|
Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
Disciplinare di produzione dei vini a Doc
"Erbaluce di Caluso" o "Caluso"
(decreto 25/6/98)
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso"
o "Caluso" è riservata ai vini delle tipologie: tranquillo,
spumante e passito che rispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
La denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso"
o "Caluso" deve essere prodotta con uve provenienti dai
vigneti composti esclusivamente dal vitigno Erbaluce.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione
dei vini di qui all’art. 1 comprende l’intero territorio dei
seguenti comuni:
Provincia di Torino: Caluso, Agliè, Azzeglio, Bairo, Barone,
Bollengo, Borgomasino, Burolo, Candia, Canavese, Caravino,
Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè,
Mercenasco, Montalengo, Orio Canavese, Romano Canavese,
Palazzo Canavese, Parella, Perosa, Piverone, Scarmagnano,
Settimo Rottaro, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese,
Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische;
Provincia di Vercelli: Moncrivello;
Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" devono essere
quelle tradizionali della zona o comunque a conferire alle
uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in
terreni di buona esposizione, di origine morenica.
Qualora in un vigneto siano coltivate viti di vitigni
diversi, va iscritta nel predetto albo soltanto la porzione
di superficie vitata effettivamente coltivata con viti del
vitigno "Erbaluce".
I sistemi di impianto, le forme di allevamento e di potatuta
devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione di
origine controllata di cui all’art. 1 non deve essere
superiore a Kg. 12.000 per ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" devono
essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di
cui trattasi; oltre il detto limite percentuale decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
La resa massima delle uve fresche in vino finito non deve
essere superiore a 70%.
Qualora tale resa supera la percentuale sopra indicata, ma
non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
La resa massima delle uve in vino dopo l’appassimento, per
la tipologia passito non deve essere superiore al 35%.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di
origine controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" devono
essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di
cui all’art. 3.
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento,
obbligatorio per la tipologia passito, devono essere
effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui
all’art. 3.
Le operazioni di spumantizzazione e del relativo
imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito
dell’intero territorio della regione Piemonte.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazione di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, di consentire che tali operazioni di
vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in
stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini alla zona
di produzione, a condizione che in detti stabilimenti le
ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima
dell’entrata in vigore del DPR 12 luglio 1963, n. 930, le
operazioni predette, con metodi tradizionali in uso nella
zona di produzione di cui al precedente art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione o all’appassimento dei
vini di cui all’art. 1 devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 10% e del 9,5%
per la tipologia spumante.
Il periodo di appassimento delle uve destinate alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce
di Caluso" passito o "Caluso" deve protrarsi fino al 1°
febbraio dell’anno successivo alla vendemmia.
Nella vinificazione del vino a denominazione di origine
controllata "Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito
devono essere osservate le seguenti condizioni: l’uva, dopo
aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad
un’appassimento che deve essere protratto fino ad avere un
contenuto zuccherino non inferiore al 29%.
Il vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di
Caluso" passito o "Caluso" passito può essere immesso al
consumo solo dopo quattro anni di invecchiamento a decorre
dal 1° novembre successivo alla vendemmia.
Il vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce dei
Caluso" passito o "Caluso" passito può fregiarsi della
menzione "riserva" solo dopo i cinque anni di invecchiamento
a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia.
E’ ammesso il taglio dei vini di diverse annate nel limite
globale del 15%, l’85% deve corrispondere all’annata
dichiarata in etichetta.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di
Caluso" o "Caluso" all’atto dell’immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino;
limpidezza: brillante;
odore: vinoso, fine, caratteristico;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11 vol. %;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco minimo: 17 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di
Caluso" spumante o "Caluso" spumante all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
spuma: leggera, evanescente;
perlage: fine e persistente;
colore: paglierino scarico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol. %;
zuccheri residui naturali: massimo 12 g/l;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di
Caluso" passito o "Caluso" passito all’atto dell’immissione
al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal giallo oro all’ambrato scuro;
limpidezza: brillante;
odore: profumo delicato, caratteristico;
sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17 vol. %;
zucchero residui naturali: minimo 70 g/l;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
E’ facoltà del ministero delle politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazione di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti
minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto
secco netto.
Articolo 7.
Alla denominazione di origine controllata "Erbaluce di
Caluso" o "Caluso" è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione o menzione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi "superiore", "riserva speciale", "extra", "fine",
"scelto", "selezionato" e simili.
Sulle bottiglie deve figurare l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve.
|