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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
Decreto dei presidente della Repubblica dei 13 agosto 1969.
Denominazione di origine controllata del vino
"Fara"
Disciplinare di produzione
Articolo l.
La denominazione di origine controllata "Fara" è riservata
al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Fara" deve essere ottenuto dalle uve provenienti
dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:
Nebbiolo (Spanna): dal 30 al 50%;
Vespolina: dal 10 al 30%;
Bonarda novarese (Uva rara): fino a un massimo dei 40%.
Articolo 3.
Le uve destinate alla produzione del vino "Fara" devono
essere prodotte nei territori amministrativi comunali di
Fare e Briona.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vino "Fara" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle
uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono
pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura e orientamento adatti, con esclusione
di quelli esposti a nord e dei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vino
"Fara" non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di
vigneto a coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto
a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie
coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché la produzione non superi dei 20%
il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento
obbligatorio per il vino "Fara" devono essere effettuati
nell'interno della zona di produzione di cui all'articolo 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è
consentito che tali operazioni e l'invecchiamento siano
effettuati nell'ambito dell'intero territorio della
provincia di Novara.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Fara" una gradazione alcolica complessiva minima
naturale di gradi 11,5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche.
Per avere diritto alla denominazione di origine controllata
il vino "Fara" deve essere sottoposto a un periodo di
invecchiamento obbligatorio non inferiore a tre anni e
conservato, per almeno due anni di detto periodo, in botti
di legno di rovere o di castagno. Il periodo di
invecchiamento decorre dal l° gennaio successivo all'annata
di produzione delle uve.
Articolo 6.
Il vino "Fara" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino;
- odore: profumo fine di mammola;
- sapore: asciutto, sapido, armonico;
- gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille;
- acidità totale minima: 5,5 per mille.
E’ facoltà del ministro dell'Agricoltura e delle Foreste,
con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli
aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e simili.
E’tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E’consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie, zone e località - comprese nella zona
delimitata nel precedente articolo 3 - e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Fara"
può figurare l'annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Fara" vini che non rispondono alle condizioni e
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a
norma deli'articolo 28 dei Dpr 12 luglio 1963, n. 930.
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