Riconoscimento della denominazione di origine
controllata del vino
“Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua”
e approvazione del relativo disciplinare di
produzione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Vista la Legge 3.2.1963, n. 116;
- Visto il proprio decreto 12.7.1963, n. 930,
contenente norme per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini;
- Vista la domanda presentata dagli interessati
a termini dello articolo 6 del D.P.R. sopra
citato, intesa ad ottenere il riconoscimento
della denominazione di origine controllata
“Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua”, corredata
dal parere del comitato regionale
dell’agricoltura per la Liguria;
- Visti il parere favorevole del Comitato
Nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini e la proposta del disciplinare
di produzione del vino “Rossese di Dolceacqua o
Dolceacqua” formulata dal Comitato stesso e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
12.6.1971, n. 147;
- Sulla proposta del Ministro per l’Agricoltura
e le Foreste, di concerto con il Ministro per
l’Industria, il Commercio e lo Artigianato;
DECRETA:
Articolo 1
E’ riconosciuta la denominazione di origine
controllata “Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua”
ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai
Ministri proponenti, il relativo disciplinare di
produzione.
Tale denominazione è riservata al vino che
corrisponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione, le cui norme entrano in vigore il 1°
Novembre 1972.
Articolo 2
I conduttori che intendono porre in commercio il
proprio prodotto a cominciare da quello
proveniente dalla vendemmia 1972, con la
denominazione di origine controllata “Rossese di
Dolceacqua o Dolceacqua” sono tenuti ad
effettuare la denuncia dei rispettivi terreni
vitati – ai sensi e per gli effetti dell’art. 2
del D.P.R. 24.5.1967, n. 506, recante norme
relative all’albo dei vigneti e alla denuncia
delle uve - entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto, con
l’osservanza delle modalità all’uopo previste
dal decreto del Presidente della Repubblica
citato.
Articolo 3
In deroga a quanto previsto nell’art. 2
dell’unito disciplinare – e fino al compimento
di tre annate agrarie a decorrere da quella
dell’entrata in vigore del disciplinare medesimo
– possono essere iscritti, a titolo provvisorio,
nell’albo previsto dall’art. 10 del D.P.R.
12.7.1963, n. 930, i vigneti in cui siano
presenti anche viti di vitigni diversi da quelli
indicati nel suddetto art. 2, purché esse non
superino il 15% del totale delle viti dei
vitigni previsti per la produzione del vino
“Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua”.
Resta inteso che le uve, provenienti dalle
sopracitate viti di vitigni diversi, devono
essere raccolte e vinificate separatamente e non
possono concorrere alla formazione del vino
“Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua”.
Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza
i vitigni di cui al precedente comma saranno
cancellati dal rispettivo albo, qualora i
conduttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare a detti vigneti le modifiche
necessarie per uniformare la loro composizione
alle disposizioni di cui all’art. 2 dell’unito
disciplinare di produzione, dandone
comunicazione al competente ispettorato
provinciale dell’agricoltura.
Il predetto ispettorato, compiuti i necessari
accertamenti, provvede a segnalare alla locale
camera di commercio le variazioni apportate ai
vigneti, ai fini delle annotazioni nel
rispettivo albo.
Articolo 4
Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del disciplinare di produzione, coloro
che detengono “Rossese di Dolceacqua o
Dolceacqua” superiore in corso di
invecchiamento, devono farne denuncia al
competente istituto incaricato dal Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste per la
repressione delle frodi, ai fini della
determinazione e del riconoscimento del periodo
di invecchiamento. Nella denuncia dovranno
essere indicati il luogo di deposito, la
quantità del prodotto, la sua gradazione
alcoolica e l’annata di produzione.
Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel
registro di magazzino previsto dall’art. 13 del
D.P.R. 12.7.1963, n.930.
Le partite di vino in corso di invecchiamento –
debitamente denunciate nel termine e con le
modalità di cui ai commi precedenti – possono
essere commercializzate come vini a
denominazione di origine “controllata” a
condizione che a seguito di controlli effettuati
dal predetto istituto di vigilanza, su domanda
delle ditte interessate, venga accertato:
a) che il prodotto sia conforme alle
caratteristiche analitiche e organolettiche
previste dal disciplinare di produzione;
b) che il prodotto abbia ultimato almeno il
periodo minimo di invecchiamento previsto dal
disciplinare;
c) che sussista la documentazione idonea a
comprovare, per quanto riguarda l’origine, la
provenienza del prodotto dalla zona di
produzione delimitata.
Le partite di vino invecchiate o in corso di
invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai
fini dell’imbottigliamento, devono essere
accompagnate da una dichiarazione del venditore,
convalidata dallo stesso istituto di vigilanza
che ha ricevuto la denuncia delle partite in
invecchiamento, contenente l’indicazione della
denominazione di origine e dell’annata di
produzione, nonché gli estremi della predetta
denuncia.
Il predetto istituto di vigilanza, a seguito del
sopralluogo e controlli effettuati, dei quali
deve essere redatto apposito verbale, rilascerà
alle ditte interessate, per le partite di vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
prescritti per la commercializzazione come vino
a denominazione di origine “controllata”, la
relativa autorizzazione, con gli estremi atti
alla loro identificazione.
Copia del verbale e delle relative
autorizzazioni devono essere allegate, a cura
delle ditte interessate, ai registri di carico e
scarico o alle schede di produzione.
