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Art 1
La indicazione geografica tipica “Emilia o
dell’Emilia”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti
parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Emilia o dell’Emilia” è riservata ai
seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Emilia o dell’Emilia” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma e
Piacenza, a bacca di colore corrispondente.
La IGT “Emilia o dell’Emilia” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni:
Alionza
Ancellotta o Lancellotta
Barbera
Cabernet
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Chardonnay
Fortana
Lambrusco
Malvasia di Candia aromatica
Malvasia bianca di Candia
Malbo gentile
Marzemino
Merlot
Montù
Pignoletto
Pinot bianco
Pinot grigio
Pinot nero
Riesling italico
Sangiovese
Sauvignon
Trebbiano
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, come di seguito indicati:
Emilia o dell’Emilia Alionza:
Alionza minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Ancellotta o Lancellotta:
Ancellotta o Lancellotta minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca nera,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Barbera:
Barbera minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca nera,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Cabernet:
Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente minimo
85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca nera,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Cabernet Franc:
Cabernet Franc minimo 85%:
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca nera,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca nera,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Chardonnay:
Chardonnay minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Fortana:
Fortana minimo: 85%
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca nera,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Lambrusco:
Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa,
Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco
Viadanese, Lambrusco Oliva, da soli o congiuntamente minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca nera,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Lambrusco bianco:
Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa,
Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco
Viadanese, Lambrusco Oliva, da soli o congiuntamente minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca nera,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Le uve devono essere vinificate in bianco.
Emilia o dell’Emilia Malbo Gentile:
Malbo Gentile minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca di
colore nero, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia
ad un massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Malvasia:
Malvasia di Candia aromatica minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Malvasia bianca:
Malvasia bianca minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Marzemino:
Marzemino minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca di
colore nero, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia
ad un massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Merlot:
Merlot minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca di
colore nero, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia
ad un massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Montù:
Montù minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Pignoletto:
Pignoletto minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Pinot grigio:
Pinot grigio mi9nimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Pinot bianco:
Pinot bianco minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Pinot nero:
Pinot nero minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca di
colore nero, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia
ad un massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Riesling italico:
Riesling italico minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Sangiovese:
Sangiovese minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca di
colore nero, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia
ad un massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Sauvignon:
Sauvignon minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
Emilia o dell’Emilia Trebbiano:
Trebbiano romagnolo o Trebbiano toscano da soli o congiuntamente
minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del
mosto e del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ad un
massimo del 15%.
I vini ad IGT “Emilia o dell’Emilia” con la specificazione di uno
dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti
anche nella tipologia frizzante;
con esclusione dei seguenti vitigni:
Pinot grigio
Pinot nero
Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon
Merlot
Riesling italico
Sangiovese
I vini ad IGT “Emilia o dell’Emilia” con la specificazione del
vitigno Lambrusco, se immessi al consumo in contenitori di capacità
inferiore a litri 6,000, possono essere prodotti nella tipologia
frizzante.
I vini ad IGT “Emilia o dell’Emilia” con la specificazione di un
vitigno a bacca nera, possono essere prodotti anche nella tipologia
novello.
Per i vini ad IGT “Emilia o dell’Emilia”, con o senza il nome del
vitigno, nella tipologia frizzante è vietata la gassificazione
artificiale.
I vini ad IGT “Emilia o dell’Emilia” prodotti nella tipologia
frizzante sono soggetti alle disposizioni di cui al D.M.
29/Luglio/2004, (G.U. n. 238/2004).
