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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Est-Est-Est di Montefiascone” è riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Est-Est-Est di Montefiascone” deve
essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti di cui vitigni,
nell’ambito aziendale, presentino la seguente composizione :
Trebbiano toscano (Procanico) circa il 65%
Malvasia bianca toscana: circa il 20%
Rossetto (trebbiano giallo): circa il 15%
Art 3
Le uve destinate alla produzione del vino bianco a DOC
“Est-Est-Est di Montefiascone” devono essere prodotte nei territori
amministrativi dei seguenti comuni: Montefiascone Bolsena San
Lorenzo Nuovo Grotte di Castro Gradoli Capodimonte Marta
In provincia di Viterbo
Con l’esclusione in particolare dei terreni di fondo valle molto
sciolti o umidi.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino bianco a DOC “Est-Est-Est di
Montefiascone” devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in
terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine
vulcanica, sciolti o di medio impasto, con poco scheletro,
abbastanza ricchi di potassio e sufficientemente provvisti di
anidride fosforica.
Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura.
Devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ elusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino bianco a
DOC “Est-Est-Est di Montefiascone” non deve essere superiore a:
vigneto in coltura specializzata 130,00 quintali/ettaro
vigneto in coltura promiscua 35,00 quintali/ettaro
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi
consentiti.
La resa uva/vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle situazioni ambientali di coltivazione, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le
politiche agricole ed al Comitato per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve
delimitata dal precedente art 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è
consentito che dette operazioni siano effettuate anche nell’ambito
del territorio comunale di Viterbo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,00%.
La vinificazione può essere effettuata a macerazione parziale o in
bianco.
Le eventuali correzioni devono essere effettuate esclusivamente con
mosti o vini derivati da uve prodotte nella zona di produzione
delimitata nel precedente art 3 o con mosti concentrati e
rettificati alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e
nazionali.
Art 6
Il vino a DOC “Est-Est-Est di Montefiascone”
all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
limpidezza: brillante;
profumo: fine, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco, o abboccato o amabile, sapido, armonico persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
zuccheri residui:
tipo secco: massimo 4,00 grammi/litro;
tipo abboccato o amabile: massimo 45,00 grammi/litro;
acidità totale minima: 5,00 per mille;
estratto secco netto: 16,00 grammi/litro;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole, con proprio
decreto, modificare i limiti sopra indicati per l’acidità totale e
l’estratto secco netto.
Art 7
E’ vietato usare, assieme alla denominazione di
origine controllata “Est-Est-Est di Montefiascone” qualsiasi
qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a DOC
“Est-Est-Est di Montefiascone” può figurare l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve, purché veritiera e
documentabile.
La DOC “Est-Est-Est di Montefiascone” può essere utilizzata per
produrre la tipologia “spumante” ottenuta con presa di spuma per
fermentazione naturale di mosti o vini che rispondono alle
condizioni previste nel presente disciplinare, seguendo le norme
generali di produzione e designazione dei vini spumanti.
Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate
nell’ambito della zona di vinificazione di cui al precedente art 4.
Le indicazioni relative al contenuto dei zuccheri riduttori secco o
asciutto, amabile debbono sempre figurare sull’etichetta.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Est-Est-Est di
Montefiascone” vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma
dell’art n. 28 del DPR 12/Luglio/1963 n. 930.
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