Articolo 5
Al vino “Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua” che
alla data di entrata in vigore dell’unito
disciplinare trovasi già confezionato o in corso
di confezionamento in bottiglie o altri
recipienti di capacità non superiore a cinque
litri, è concesso, dalla predetta data, un
periodo di smaltimento:
- di 12 mesi per il prodotto giacente presso
ditte produttrici o imbottigliatrici;
- di 24 mesi per il prodotto giacente presso
ditte diverse da quelle di cui sopra;
- di 36 mesi per il prodotto presso il commercio
al dettaglio o presso esercenti pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali
rimanenze di prodotto confezionato nei
recipienti di cui sopra possono essere
commercializzate fino ad esaurimento a
condizione che, entro quindici giorni dalla
scadenza dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate agli Istituti di vigilanza del
Ministero dell’agricoltura e delle foreste per
la repressione delle frodi, competente per
territorio, e che sui recipienti sia apposta, a
cura degli istituti stessi, la stampigliatura:
“vendita autorizzata fino ad esaurimento”.
Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in
recipienti diversi da quelli previsti dal primo
comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei
mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per
le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad
essere esportato allo stato sfuso e per quelle
che i produttori intendono cedere a terzi per
l’imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere
denunciate ai competenti Istituti di vigilanza
per la repressione delle frodi del Ministero
dell’agricoltura e delle foreste entro quindici
giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.
All’atto della cessione le rimanenze di prodotto
di cui trattasi devono essere accompagnate da un
attestato del venditore, convalidata dallo
stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la
denuncia, in cui devono essere indicati la
destinazione del prodotto, nonché gli estremi
della relativa denuncia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .
Dato a Roma, addì 28 Gennaio 1972
LEONE
Natali – Gava
Registrato alla Corde dei Conti, addì 17 aprile
1972
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n.
104
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO “ROSSESE
DI DOLCEACQUA” O “DOLCEACQUA”
Articolo 1
La denominazione di origine controllata “Rossese
di Dolceacqua” o “Dolceacqua” è riservata al
vino rosso che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2
Il vino “Rossese di Dolceacqua” deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti dal vitigno Rossese.
Possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve rosse non aromatiche provenienti da
vitigni presenti nei vigneti fino ad un massimo
complessivo del 5%.
Articolo 3
La zona di produzione del vino “Rossese di
Dolceacqua” o “Dolceacqua” comprende in tutto i
territori dei comuni di Dolceacqua, Apricale,
Bajardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona,
Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio
della Cima e Soldano, nonché la frazione
Vallecrosia Alta, del Comune di Vallecrosia, e
quella di Mortola Superiore, S.
Bartolomeo-Carletti, Ville, Calandri, S.
Lorenzo, S. Bernardo, Sant’Antonio, Sealza,
Villatella, Calvo-S. Pancrazio, Torri, Verrandi
e Calandria di Trucco del Comune di Ventimiglia,
a quella parte del territorio del Comune di
Vallebona che è situato sulla riva destra del
torrente Borghetto.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino
“Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” devono
essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino
derivante le specifiche caratteristiche di
qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei,
ai fini dell’ iscrizione nell’albo previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930,
unicamente i vigneti ubicati in terreni ben
esposti, a quote non superiori ai 600 metri, con
esclusione di quelli siti nei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione
del vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua”
non deve essere superiore ai quintali 90 di uva
per ettaro di coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato,
la resa per ettaro di vigneto in coltura
promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite. A tale limite,
anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovrà essere riportata attraverso
un’accurata cernita delle uve, purché la
produzione non superi del 20% il limite massimo.
La resa massima delle uve in vino non deve
essere superiore al 70%.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione
delimitata nel precedente articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione, è consentito che
tali operazioni siano effettuate nell’intero
territorio dei Comuni anche se soltanto in parte
compresi nella zona delimitata.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino “Rossese di Dolceacqua” o
“Dolceacqua” una gradazione alcoolica
complessiva minima naturale di 11,5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche leali e costanti,
tradizionali della zona, atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche.
Articolo 6
Il vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua”,
all’atto della immissione al consumo, deve
rispondere alle sue seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, granato se invecchiato;
odore: vinoso intenso, ma delicato,
caratteristico;
sapore: morbido, aromatico, caldo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.
E’ facoltà del Ministro per l’agricoltura e le
foreste, con proprio decreto, di modificare i
limiti minimi sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Articolo 7
Il vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua”,
derivante da uve aventi una gradazione alcoolica
minima naturale di 12,5 ed immesso al consumo
con una gradazione alcoolica complessiva minima
di 13, può portare la qualificazione aggiuntiva
“superiore”.
Il vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua”
superiore non può essere immesso al consumo
prima del 1° Novembre dell’anno successivo a
quello di vendemmia.
Articolo 8
Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quella prevista nel presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”,
“scelto”, “selezionato” e similari.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti
vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” può
figurare l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve, purché veritiera e documentabile.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
marchi privati non aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie,
zone e località comprese nella zona delimitata
dal precedente art. 3.
Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine controllata “Rossese di
Dolceacqua” o “Dolceacqua” vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di
produzione, è punito a norma dell’art. 28 del
D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.
Il Ministero per l’agricoltura e le foreste
Natali
Il Ministro per l’industria, per
Il commercio e l’artigianato
Gava