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Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Elba" è riservata ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata " Elba" è integrata da una
delle specificazioni seguenti
riferite alla tipologia del vino o al nome di un vitigno: rosso,
rosso riserva, rosato, bianco, spumante
Ansonica, Aleatico, Ansonica passito, Moscato, Vin santo, Vin santo
riserva, Vin santo occhio di
pernice.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata " Elba" seguita da una delle
seguenti specificazioni: rosso,
vin santo occhio di pernice, rosato, bianco, spumante e vin santo,
Ansonica, Aleatico, Ansonica
passito, Moscato, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
dai seguenti vitigni presenti
nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:
Rosso e Vin Santo occhio di pernice:
Sangiovese almeno il 60%; altri vitigni raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Livorno da
soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%, con un massimo del
10% per i vitigni a bacca
bianca;
Rosato:
Sangiovese almeno il 60%; altri vitigni raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Livorno da
soli o congiuntamente fino a un massimo del 40%, con un massimo del
10% per i vitigni a bacca
bianca;
Bianco, Spumante e Vin Santo:
Trebbiano toscano (localmente conosciuto come Procanico) almeno il
50%, Ansonica e Vermentino
da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%; possono
concorrere altri vitigni a bacca bianca
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da soli o
congiuntamente fini ad un massimo
del 20%;
Ansonica:
Ansonica bianca almeno l'85%; altri vitigni complementari a bacca
bianca raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente
fino ad un massimo del 15%;
Aleatico:
Aleatico 100%;
Ansonica Passito:
Ansonica bianca almeno l'85%; altri vitigni a bacca bianca
raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Livorno da soli o congiuntamente fino ad un massimo del
15%;
Moscato bianco:
Moscato 100%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Elba" di cui al
precedente art. 2, devono essere prodotte esclusivamente nel
territorio dell'isola d'Elba.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 1
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino derivato,
le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione
all'albo di cui all'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, i vigneti di buona esposizione.
I nuovi vigneti in coltura specializzata, per essere iscritti
all'albo di cui sopra, dovranno avere una
densità di almeno 3.300 ceppi per ettaro.
Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione
di origine controllata "Elba"
bianco e rosso possono essere destinati alla produzione delle
tipologie "Vin santo" e "Vin santo
occhio di pernice" qualora i conduttori interessati optino per tale
rivendicazione in sede di denuncia
annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio. Tale
possibilità esclude tassativamente
l'utilizzo delle medesime uve per la produzione delle altre
tipologie della D.O. "Elba" .
È vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia
l'irrigazione come pratica di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Elba" non
deve essere superiore in
coltura specializzata a:
tonn. 8 per ettaro per il bianco, lo spumante, il vin santo e l'Ansonica;
tonn. 7 per ettaro per il rosso, il rosato, l'Ansonica passito ed il
Vin santo occhio di pernice;
tonn. 6 per ettaro per l'Aleatico ed il Moscato.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata nei limiti di cui
sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai fini di cui
all'art. 2 un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
10,5 % per i vini Elba bianco, Vin Santo e Rosato;
11% per l'Elba Ansonica;
11% per l'Elba Rosso e Vin santo occhio di pernice;
12% per l'Elba Rosso riserva.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, conservazione ed invecchiamento
obbligatorio dei vini di cui all'art. 2
devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione
delimitata nell'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve superare:
il 70% per i vini Bianco, Ansonica, Rosso e Rosato;
il 40% (riferito all'uva fresca) per il vino Moscato bianco;
il 35% (riferito all'uva fresca) per i vini Ansonica passito,
Aleatico, Vin santo, Vin santo occhio di
pernice.
L'eventuale eccedenza, per "Elba" Bianco, Ansonica, Rosso e Rosato
fino ad un massimo del 5%
rispetto alla resa in vino sopra specificata, può essere
commercializzata come vino da tavola ad
indicazione geografica tipica o come vino da tavola. Oltre tale
eccedenza tutto il vino perde il diritto
alla D.O.C.
Nelle annate in cui sarà necessario è consentito, ad esclusione
delle tipologie Aleatico, Moscato,
Ansonica Passito, Vin santo e Vin santo occhio di pernice,
l'arricchimento con mosti concentrati
rettificati e comunque secondo le norme UE vigenti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Le uve di Ansonica destinate alla produzione di Ansonica passito, e
le uve di Aleatico e Moscato,
dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte per
un periodo minimo di almeno una
settimana ad un appassimento all'aria o in locali idonei, con
possibilità di una parziale disidratazione
con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino
minimo del 28% per l'Aleatico ed il
Moscato, e del 25% per l'Ansonica.
