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Art. 1
Denominazione e vini.
1. La denominazione di origine controllata “Diano d’Alba” o
“Dolcetto di Diano d’Alba” è riservata ai vini rossi che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive
o menzioni:
- “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba”,
- “Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore,
Art. 2
Base ampelografica.
1. La denominazione “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba” e
“Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore è
riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi
nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Dolcetto 100%.
Art. 3
Zona di produzione delle uve.
1. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui al presente
disciplinare di produzione devono essere prodotte nella zona di
origine costituita dall’intero territorio del comune di Diano
d’Alba, in provincia di Cuneo.
Art. 4
Norme per la viticoltura.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere
categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non
sufficientemente soleggiati.
- altitudine: non superiore a 500 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve,
ma con l’esclusione del versante nord;
- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle
caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di
nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non
inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il
Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo
le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;
- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui al presente
disciplinare di produzione ed il titolo alcolometrico volumico
minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione
devono essere rispettivamente le seguenti:
vini resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
“Diano d’Alba” o
“Dolcetto di Diano d’Alba” 8.000 11,00 % vol
“Diano d’Alba” Superiore o
“Dolcetto di Diano d’Alba” 8.000 12,00 % vol
Superiore
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba”
e “Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore
con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve
essere di kg 7.200.
Le uve destinate alla produzione del vino Doc “Diano d’Alba” o
“Dolcetto di Diano d’Alba” che intendano fregiarsi della menzione
aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol .
Le uve destinate alla produzione del vino Doc “Diano d’Alba”
Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore che intendano
fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo
toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale di 12,50% vol .
La denominazione di origine controllata “Diano d’Alba” o “Dolcetto
di Diano d’Alba” e “Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano
d’Alba” Superiore può essere accompagnata dalla menzione “vigna”
purché tale vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 7 anni. Se
l’età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro
ammessa è pari:
al terzo anno
vini resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
“Diano d’Alba” o
“Dolcetto di Diano d’Alba” 4.300 11,50 % vol
“Diano d’Alba” Superiore o
“Dolcetto di Diano d’Alba” 4.300 12,50 % vol
Superiore
al quarto anno
Vini resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
“Diano d’Alba” o
“Dolcetto di Diano d’Alba” 5.000 11,50 % vol
“Diano d’Alba” Superiore o
“Dolcetto di Diano d’Alba” 5.000 12,50 % vol
Superiore
al quinto anno
Vini resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
“Diano d’Alba” o
“Dolcetto di Diano d’Alba” 5.800 11,50 % vol
“Diano d’Alba” Superiore o
“Dolcetto di Diano d’Alba” 5.800 12,50 % vol
Superiore
al sesto anno
Vini resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
“Diano d’Alba” o
“Dolcetto di Diano d’Alba” 6.500 11,50 % vol
“Diano d’Alba” Superiore o
“Dolcetto di Diano d’Alba” 6.500 12,50 % vol
Superiore
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare
di produzione devono essere riportati ai limiti sopra indicati
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal
presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di
produzione di cui all’art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non
superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data
d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la
stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi
competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio
Interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro
inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto
alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In
questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5
Norme per la vinificazione.
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere
effettuate nel territorio della provincia di Cuneo.
2. L’imbottigliamento dei vini di cui al presente disciplinare di
produzione deve essere effettuato all’interno della Regione
Piemonte.
3. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere
superiore a:
vini resa produzione
uva/vino max di vino
“Diano d’Alba” o
“Dolcetto di Diano d’Alba” 70% 5.600 l/ha
“Diano d’Alba” Superiore o
“Dolcetto di Diano d’Alba” 70% 5.600 l/ha
Superiore
Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la
produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base
alle rese uva kg/ha di cui all’articolo 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre
il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per
tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più
razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al
vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso
l’arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione
vigente.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di
invecchiamento:
vini durata decorrenza
mesi
“Diano d’Alba” o 1° novembre
“Dolcetto di Diano d’Alba” 2 dell’anno di
raccolta delle
uve
“Diano d’Alba” Superiore o
“Dolcetto di Diano d’Alba” 14 1° novembre
Superiore dell’anno di
raccolta delle
uve
Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a
partire dalla data di seguito indicata:
vini data
“Diano d’Alba” o 1° gennaio dell’anno
“Dolcetto di Diano d’Alba” successivo alla
vendemmia
“Diano d’Alba” Superiore 1° gennaio del secondo
“Dolcetto di Diano d’Alba” anno successivo alla
Superiore vendemmia
6. E’ consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura
massima del 15%, di vino Doc “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano
d’Alba” più giovane a vino Doc “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano
d’Alba” più vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato il
periodo di invecchiamento obbligatorio.
E’ consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima
del 15%, di vino Doc “Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano
d’Alba” Superiore più giovane a vino Doc “Diano d’Alba” Superiore o
“Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore più vecchio e viceversa, anche
se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.
7. Per la denominazione “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba”
la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni
di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata
“Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto.
8. I vini destinati alla denominazione di origine controllata di cui
al presente disciplinare di produzione possono essere classificati,
con le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza
specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto purché corrispondano
alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare,
previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
9. Il vino destinato a denominazione di origine controllata “Diano
d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore potrà
essere riclassificato come “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano
d’Alba”, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a Doc “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba”
all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,50 % vol;
“Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba” con menzione “vigna”:
11,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore: 21 g/l;
2. Il vino a Doc “Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano
d’Alba” Superiore all’atto dell’immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50% vol;
“Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore con
menzione “vigna”: 12,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore: 21 g/l;
3. E’ in facoltà del Ministero delle Politiche Agricole - Comitato
Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare
i limiti dell’acidità e dell’estratto secco netto minimo con proprio
decreto.
Art. 7
Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini “Diano d’Alba” o
“Dolcetto di Diano d’Alba” e “Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di
Diano d’Alba” Superiore è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale,
scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente
disciplinare di produzione é consentito l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati,
purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno
il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente
disciplinare di produzione la denominazione di origine può essere
accompagnata dalla menzione “vigna” purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita
dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al
presente disciplinare di produzione, intendono accompagnare la
denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato
la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento dei vini siano stati
svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal
toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri
e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in
caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere
usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente
disciplinare di produzione è obbligatoria l’indicazione dell’annata
di produzione delle uve.
Art. 8
Confezionamento.
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al
presente disciplinare di produzione per la commercializzazione
devono preferibilmente essere di forma albeisa o corrispondente ad
antico uso e tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi,
ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del
contenitore da 200 cl .
2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie
che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque
tali da offendere il prestigio del vino.
3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al
presente disciplinare di produzione con menzione “vigna” seguita dal
toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità
inferiore ai 500 cl .
Art. 9
Sanzioni.
1. Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione
di cui all’art. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi, quelli di natura contabile e amministrativa comprovanti
l’origine, previsti dalla vigente normativa per la
commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli
articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164/92.
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