|
Art 1
La denominazione di origine controllata “Etna” nei tipi
Vino bianco
Vino bianco superiore
Vino rosso
Vino rosato
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art 2 I vini a DOC “Etna” devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai
seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:
Etna bianco:
Carricante minimo 60%
Catarratto bianco comune o lucido massimo 40%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
provenienti dai vitigni:
Trebbiano toscano, Minnella bianca ed altri vitigni a bacca bianca a
sapore non aromatico, raccomandati o autorizzati per la provincia di
Catania.
Etna rosso:
Nerello Mascalese minimo 80%
Nerello Mantellato (Nerello Cappuccio) massimo 20%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
provenienti da atri vitigni a bacca bianca, con esclusione di quelli
aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Catania,
presenti nei vigneti nella misura massima del 10%.
Art 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione indicata, che è così delimitata:
da Casale Brancato a quota 1000 in contrada Somatorie, che
rappresenta l’estremo limite nord – ovest, fino alla confluenza del
torrente Torretta con il vallone di Licodia, in contrada Poggio
dell’Aquila.
Da questo punto, il confine è rappresentato dalla quota 600, che
attraversa le contrade Scannacavoli , Mancusa, Piano Vite, Poggio
Ventimiglia, Difesa, Pinnina di Lupo, Guardia Ascino, Timpazza,
giunge all’abitato di Borrello e, attraverso le contrade Palatela,
Mompilieri Gonnella, Serricciola, giunge all’abitato di Pedara e,
lungo la provinciale Pedara – Trecastagni – Viagrande, raggiunge
l’abitato di Viagrande.
Da questo centro abitato in poi il confine est della zona viene
rappresentato dalla curva di livello di metri 400 s. l.m. che
attraversa le contrade Sciarelle, Lavinaro, Pennini, Pisanello,
Passo Pomo, Favazza, Perazzo, e giunge ad ovest dell’abitato di
Piedimonte, e quindi, raggiunto il torrente Ciappanotto, segue il
suo corso fino all’abitato di Linguaglossa, a quota 520.
Da questo centro abitato, il confine nord – est viene rappresentato
dal letto del vallone Ciapparotta, all’incrocio della strada ferrata
della Circumetnea a quota 550.
Da questo punto il confine raggiunge il limite nord –est della
colata lavica del 1923 e oltrepassa la strada Linguaglossa –
Castiglione a quota 624; da qui, lungo la carrabile fra le contrade
Recanati e Pantano, intercetta ancora la strada ferrata Circumetnea
e raggiunge il limite nord della colata lavica del 1911, a quota
600.
Da qui, lungo il letto del vallone Sciambro, raggiunge il fiume
Alcantara.
Il confine nord è rappresentato dalla riva destra del fiume
Alcantara fino all’abitato del comune di Randazzo.
Da questo abitato, il limite della zona è rappresentato da quota 800
che, attraverso le contrade Crocetta, Lupara, Pino, Sciara Nuova,
Marchesa, penetra nella colata lavica del 1911 e, attraverso le
contrade Sciara Manica e Zacchino Pietre, raggiunge il letto del
vallone Salto del Bue.
Da questo punto in poi, il limite viene rappresentato dalla cirva di
livello 900 che, attraverso le contrade Ciapparo, Cannizzaro,
Nocille, Giuliana, Felce Rossa, Algerazzi, oltrepassa il vallone San
Giacomo, quindi attraverso la lava del 1792 raggiunge contrada
Piricoco a nord di Monte Ilice, all’estremo sud – est della predetta
colata lavica.
Da questo punto in poi il confine è rappresentato dalla curva di
livello 1000 che, attraverso le contrade Cicirello, Monte Po, Pila,
Serruggeri, Camercia, Dogala dell’Ascino, Eredità – Mollecchino,
Perciata e Cavaliere raggiunge Casale Brancato.
I comuni etnei interessati alla produzione del vino a DOC “Etna”
sono:
Biancavilla S. Maria di Licodia Paternò Belpasso
Nicolosi Pedara Trecastagni Viagrande
Aci S. Antonio Acireale S. Severina Giarre
Mascali Zafferana Milo Sant’Alfio
Piedimonte Linguaglossa Castiglione Randazzo
tutti in provincia di Catania.
Nessuno di questi comuni viene compreso per intero nella zona a
denominazione di origine controllata, essendo il loro territorio
sviluppato in aree triangolari con vertice sul cratere centrale,
mentre la zona a denominazione di origine controllata interseca
queste superfici nella fascia mediana.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Etna” devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire
alle uve e al vino derivato le loro specifiche caratteristiche di
qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati e specie per i
nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima dell’uva ammessa per la produzione dei vini a DOC
“Etna”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere
superiore a:
Etna bianco 9,00 tonnellate/ettaro
Etna rosso e rosato 9,00 tonnellate/ettaro
Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dal
precedente articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero
territorio dei comuni, anche se solo in parte compresi nella zona
delimitata, nonché nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di
produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a DOC “Etna” devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Etna bianco 11,00% vol.;
Etna rosso e rosato 12,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Art 6
I vini a DOC “Etna”, all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Etna bianco:
colore: giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi dorati;
profumo: delicato dell’uva Carricante;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
acidità totale massima: 7,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
estratto secco netto massimo: 25,00 g/l;
ceneri minimo/massimo: 1,80 – 2,80 g/l;
Etna rosso:
colore: rosso rubino, con l’invecchiamento acquista riflessi
granata;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, robusto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
acidità totale massima: 7,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
estratto secco netto massimo: 28,00 g/l;
ceneri minimo/massimo: 1,80 – 3,30 g/l;
Etna rosato:
colore: rosato tendente al rubino;
profumo: vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
acidità totale massima: 7,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
ceneri minimo/massimo: 1,80 – 3,30 g/l.
Art 7
Il vino a DOC “Etna bianco” prodotto nella parte
delimitata dal precedente articolo 3 appartenente al territorio
amministrativo del comune di: Milo
e consentita l’aggiunta della qualificazione “superiore”;
a condizione che la composizione ampelografica dei vigneti sia di:
Carricante minimo 80%,
possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura
massima del 20%, anche le uve provenienti dai vitigni:
Catarratto bianco comune o lucido, Trebbiano toscano, Minnella ed
altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Catania.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC “Etna bianco
superiore” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di: 11,50% vol.
Il vino a DOC “Etna bianco superiore”, all’atto dell’immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino molto scarico con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, fruttato;
sapore: secco, lievemente fresco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
acidità totale massima: 7,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
estratto secco netto massimo: 22,00 g/l;
ceneri minimo/massimo: 1,80 – 2,90 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 8
Alla DOC “Etna” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie,
zone e località comprese nella zona di produzione delle uve
delimitata dal precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato
ottenuto.
Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti i vini a DOC “Etna”,
può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve,
purché veritiera e documentabile.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Etna” vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del
D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963. |