”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Delle Venezie” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini della IGT “Delle Venezie” bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, da uno più vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, per
tutte le province della regione Veneto e per tutte le
province della regione Friuli Venezia Giulia.
. Per quanto concerne la provincia di Trento:
la IGT “Delle Venezie” con la specificazione di uno dei
vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia
medesima. Ad esclusione del vitigno:
Marzemino
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal
corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
5raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento,
fino ad un massimo del 15%.
Per quanto concerne la regione Veneto:
la IGT “Delle Venezie” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni:
Chardonnay
Durella
Garganega
Incrocio Manzoni 6.0.13
Malvasia (Malvasia istriana)
Moscato bianco
Moscato giallo
Muller Thurgau
Pinella
Pinot bianco
Pinot grigio
Prosecco
Riesling renano
Riesling italico
Sauvignon
Tocai italico (Tocai friulano)
Traminer
Verdiso
Verduzzo (Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano)
Vespaiola
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Franconia
Incrocio Manzoni 2.15
Malbech
Marzemino
Merlot
Pinot nero
Raboso Piave
Raboso veronese
Refosco dal peduncolo rosso
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per ciascuna
provincia della regione Veneto, fino ad un massimo del 15%.
Per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia:
la IGT “Delle Venezie” con la specificazione di uno dei
vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive
province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti nell’ambito aziendale per almeno l’85% dal
corrispondente vitigno.
Provincia di Udine:
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon)
Malbech nero
Malvasia
Merlot
Muller Thurgau
Pignolo
Pinot bianco
Pinot grigio
Pinot nero
Prosecco
Refosco nostrano
Refosco dal peduncolo rosso
Ribolla gialla
Riesling renano
Riesling italico
Sauvignon
Schioppettino
Tazzelenghe
Tocai friulano
Traminer aromatico
Verduzzo friulano
Chardonnay
Franconia
Gamay
Incrocio Manzoni 6.0.13
Moscato giallo
Moscato rosa
Sylvaner verde
Provincia di Pordenone:
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon)
Malvasia istriana
Marzemino
Merlot
Pinot bianco
Pinot grigio
Pinot nero
Prosecco
Refosco nostrano
Refosco dal peduncolo rosso
Ribolla gialla
Riesling renano
Riesling italico
Sauvignon
Tocai friulano
Traminer aromatico
Verduzzo friulano
Chardonnay
Forgiarin
Franconia
Incrocio Manzoni 6.0.13
Malbech
Moscato giallo
Moscato rosa
Muller Thurgau
Picolit nero
Raboso Piave
Raboso veronese
Sciaglin
Ucelut
Verduzzo Trevigiano
Provincia di Gorizia:
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon)
Franconia
Malvasia istriana
Merlot
Pinot bianco
Pinot grigio
Pinot nero
Refosco dal peduncolo rosso
Ribolla gialla
Riesling renano
Riesling italico
Sauvignon
Sylvaner verde
Terrano
Tocai friulano
Traminer aromatico
Verduzzo friulano
Chardonnay
Forgiarin
Incrocio Manzoni 6.0.13
Moscato giallo
Moscato rosa
Muller Thurgau
Schioppettino
Per la provincia di Trieste:
Garganega
Malvasia istriana
Malvasia lunga (o del Chianti)
Merlot
Pinot nero
Prosecco
Refosco dal peduncolo rosso
Sauvignon
Semillon
Terrano
Chardonnay
Piccola nera
Pinot bianco
Vitouska
Possono concorrere alla produzione dei mosti e dei vini
sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le
rispettive regioni o province sopra indicate, fino ad un
massimo del 15%.
I vini ad IGT “Delle Venezie” con la specificazione di uno
dei vitigni di cui al presente articolo possono essere
prodotti anche nella tipologia frizzante è limitatamente ai
vitigni a bacca rossa alla tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT
“Delle Venezie” comprende:
per la provincia autonoma di Trento:
l’intero territorio viticolo ricadente nell’ambito
amministrativo della provincia.
Per la regione Veneto:
l’intero territorio amministrativo delle province di:
Belluno Padova Rovigo Treviso
Venezia Verona Vicenza
Per la regione Friuli Venezia Giulia:
l’intero territorio amministrativo delle province di:
Pordenone Udine Gorizia Trieste
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Delle Venezie” bianco, rosso e rosato, non deve essere
superiore a:
23,00 tonnellate/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Delle Venezie” con la specificazione del vitigno, non
deve essere superiore a:
19,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Delle
Venezie” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
Province di Trento e Belluno 8,50% vol. per tutti i vini
Altre province Venete e Friuli 9,00% vol. per tutti i vini
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi
di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Delle Venezie”, per tutti i
tipi di vino, all’atto dell’immissione al consumo, devono
avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
10,00% vol.;
11,00% vol. per il novello
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini
ad IGT “Delle Venezie” è consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi
tra quelli elencati nell’articolo 2 del presente
disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente
nella designazione dei relativi vini ad IGT, nei termini
stabiliti dal citato articolo.
Il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Delle Venezie” di cui al
precedente comma, è consentito a condizione che:
Il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due
vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno
dei due vitigni interessati non superi il corrispondente
limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia
inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due
vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Art 8
Alla IGT “Delle Venezie” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Delle Venezie” può essere utilizzata come ricaduta
per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |