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Art 1
La denominazione di origine controllata “Falerno del Massico” è
riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Falerno del Massico bianco” deve essere ottenuto
dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno: Falangina
Il vino a DOC “Falerno del Massico rosso” deve essere ottenuto dalle
uve dei seguenti vitigni, presenti nei vigneti nella proporzione
indicata a fianco di ciascuno di essi:
Aglianico minimo 60%, massimo 80%;
Piedirosso mino 20% massimo 40%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni:
Barbera e Primitivo, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti,
fino ad un massimo del 20% del totale.
Il vino a DOC Falerno del Massico Primitivo” deve esser ottenuto dai
vigneti composti dal vitigno:
Primitivo minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni:
Aglianico, Piedirosso e Barbera, da soli o congiuntamente, presenti
nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Falerno del Massico”
devono provenire dalla zona di produzione che comprende il
territorio amministrativo dei comuni di:
Sessa Aurunca Cellole Mondragone Falciano del Massico
Carinola;
in provincia di Caserta.
Tale zona è così delimitata:
lato est-sudest:
da Ciamprisco in comune di Carinola si segue il corso del vecchio
Savone verso sud sino alla provinciale che da Cappella Reale va a
Falciano del Massico. Si segue questa provinciale verso
nord-nordovest sino a raggiungere il corso del nuovo Savone. Se ne
segue l’alveo sino alla ferrovia Roma-Napoli.
Si segue questa verso sud fino alla stazione di Falciano-Mondragone.
Si segue la strada che congiunge detta stazione con Mondragone sino
all’incrocio di questa strada provinciale con il corso del nuovo
Savone.
Procede in direzione sud-ovest lungo la strada di bonifica che
affianca la scarpata sinistra del torrente Savone sino all’incrocio
della strada vicinale Savonesi; vi si immette e la segue in
direzione sud, costeggiando il lasto est della masseria Savonesi
sino a raggiungere la scarpata destra del canale Cristallina; segue
il corso dello stesso in direzione sud-ovest; passa lungo il fosso
Recinto in direzione sud-est, raggiunge l’idrovora Mezzasette, indi
la scarpata destra del canale Agnena e la segue in direzione ovest,
sud-ovest attraversando la
strada statale n. 7 quater Domiziana al km. 23,000 fino a
raggiungere la strada consortile Foce Morta a m. 260 circa dal mare.
Lato ovest:
percorre la detta strada consortile Foce Morta in direzione nord,
nord-ovest per tutta la sua lunghezza e prosegue, nella stessa
direzione, seguendo la congiungente che porta sulla strada
consortile Stercolelle, segue quest’ultima e s’immette sulla strada
che costeggia la scarpata sinistra del torrente Savone a m. 200
circa dal mare; infine risale su questa in direzione est, nord-est
sino a raggiungere la strada statale n. 7 quater Domiziana al km.
19,750.
Si segue poi la statale Domiziana verso nord fino al km. 13,300,
quindi il viottolo che dalla Domiziana si stacca per raggiungere la
masseria Santoracco; si procede verso nord e si scavalca il rio San
Limato e si raggiunge il canale d’Auria. Da qui lungo il viottolo
che porta alla masseria La Calce si raggiunge il canale
circondariale delle Acque Medie che segue fino alla strada degli
Schiavi in località La Tabaccola; segue con direzione nord,
nord-ovest il canale circondariale fino a raggiungere il canale
Trenta Palmi che segue verso nord, fino alla Domiziana al km 1,400.
Segue la Domiziana fino all’innesto con la via Appia.
Lato nord:
dalla via Appia fino al canale delle Acque Basse al km. 160,800. Da
qui fino al collettore di Maiano e fino alla strada di Maiano di
Sotto ed all’incrocio con il canale di Minturno. Gira a nord per la
quota 19 in modo da includere le zone di Cardici e della masseria
Prete, quindi gira verso sud per ricongiungersi con la strada
nazionale n. 430 per Cassino. Segue quindi questa strada fino al
confine nord-ovest del comune di Sessa Aurunca.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a DOC “Falerno del Massico” devono essere quelle
atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche
di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’albo previsto all’art 10 del DPR n. 930 del 12/Luglio/1963, i
vigneti siti in terreni collinari di buona esposizione, asciutti e
permeabili.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (ad esclusione di forme
di allevamento espanse) ed i sistemi di potatura devono essere
quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non
deve essere superiore a: 100,00 quintali/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovrà essere riportata, attraverso un’accurata cernita
delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del
20% il limite medesimo.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, la
eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole e al
Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nell’ambito dei territori amministrativi
dei comuni anche parzialmente inclusi nella zona di produzione delle
uve delimitati nel precedente art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini DOC
“Falerno del Massico” un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale di:
Falerno del Massico bianco: 10,50%
Falerno del Massico rosso: 12,00%
Falerno del Massico Primitivo: 12,50%
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti della zona atte a conferire ai vini le lro
peculiari caratteristiche di qualità.
I vini “Falerno del Massico rosso” e “Falerno del Massico Primitivo”
prima della loro immissione al consumo, debbono essere sottoposti ad
un periodo minimo di invecchiamento di:
un anno
a decorrere dal 1° Gennaio successivo all’annata di produzione delle
uve.
Art 6
I vini a DOC “Falerno del Massico” all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Falerno del Massico bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,00 per mille;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
Falerno del Massico rosso:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: caratteristico ed intenso;
sapore: secco, caldo, robusto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,50%;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;
Falerno del Massico Primitivo:
colore: rosso rubino molto intenso;
profumo: caratteristico, intenso e persistente;
sapore: secco o leggermente abboccato, caldo, robusto ed
armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00%
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 23,00 grammi/litro;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole modificare, con
proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Il vino a DOC “Falerno del Massico rosso” se sottoposto ad un
invecchiamento non inferiore a:
due anni di cui uno in botti di legno
può fregiarsi della menzione “riserva”.
Il vino a DOC “Falerno del Massico Primitivo” se sottoposto ad un
invecchiamento non inferiore a:
due anni di cui uno in botti di legno
può fregiarsi delle menzioni “riserva o vecchio”
Art 8
Alla DOC “Falerno del Massico” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle prevista nel presente disciplinare
ivi compresi gli aggettivi: extra, scelto, superiore, fine,
selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o
ragioni sociali e marchi privati.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché non abbiano
significato laudativo.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino “Falerno del
Massico” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle
uve, ovviamente veritiera e documentabile.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo con la denominazione di origine controllata “Falerno del
Massico” vino che non rispondere alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell’art 28
del DPR n. 930 del 12/Luglio/1963.
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