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Art 1
La indicazione geografica tipica “Epomeo”, accompagnata o meno dalle
specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Epomeo” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco amabile
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso amabile
rosso frizzante
rosso passito
rosso novello
rosato
rosato amabile
rosato frizzante
I vini ad IGT “Epomeo” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la Ia IGT
“Epomeo” comprende l’intero territorio amministrativo dei
comuni ricadenti nell’isola di:
Ischia
in provincia di Napoli.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Epomeo” non deve essere superiore a:
Epomeo bianco 13,00 tonnellate/ettaro
Epomeo rosso e rosato 12,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Epomeo”
bianchi, rossi e rosati devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Epomeo bianco 9,00% vol.;
Epomeo rosso 9,00% vol.;
Epomeo rosato 9,00% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino, ad eccezione del passito che non deve essere
superiore al 50%.
Art 6
I vini ad IGT “Epomeo”, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di:
Epomeo bianco 10,00% vol.;
Epomeo rosso 10,50% vol.;
Epomeo rosato 10,50% vol.;
Epomeo novello 11,00% vol.;
Epomeo passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Epomeo” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Epomeo” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |