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DECRETO DI RICONOSCIMENTO
V.q.p.r.d. - DECRETO 6 luglio 2005
Riconoscimento disciplinare D.o.c.g. «Dolcetto di Dogliani
superiore» o «Dogliani»
Articolo 1 - (Riconoscimento, revoca ed entrata in vigore)
1. La denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto di
Dogliani» superiore, riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica 26 giugno 1974, è riconosciuta come denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo
disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» è riservata al vino che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di
produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
3. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
giugno 1974 deve intendersi
revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto,
fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
N.B. I TITOLI FRA PARENTESI DEGLI ARTICOLI SONO AGGIUNTI DALLA
REDAZIONE
Articolo 2 - (Iscrizione terreni vitati)
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla
vendemmia 2005, il vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» sono tenuti
ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'Albo dei
vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi
terreni vitati, ai fini dell'iscrizione
dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in
deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni
concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 - (Iscrizione terreni vitati 2005)
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art.2, solo per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio,
nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte, le
denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la
regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità
tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa
vigente.
Articolo 4 - (Smaltimento vini vend. 2003)
1. Ai vini a denominazione di origine controllata ««Dolcetto di
Dogliani» superiore, provenienti dalla vendemmia 2003 e precedenti,
che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di
produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento
in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri,
è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
- di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte
produttrici o imbottigliatrici;
- di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse
da quelle di cui sopra;
- di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o
presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio e che sui recipienti sia
apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento»,
ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve,
ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla
vendemmia 2003 o di anni precedenti, purché documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti
diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di
smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici
mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere
esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono
cedere a terzi per l'imbottigliamento, in tal caso, dette rimanenze
devono essere denunciate alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio entro quindici
giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.
All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere
accompagnate da un attestato del venditore convalidato dalla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto
la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del
prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.
Articolo 5 - (Smaltimento vini vend. 2004)
1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani» superiore, provenienti dalla vendemmia 2004, che alla data
del 31 dicembre 2005 trovansi già confezionati o in corso di
confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non
superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di
smaltimento:
- di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte
produttrici o imbottigliatrici;
- di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse
da quelle di cui sopra;
- di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o
presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio e che sui recipienti sia
apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento»,
ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve,
ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla
vendemmia 2004, purché documentabile.
3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti
diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di
smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici
mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere
esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono
cedere a terzi per l'imbottigliamento, in tal caso, dette rimanenze
devono essere denunciate alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio entro quindici
giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della
cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate
da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ufficio che
ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la
destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa
denuncia.
Articolo 6 - (Vincoli del disciplinare)
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» è tenuto a
norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti
stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOCG «DOLCETTO DI DOGLIANI»
Articolo 1 - Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani » è riservata al vino rosso che
risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione, per la seguenti tipologia: «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani».
Articolo 2 - Base ampelografica
La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani » è riservata al vino ottenuto dalle
uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.
Articolo 3 - Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione del vino designato con la
denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani » devono essere prodotte nella zona
di origine costituita dall'intero territorio dei comuni di Bastia,
Belvedere Langhe, Clavesana, Cigliè, Dogliani, Farigliano, Monchiero,
Rocca di Cigliè ed in parte dal territorio dei comuni di Roddino e
Somano.
Tale zona è così delimitata: da una linea che partendo dalla
confluenza del Rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il confine
comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il confine
comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba. Segue detto confine che,
passando per quota 308, 311, 323, raggiunge il confine comunale di
Dogliani in prossimità di cascina Michelotti. Segue quindi il
confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota 385.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente Riavolo
fino all'incontro dello stesso con il confine comunale di Cissone
indi piega a destra seguendo il confine comunale tra Cissone e
Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Dogliani
in prossimità di quota 609.
Prosegue lungo il confine comunale tra Dogliani e Bossolasco indi,
da cascina Ravera, segue la strada campestre che porta a cascina
Altavilla e quindi a cascina Bicocca. Raggiunge il concentrico di
Somano e, in prossimità di quota 516, si inserisce sulla provinciale
di Somano-Dogliani che segue in direzione di Dogliani fino in
prossimità di quota 362 allorchè incontra il confine comunale di
Dogliani. Indi la linea di delimitazione prosegue seguendo
successivamente il confine tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere
Langhe e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Murazzano, tra Clavesana
e Marsaglia, tra Rocca Cigliè e Marsaglia, tra Rocca Cigliè e
Castellino Tanaro, tra Rocca Cigliè e Niella Tanaro, tra Cigliè e
Niella Tanaro, tra Cigliè e Mondovì, tra Bastia e Mondovì, tra
Bastia e Carrù, tra Clavesana e Carrù, tra Farigliano e Carrù, tra
Farigliano e Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra Dogliani e
Lequio Tanaro, tra Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla
confluenza del Rio Rataldo con il fiume Tanaro.