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei
mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Emilia o
dell’Emilia” comprende l’intero territorio amministrativo delle
province di:
Ferrara Modena Parma Piacenza Reggio Emilia
e la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del
fiume Sillaro.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono
essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, è già comprensiva dell’aumento
del 20% previsto dal D.M. 2/Agosto/1996, art 1, comma 1 e non deve
essere superiore per i vini ad IGT “Emilia o dell’Emilia”, nella
tipologia bianco, roso e rosato a:
29,00 tonnellate/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per
i vini ad IGT “Emilia o dell’Emilia” con la specificazione del
vitigno a quelle di seguito riportate:
Emilia Alionza 26,00 tonnellate/ettaro
Emilia Ancellotta o Lancellotta 26,00 tonnellate/ettaro
Emilia Barbera 21,00 tonnellate/ettaro
Emilia Cabernet 21,00 tonnellate/ettaro
Emilia Cabernet Franc 21,00 tonnellate/ettaro
Emilia Cabernet Sauvignon 20,00 tonnellate/ettaro
Emilia Chardonnay 23,00 tonnellate/ettaro
Emilia Fortana 29,00 tonnellate/ettaro
Emilia Lambruschi 29,00 tonnellate/ettaro
Emilia Malbo gentile 20,00 tonnellate/ettaro
Emilia Malvasia di Candia aromatica 24,00 tonnellate/ettaro
Emilia Malvasia bianca 20,00 tonnellate/ettaro
Emilia Marzemino 20,00 tonnellate/ettaro
Emilia Merlot 20,00 tonnellate/ettaro
Emilia Montù 29,00 tonnellate/ettaro
Emilia Pignoletto 26,00 tonnellate/ettaro
Emilia Pinot bianco 26,00 tonnellate/ettaro
Emilia Pinot grigio 20,00 tonnellate/ettaro
Emilia Pinot nero 20,00 tonnellate/ettaro
Emilia Riesling italico 20,00 tonnellate/ettaro
Emilia Sangiovese 21,00 tonnellate/ettaro
Emilia Sauvignon 23,00 tonnellate/ettaro
Emilia Trebbiano 29,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Emilia o
dell’Emilia” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
Emilia bianco 8,50% vol.;
Emilia rosso 8,50% vol.;
Emilia rosato 8,50% vol.;
Emilia Alionza 8,50% vol.;
Emilia Ancellotta o Lancellotta 8,50% vol.;
Emilia Barbera 8,50% vol.;
Emilia Cabernet 8,50% vol.;
Emilia Cabernet Franc 8,50% vol. ;
Emilia Cabernet Sauvignon 8,50% vol. ;
Emilia Chardonnay 8,50% vol. ;
Emilia Fortana 8,50% vol.;
Emilia Lambrusco 8,50% vol.;
Emilia Malbo gentile 8,50% vol.;
Emilia Malvasia di Candia aromatica 8,50% vol.;
Emilia Malvasia bianca 8,50% vol.;
Emilia Marzemino 8,50% vol.;
Emilia Merlot 8,50% vol.;
Emilia Montù 8,50% vol.;
Emilia Pignoletto 8,50% vol.;
Emilia Pinot bianco 8,50% vol.;
Emilia Pinot grigio 8,50% vol.;
Emilia Pinot nero 8,50% vol.;
Emilia Riesling italico 8,50% vol.;
Emilia Sangiovese 8,50% vol.;
Emilia Sauvignon 8,50% vol.;
Emilia Trebbiano 8,50% vol.
E’ consentito l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
mediante la pratica dell’arricchimento da effettuarsi nei limiti e
con le modalità previste dalla normativa comunitaria.
Le operazioni di arricchimento da effettuarsi in un’unica fase,
devono essere annotate negli appositi registri e documenti e non
devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto fimito.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il
diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.
E’ consentito a favore dei vini da tavola ad IGT “Emilia o
dell’Emilia” il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni
situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal
precedente articolo 3 nella misura massima del 15%.
Art 6
I vini ad IGT “Emilia o dell’Emilia” anche con la specificazione
del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono
avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Emilia bianco 10,00% vol.;
Emilia rosso 10,00% vol.;
Emilia rosato 10,00% vol.;
Emilia rosso novello 11,00% vol.;
Emilia Alionza 10,00% vol.;
Emilia Ancellotta o Lancellotta 10,00% vol.;
Emilia Barbera 10,00% vol.;
Emilia Cabernet 10,00% vol.;
Emilia Cabernet Franc 10,00% vol. ;
Emilia Cabernet Sauvignon 10,00% vol. ;
Emilia Chardonnay 10,00% vol. ;
Emilia Fortana 10,00% vol.;
Emilia Lambrusco 10,00% vol.;
Emilia Malvasia di Candia aromatica 10,00% vol.;
Emilia Malvasia bianca 10,00% vol.;
Emilia Malbo gentile 10,00% vol.;
Emilia Marzemino 10,00& vol.;
Emilia Merlot 10,00% vol.;
Emilia Montù 10,00% vol.;
Emilia Pignoletto 10,00% vol.;
Emilia Pinot bianco 10,00% vol.;
Emilia Pinot grigio 10,00% vol.;
Emilia Pinot nero 10,00% vol.;
Emilia Riesling italico 10,00% vol.;
Emilia Sangiovese 10,00% vol.;
Emilia Sauvignon 10,00% vol.;
Emilia Trebbiano 10,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Emilia o dell’Emilia” è consentito
utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Emilia o dell’Emilia” è consentito a
condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Emilia o dell’Emilia” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste
nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
I vini ad IGT “Emilia o dell’Emilia” possono essere immessi al
consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro possono essere
presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo
ancorato a gabbietta metallica tradizionale usato nella zona di
produzione.
I vini ad IGT “Emilia o dell’Emilia” possono essere sottoposti anche
ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Emilia o dell’Emilia” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del
territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli
Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali
si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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