|
Art 1
La denominazione di origine controllata “Esino”,
è riservata ai vini bianco, anche nella tipologia frizzante,
e rosso, anche nella tipologia novello, che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti, stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art 2
Le uve destinate alla produzione dei vini a
DOC “Esino”, devono essere ottenute da vigneti aventi
nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Esino bianco”, anche frizzante
Verdicchio minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le
uve a bacca bianca di vitigni, raccomandati e/o autorizzati
per le province di Ancona e di Macerata, congiuntamente o
disgiuntamente fino ad un massimo del 50%.
“Esino rosso” anche nella tipologia novello
Sangiovese e Montepulciano da soli o congiuntamente minimo
60%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le
uve a bacca rossa, di vitigni raccomandati e/o autorizzati
per le province di Ancona e di Macerata, da soli o
congiuntamente, sino ad un massimo del 40%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per
l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con la DOC “Esino”,
comprende:
l’intero territorio amministrativo della provincia di
Ancona.
Ed il seguente territorio amministrativo della provincia di
Macerata che delimita le zone a DOC “Verdicchio di Matelica”
e “Verdicchio dei Castelli di Iesi” .
Tale territorio è cos’ delimitato:
“Verdicchio dei Castelli di Iesi”
comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Apiro Cingoli in provincia di Macerata
Partendo dal punto d’incontro dei confini comunali di
Filottrano – Jesi – Cingoli (sul confine provinciale Ancona
– Macerata) e segue, all’immissione del Fosso Umbricara sul
Musone, il Fiume Musone sino ad incontrare la località
Castreccioni.
Di qui prende la direttrice Castreccioni – Palazzo per poi
percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo,
sino alla località Annunziata, quindi imbocca la strada che,
dalla località Annunziata, percorre la zona di San Lorenzo
sino alla strada Apiro – Poggio San Vicino in prossimità di
Casa Tosti a quota 280.
Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine
comunale di Poggio San Vicino.
Segue quindi il confine tra Apiro e Poggio San Vicino sino
al confine di Serra San Quirico e Poggio San Vicino (che
corrisponde al confine provinciale tra Ancona e Macerata)
“Verdicchio di Matelica”
comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti
comuni:
Matelica Esanatoglia Gagliole
Castelraimondo Camerino Prioraco
Tutti in provincia di Macerata
Partendo dal centro abitato di Esanatoglia percorre la
provinciale Esanatoglia – Fabriano, che segue fino al bivio
con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta
carreggiabile fino a ricongiungersi con la provinciale
Esanatoglia – Fabriano fino all’incrocio con il Fosso di
Collamato ( che si identifica nel confine provinciale tra
Ancona e Macerata)in località Fonticelle, prosegue poi il
fosso e lo stesso confine provinciale, in direzione nord,
nord – est fino alla confluenza del Fosso di Pagliano e
proseguendo in direzione est fino alla località Case
Incrocca.
Da Case Incrocca si prende la comunale fino al
congiungimento con la strada statale n. 256 Muccese.
Dalla statale si percorre la stessa in direzione nord fino
all’incrocio con la strada comunale di Fogliano.
Da questo punto (continuando sul confine provinciale),
girando a sinistra la si percorre in direzione della
frazione Piane fino all’incrocio con la strada che porta in
località Case Piagnifame.
Dall’incrocio, girando a destra, si percorre la strada
vicinale fino alla località Piagnifame e si prosegue fino ad
incrociare la strada vicinale delle Cese.
Da questa, si prende la direzione (sempre sul confine
provinciale) Col ferraio fino ad arrivare al crinale e
quindi si devia verso nord e si prosegue in modo irregolare
in direzione Nord – est fino all’incrocio del Fosso Cerquete
in prossimità della località Fontanelle, da dove si
abbandona il confine provinciale Ancona – Macerata.
Ci si immette sulla strada comunale delle Cerquete passando
per Case La Mucchia a quota 436.
Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggetto, Colle
Tenuto, Col ferraio, indi percorre la carrareccia che da Col
ferraio porta a Bastia, ed a Casa Rossa (quota 460) per
raggiungere, lungo un sentiero (quota 554).
Da questo quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano,
poi la strada per Vinano e Sant’Anna, poi la direttrice per
(quota 474) e a questa quota la direttrice per Case Valle
Piana.
Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Casa Laga Alta,
di qui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia
per Casa Frana.
Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte San
Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la
provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a
Matelica.
Dall’incrocio predetto percorre tale strada passando per
Gagliole e Collaiello, giunge alla frazione Salvalagli.
Da questa frazione si immette sulla strada statale
Castelraimondo – San Severino Marche; che percorre fino al
bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero; segue la
carrareccia passando attraverso Case Piermarchi; fino
all’incrocio con la strada Castelraimondo – Crispiero,
immettendosi poi sulla strada per Camerino, fino al bivio
per la frazione Sabbieta.
Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta, per
Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le
Case Gorgiano, fino al ponte sul Fosso di Sperimento per
congiungersi poi lungo detto fosso alla strada statale
Camerino – Castelraimondo.
Da qui prosegue lungo il Fosso di Palente, fino al ponte
della Cesara. Segue poi la strada per Piampalente, tocca il
bivio Parrocchia di Palente, passa per Mistriano, per
Canepuccio, per Valle San Martino, per Sellano, per Perito
fino a raggiungere la frazione Seppio.
Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che
sbocca al km. 2,000 sulla strada statale Prioraco –
Castelraimondo.
Da qui segue poi il confine comunale Prioraco –
Castelraimondo fino alla confluenza con la carrareccia per
Sant’Angelo che percorre sino alla frazione Sant’Angelo.
Raggiunge poi le propaggini di Monte Castel Santa Maria
secondo la direttrice che da Sant’Angelo (quota 549) va a
Case il Poggio (quota 507), attraverso le quote 684, 592,
529.
Da Case il Poggio segue la carrareccia per Case Foscoli.
Da Case Foscoli sino alle propaggini del Monte Gemmo,
secondo la direttrice che da Case Foscoli (quota 488) va al
confine comunale Matelica – Esanatoglia in prossimità di
Case Cantalupo, attraverso le quote 539, 469, 622, 583.
Da Case Cantalupo, percorre il confine comunale Matelica –
Esanatoglia, fino alla provinciale Esanatoglia – Matelica e
da qui si ricongiunge al centro urbano di Esanatoglia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Esino”,
devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque
atte a conferire alle uve e ai vini derivati, le specifiche
caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini
dell’iscrizione all’Albo del vigneti, previsto dall’art. 15
della Legge 10/02/1992, n. 164, i terreni i cui vigneti
siano atti a conferire alle uve ed ai vini derivati, le
specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemici
potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva
e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso, prima dell’invaiatura,
per non più di due interventi per il periodo primaverile –
estivo.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore
del presente disciplinare, dovranno avere almeno 2.200 ceppi
per ettaro.
Le produzioni massime di uva per ettaro di coltura
specializzata di cui all’art. 2 devono essere le seguenti:
“Esino bianco” 15,00 tonn./ettaro
“Esino rosso” 14,00 tonn./ettaro
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la produzione dovrò essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti sopra indicati.
Qualora si superino tali limiti, l’intera produzione non
avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75%, decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Pertanto la resa ettaro/ettolitro di vino sarà per:
“Esino bianco” 105 ettolitri
“Esino rosso” 98 ettolitri
La resa media per ceppo sarà:
“Esino bianco” 6,800 kg./ceppo
“Esino rosso” 6,300 kg./ceppo
La regione Marche, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di
produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel
presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al
Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle
C.C.I.A.A. di Ancona e di Macerata.
I vigneti iscritti agli Albi delle d.o.c. :
“Rosso Piceno”
“Verdicchio dei Castelli di Iesi”
“Verdicchio di Matelica”
“Rosso Conero”
“Lacrima di Morro d’Alba”
possono essere destinati alla produzione della DOC “Esino
bianco o rosso”, qualora i produttori interessati optino per
tale rivendicazione in tutto o in parte per superfici
iscritte separatamente all’Albo, in sede di denuncia annuale
delle uve fatta alla competente C.C.I.A.A., è consentita
altresì la scelta di cantina ai sensi e per gli effetti
dell’art. 7 della Legge 10/02/1992, n. 164.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate nell’ambito del territorio dell’art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo,
rispettivamente ai tipi:
“Esino bianco” tipo tranquillo 10,00% vol.
“Esino bianco” tipo frizzante 9,50% vol.
“Esino rosso” 10,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro specifiche caratteristiche.
Art 6
I vini a DOC “Esino”, all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Esino bianco”
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Esino bianco frizzante”
colore: giallo paglierino;
profumo: fruttato;
sapore: secco o rotondo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Esino rosso”
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Esino rosso novello”
colore: rosso rubino;
profumo: fragrante, fine, caratteristico;
sapore: asciutto o rotondo, intenso, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Il vino novello deve essere vinificato con almeno il 30% di
vino ottenuto dalla macerazione carbonica.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche Agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7
Alla denominazione di origine controllata
“Esino” di cui all’art. 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione, diversa da quelle espressamente previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra,
fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché
non abbiano significato laudativo e non siano idonei a
trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’impiego di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e
località comprese nella zona delimitata dal precedente art.
3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC
“Esino” nei tipi bianco, bianco frizzante e rosso, può
figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve,
che è invece obbligatoria per la tipologia novello.
E’ vietato l’utilizzo della bottiglia a forma di anfora. |