Nella vinificazione del vino D.O.C. "Elba" Vin santo e Vin santo
occhio di pernice sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua
peculiare caratteristica: in particolare il
tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta
ad un appassimento naturale e può
essere ammostata, per le particolari condizioni climatiche
dell'isola d'Elba, non prima del 1 novembre
dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve
avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione
con aria ventilata e deve
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,5%;
la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di
legno di capacità non superiore
ai 5 ettolitri;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1 novembre del
terzo anno successivo a quello
di produzione delle uve;
l'immissione al consumo delle tipologia " Elba" vin santo riserva
non può avvenire prima del 1
novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle
uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico
totale minimo del 16%.
La denominazione di origine controllata "Elba" bianco spumante può
essere impiegata per designare i
relativi vini spumanti naturali ottenuti con fermentazione in
bottiglia da parte dei mosti o vini bianchi
che rispondano alle condizioni ed ai requisiti nel presente
disciplinare con la sola deroga del titolo
alcolometrico volumico minimo naturale che per l'Elba bianco base
spumante potrà essere del 10%.
Le uve destinate alla produzione di spumante devono essere oggetto
di specifica denuncia annuale.
Tale possibilità esclude tassativamente l'utilizzo di tali uve per
la produzione di altre tipologie della
D.O.C. " Elba" .
La spumantizzazione potrà essere effettuata soltanto nel territorio
dell'isola d'Elba.
Il vino Elba rosso sottoposto ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio non inferiore a
ventiquattro mesi, di cui almeno dodici in legno ed almeno sei in
bottiglia, può portare in
designazione la specificazione aggiuntiva "riserva" . Il periodo di
invecchiamento decorre dal 1
novembre dell'anno di produzione delle uve.
Art. 6.
I vini "Elba" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
"Elba" bianco:
colore: da giallo paglierino a paglierino scarico;
odore: vinoso con profumo delicato;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 15 gr/l.
"Elba" rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 21 gr/l.
"Elba" rosso riserva:
colore: da rubino di buona intensità a granato;
odore: intensamente vinoso;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidità totale minima: 4,5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 22 gr/l.
"Elba" rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso, fresco;
sapore: asciutto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 16 gr/l.
"Elba Ansonica":
colore: dal paglierino all'ambrato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: dal secco all'amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 15 gr/l.
"Elba Aleatico":
colore: dal rosso rubino intenso al rosso cupo;
odore: spiccato e caratteristico;
sapore: dall'amabile al dolce, ricco di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 13%
svolto;
acidità totale minima: 5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 25 gr/l.
"Elba Ansonica passito":
colore: dal paglierino intenso all'ambrato;
odore: etereo, intenso;
sapore: armonico, dall'amabile al dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 13%
svolto;
acidità totale minima: 5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 22 gr/l.
"Elba Moscato" bianco:
colore: dal paglierino intenso all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: dall'amabile al dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 13%
svolto;
acidità totale minima: 5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 22 gr/l.
"Elba" Vin santo:
colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il
tipo amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui: per il tipo
secco almeno 14% svolto ed un
massimo del 2% da svolgere; per il tipo amabile almeno il 13% svolto
ed un minimo del 3% da
svolgere;
acidità totale minima: 4,5 gr/l nel tipo secco e 5 gr/l nel tipo
amabile;
estratto secco netto minimo: 22 gr/l.
"Elba" Vin santo occhio di pernice:
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
odore: caldo, intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 14%
svolto;
acidità totale minima: 4 gr/l;
estratto secco netto minimo: 26 gr/l.
"Elba" bianco spumante:
colore: paglierino chiaro;
perlage: fine e persistente;
aroma: delicato, tenue;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5,5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 14 gr/l.
Art. 7.
In sede di designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata " Elba" Vin
santo, Vin santo occhio di pernice, Aleatico, Moscato, Ansonica e
Ansonica passito, tali indicazioni di
tipologia o di vitigno possono precedere la denominazione Elba ,
ovvero figurare seguite dalla
specificazione "dell'Elba" .
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata " Elba" è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste
dal presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,
superiore, selezionato e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola
dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria,
tenuta, podere cascina ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni UE e
nazionali in materia. È consentito altresì l'uso di indicazioni
toponomastiche aggiuntive che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località dalle quali
effettivamente provengono le uve da
cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni
stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile
1992.
Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata
"Elba" è obbligatorio indicare in
etichetta l'annata di produzione delle uve, ad eccezione della
tipologia spumante per cui è obbligatorio
indicare l'annata dello sboccamento in etichetta.
Art. 8.
Il confezionamento e la commercializzazione devono avvenire solo in
recipienti di vetro la cui
capacità non deve essere superiore a litri 1,5; è vietata la
chiusura dei recipienti con tappo a corona,
capsule a vite ed a strappo o altre chiusure analoghe.
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