Articolo 4 - Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni:
argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere
categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non
sufficientemente soleggiati; esposizione: adatta ad assicurare
un'idonea maturazione delle uve; densità d'impianto: quelle
generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari
dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di reimpianto o di nuovo
impianto, effettuati successivamente all'entrata in vigore del
presente disciplinare, dovranno essere composti da un numero di
ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a
4.000; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli
tradizionali (forma di allevamento: controspalliera e il guyot) e/o
comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di
qualità delle uve e dei vini; pratiche di forzatura: è vietata ogni
pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di Dogliani
Superiore» o «Dogliani» ed il titolo alcolometrico volumico naturale
minimo delle uve destinate alla vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:
Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani: Resa uva kg/ha 7.000,
Titolo alcolometrico volumico min. naturale12,50% vol.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani » con menzione aggiuntiva «vigna»
seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 6.300/ha. La resa
massima della uve in vino non deve essere superiore al 70%, qualora
la resa uva vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte
eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Le uve
destinate alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» debbono
presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di
13,00% vol. La denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» può essere
accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età
d'impianto di almeno sette anni. Se l'età del vigneto è inferiore,
la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:
Al terzo anno
Dolcetto di Dogliani, Superiore o Dogliani: Resa uva kg/ha volumico
min. naturale3.800, Titolo alcolometrico13,00% vol.
Al quarto anno
Dolcetto di Dogliani, Superiore o Dogliani Resa uva kg/ha volumico
min. naturale 4.400, Titolo alcolometrico 13,00% vol.
Al quinto anno
Dolcetto di Dogliani, Superiore o Dogliani uva kg/ha volumico min.
naturale 5.700, Titolo alcolometrico 13,00% vol.
Al sesto anno
Dolcetto di Dogliani, Superiore o Dogliani uva kg/ha volumico min.
naturale 5.700, Titolo alcolometrico 13,00% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i
limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte ma non
superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data
d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la
stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi
competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
regione Piemonte su proposta del consorzio di tutela o del Consiglio
interprofessionale può fissare i limiti massimi di vino per ettaro
inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto
alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In
questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 5 - Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
del vino a Denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto di Dogliani Superiore » o «Dogliani» devono essere
effettuate all'interno della provincia di Cuneo. Tuttavia, tenuto
dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette
operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio le aziende
ricadenti in provincia di Savona che già dispongono della relativa
autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in
vigore del presente disciplinare di produzione.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere
superiore a:
Dolcetto di Dogliani, Superiore o Dogliani: Resa uva/vino 68%,
Produzione max vino 4.760 l/ha
Per l'impiego della menzione «vigna» fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo precedente, la
produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base
alle rese uva kg/ ha di cui all'art. 4 punto 3. Qualora tale resa
superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 73%,
l'eccedenza non ha diritto alla Docg; oltre detto limite percentuale
decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il
prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più
razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al
vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi
riconosciuti dalla legislazione vigente. 4. Il vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore»
o «Dogliani » deve essere sottoposto a un periodo minimo di
invecchiamento:
Dolcetto di Dogliani, Superiore o Dogliani: Durata mesi 12,
Decorrenza: 15 ottobre dell'anno di raccolta delle uve
Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a
partire dalla data di seguito indicata:Dolcetto di Dogliani,Superiore
o Dogliani: Data: 1 novembre dell'anno successivo alla vendemmia
Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento
obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende potranno
procedere alla certificazione del prodotto alla Docg.
5. È consentita, a scopo migliorativo l'aggiunta, una volta sola per
ogni partita e previa segnalazione agli organismi competenti, nella
misura massima del 15%, di vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
più giovane a vino Docg «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
più vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo
di invecchiamento obbligatorio.
6. Per la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani » la scelta vendemmiale è
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso
le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza
specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto. Per la denominazione
di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore»
o «Dogliani» la scelta vendemmiale non è consentita verso la
denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani ».
7. Il vino destinato a denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore » o «Dogliani» può essere
classificato, con le denominazioni di origine controllata «Langhe»
senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purché
corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo
disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi
competenti. Il vino destinato a denominazione di origine controllata
e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» non può
essere classificato con la denominazione di origine controllata
«Dolcetto di Dogliani ».
Articolo 6 - Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani », all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» con menzione «vigna»:
13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l; 2.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare
i limiti dell'acidità totale e l'estratto non riduttore con proprio
decreto.
Articolo 7 - Etichettatura, designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e
similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»,
e consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o
ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato
laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»,
la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione
«vigna» purché: le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «lista positiva» istituita
dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani», intendono accompagnare la
denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato
la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; la
vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati
svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei
registri e nei documenti di accompagnamento; la menzione «vigna»
seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di
dimensione uguale o inferiore del carattere usato per la
denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»,
è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8 - Confezionamento
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
per la commercializzazione devono essere di vetro scuro, di capacità
consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl
e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
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