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D.P.R. 6
luglio 1974
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino "Dolcetto delle Langhe Monregalesi".
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Dolcetto delle
Langhe Monregalesi" è riservata al vino rosso che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal
vitigno "Dolcetto".
Art. 3.
La zona di produzione del vino "Dolcetto delle Langhe
Monregalesi" comprende l'intero territorio dei comuni di
Briaglia, Castellano Tanaro, Igliano, Marsaglia, Niella
Tanaro e parzialmente il territorio dei comuni di: Carrù,
Mondovì, Murazzano, Piozzo, S. Michele Mondovì e Vicoforte.
Tale zona è così delimitata: ... omissis.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei terreni destinati
alla produzione del vino "Dolcetto delle Langhe Monregalesi"
debbono essere atte a conferire alle uve ed al vino derivato
le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni
siano preminentemente argilloso-calcarei o calcareo-silicei
esclusi quelli di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del
vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata
non dovrà superare i 70 q.li. A detto limite, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere
riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché
la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate entro i territori
delle province di Cuneo, Imperia, Savona.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" una gradazione
alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,50.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere
effettuati secondo i metodi tradizionali.
Art. 6.
Il vino "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, amarognolo, di moderata
acidità, di discreto corpo;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale fissa minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.
E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Il vino "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" che provenga da
uve con una gradazione alcolica complessiva minima naturale
non inferiore a gradi 11,50 e venga immesso al consumo con
una gradazione alcolica complessiva minima di gradi 12,
qualora venga invecchiato per almeno un anno a partire dal
1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve può
portare in etichetta la qualificazione "superiore".
Art. 8.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Dolcetto
delle Langhe Monregalesi" in vista delle vendita devono
essere di forma bordolese, borgognona e similari, oppure
corrispondenti ad antico uso e tradizione.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino
"Dolcetto delle Langhe Monregalesi" può figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché
veritiera e documentabile.
Art. 9.
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata
nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto.
Art. 10.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
e controllata "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" vini che
non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente
disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del D.P.R. 12
luglio 1963, n. 930. |