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Art 1
La denominazione di origine controllata “Donnici” è
riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Donnici rosso”
“Donnici rosso riserva”
“Donnici rosso novello”
“Donnici rosato”
“Donnici bianco”
Art 2
La denominazione di origine controllata “Donnici” è
riservata ai vini banchi, rosati e rossi, ottenuti esclusivamente da
uve provenienti da vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
“Donnici bianco”
Monsonico bianco (localmente detto anche Mantonico) minimo 50%
Greco bianco, Malvasia bianca, Pecorello bianco, da soli o
congiuntamente massimo 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Cosenza, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo
del 20%.
“Donnici rosso e rosato”
Gaglioppo (localmente detto Magliocco o Mantonico nero) minimo 50%
Greco nero minimo 10%
Malvasia bianca, Greco bianco, Mantonico bianco, Pecorello bianco,
da soli o congiuntamente massimo 10%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza,
da soli o congiuntamente, a bacca bianca fino ad un massimo del 10%,
a bacca rossa fino ad un massimo del 20%.
Art 3
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione
dei vini a d.o.c. “Donnici” comprende l’intero territorio
amministrativo, esclusi i fondovalle ed i vigneti ubicati al di
sopra degli 800 metri s.l.m., dei comuni di:
Aprigliano Cellara Cosenza
Dipingano Figline Vegliaturo Mangone
Paterno Calabro Pedace Piane di Crati
Pietrafitta
Tutti in provincia di Cosenza.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Donnici” di cui all’art.
2, debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti bene esposti e
ubicati su terreni idonei.
Sono da escludersi, ai fini dell’iscrizione all’Albo dei vigneti, i
vigneti situati in aree particolarmente umide.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati e comunque tali da
non modificare le caratteristiche di qualità dell’uva e dei vini
derivati.
Sono da escludere le forme di allevamento a tendone.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due
interventi annui prima dell’invaiatura.
I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo
di 2.500 ceppi/ettaro.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve
essere superiore a:
“Donnici bianco” 12,00 tonn./ettaro
“Donnici rosso e rosato” 10,00 tonn./ettaro
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione
massima per ettaro di vigneto di coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Donnici” devono essere
riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al
70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
La regione Calabria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della
vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a
quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone
immediata comunicazione al Ministero per politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazione geografiche tipiche dei
vini e alla C.C.I.A.A. di Cosenza.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a DOC
“Donnici” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Donnici bianco e rosato” 10,00% vol.
“Donnici rosso” 11,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, affinamento ed
invecchiamento dei vini di cui all’art. 2 debbono essere effettuate
all’interno del territorio dei comuni interessati di cui all’art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali, costanti e tradizionali della zona, anche se effettuate con
metodologie e macchinari moderni, e comunque atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche qualitative.
Art 6
I vini a DOC “Donnici”, all’atto dell’immissione al
consumo, debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Donnici bianco”
colore: bianco con riflessi gialli o verdolini;
profumo: fresco, vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, talvolta fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Donnici rosato”
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico, gradevole, talvolta fragrante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Donnici rosso”
“Donnici rosso riserva”
colore: dal rosso rubino al cerasuolo;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Donnici rosso novello”
colore: rosso rubino chiaro;
profumo: vinoso, fruttato, gradevole;
sapore: asciutto, morbido, fresco, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Il vino a DOC “Donnici rosso”, dopo un periodo di invecchiamento
minimo di:
due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno
a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve
può portare in etichetta la menzione “riserva”.
Sulle bottiglie e si recipienti contenenti vini a DOC “Donnici” deve
figurare l’annata di produzione delle uve da cui hanno avuto origine
i vini.
Il vino a d.o.c. “Donnici rosso” può utilizzare in etichetta
l’indicazione “novello” secondo la vigente normativa per i vini
novelli.
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Donnici” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, podere ed altri
termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni
comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive di aree e località dalle quali provengono
effettivamente le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto, alle condizioni previste dalla normativa vigente.
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