|
Art 1
La indicazione geografica tipica “Esaro”, accompagnata o meno dalle
specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è
riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Esaro” è riservata ai seguenti vini:
bianco
rosso
rosso novello
rosato
rosato novello
I vini ad IGT “Esaro” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da
uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Cosenza.
I vini ad IGT “Esaro” con la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza, è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 15%.
Per i vini ad IGT “Esaro” con la specificazione di uno dei vitigni
di cui al presente articolo, non è prevista la tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Esaro”
comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Acquaformosa Altomonte Fagnano Castello Firmo
Lungro Malvito Mottafollone Roggiano Gravina
San Donato di Ninea San Lorenzo del Vallo San Marco Argentano San
Sosti
Santa Caterina Albanese Sant’Agata d’Esaro Spezzano Albanese
Tarsia Terranova di Sibari
in provincia di Cosenza.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Esaro”
bianco, rosso e rosato seguita o meno dal riferimento del vitigno,
non deve essere superiore a:
Esaro bianco 15,00 tonnellate/ettaro
Esaro rosso e rosato 13,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Esaro”, seguita o
meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Esaro bianco 10,00% vol.;
Esaro rosso 11,00% vol.;
Esaro rosato 10,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Esaro” anche con la specificazione
del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Esaro bianco 10,50% vol.;
Esaro rosso 11,50% vol.;
Esaro rosato 10,50% vol.;
Esaro rosso novello 11,50% vol.;
Esaro rosato novello 11,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Esaro” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Esaro” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |