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Art 1
La denominazione di origine controllata “Faro” è
riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Faro” deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti:
Nerello Mascalese dal 45 al 60%
Nerello Cappuccio dal 15 al 30%
Nocera dal 5 al 10%
possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, le uve provenienti dai
vitigni:
Calabrese (Nero d’Avola), Gaglioppo (Monsonico nero) e Sangiovese.
Art 3
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC
“Faro” debbono essere prodotte nel territorio del comune di Messina
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Faro” devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire
alle uve e al vino derivato le loro specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari e
pedecollinari di giacitura ed orientamento adatti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati e specie per i
nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima dell’uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Faro”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere
superiore a:
10,00 tonnellate/ettaro
La resa massima in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto
a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie
coperta dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Art 6
Il vino a DOC “Faro” all’atto dell’immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al rosso mattone
con
l’invecchiamento;
profumo: delicato, etereo, persistente;
sapore: asciutto, armonico, di medio corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
I recipienti di capacità non superiore ai 5,000
litri contenenti il vino a DOC “Faro” di cui al presente
disciplinare di produzione devono essere, per quanto riguarda
l’abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di
pregio.
Qualora il vino a DOC “Faro” sia contenuto in bottiglie di capacità
compresa tra litri 0,375 e litri 1,500, le medesime dovranno essere
di tipo bordolese o borgognona e per la loro chiusura è vietato
l’impiego di tappi a corona o di capsule a strappo analoghe al tappo
corona.
E’ consentita l’indicazione in etichetta dell’annata di produzione
delle uve purché veritiera e documentabile.
Art 8
Alla DOC “Faro” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie,
zone e località comprese nella zona di produzione delle uve
delimitata dal precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato
ottenuto.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Faro” vino che non risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del D.P.R. n. 930
del 12/Luglio/1963.
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