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DPR 26
giugno 1974
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino "Dolcetto di Dogliani".
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Dolcetto di
Dogliani" è riservata al vino rosso che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino "Dolcetto di Dogliani" deve essere ottenuto dalle
uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno "Dolcetto".
Art. 3.
La zona di produzione del vino "Dolcetto di Dogliani"
comprende l'intero territorio dei comuni di: Bastia,
Belvedere Langhe, Clavesana, Ciglié, Dogliani, Farigliano,
Monchiero, Rocca di Ciglié ed in parte i territori dei
comuni di Roddino e Somano. Tale zona é cosi' delimitata:
(parte omessa).
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Dolcetto di Dogliani" devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed orientamenti adatti ed i cui
terreni siano di natura prevalentemente argilloso-calcarea o
calcareo-silicea.
Sono esclusi i terreni di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata
non deve essere superiore a 80 quintali di uva. A detto
limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle
uve, purché la produzione non superi del 20% il limite
medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate entro il territorio
della provincia di Cuneo.
E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di
consentire che suddette operazioni di vinificazione e di
invecchiamento obbligatorio siano effettuate in stabilimenti
situati nel territorio delle province di Torino, Savona,
Imperia sentito di volta in volta il parere della camera di
commercio di Cuneo anche in ordine alla tradizionalità di
tali operazioni al di fuori della provincia di Cuneo stessa.
Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve o mosti
provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del
presente disciplinare, vinificandoli secondo le pratiche
enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel
territorio previsto nel primo comma.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Dolcetto di Dogliani" una gradazione alcolica
complessiva minima naturale di gradi 11.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Art. 6.
Il vino "Dolcetto di Dogliani" all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al violaceo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: di moderata acidità, asciutto, amarognolo delicato
gradevole, di discreto corpo, armonico;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,50; acidità
totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Il vino "Dolcetto di Dogliani" che provenga da uve con una
gradazione alcolica complessiva minima naturale non
inferiore a gradi 12 e venga immesso al consumo con una
gradazione alcolica complessiva minima di 12,50 se
invecchiato almeno un anno, a partire dal 1 gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve, può portare
in etichetta la qualificazione "superiore".
Art. 8.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Dolcetto di
Dogliani" in vista della vendita devono essere di vetro
scuro, di capacità non superiore a cl 72, di forma
bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad
antico uso e tradizione.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino
"Dolcetto di Dogliani" può figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e
documentabile.
Art. 9.
Alla denominazione di cui all'art. 1 é vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella
prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino cosi' qualificato è stato ottenuto.
Art. 10.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Dolcetto di Dogliani" vini che non rispondono
alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è
punito a norma dell'art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n.
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