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Art 1
La indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Fontanarossa di Cerda” è riservata ai
seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Fontanarossa di Cerda” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni sotto elencati:
Inzolia
Catarratto
Trebbiano
Chardonnay
Nero d’Avola
Perricone
Mascalese
Cabernet Sauvignon
La IGT “Fontanarossa di Cerda” con la specificazione di uno dei
vitigni:
Ansonica
Chardonnay
Cabernet Sauvignon
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Palermo, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Fontanarossa di Cerda” con la specificazione di uno
dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti
anche nella tipologia frizzante, e limitatamente al Cabernet
Sauvignon alla tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere desinati con la IGT
“Fontanarossa di Cerda” comprende l’intero territorio amministrativo
del comune di:
Cerda in provincia di Palermo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT
“Fontanarossa di Cerda” seguita o meno dal riferimento del vitigno ,
non deve essere superiore a:
14,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Fontanarossa di
Cerda”, seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai
vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Fontanarossa di Cerda bianco 10,50% vol.;
Fontanarossa di Cerda rosso 11,00% vol.;
Fontanarossa di Cerda rosato 10,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Fontanarossa di
Cerda rosato” devono essere vinificate in bianco.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al :
Fontanarossa di Cerda bianco 65%
Fontanarossa di Cerda rosso e rosato 70%
Art 6
I vini ad IGT “Fontanarossa di Cerda” anche con la
specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo
devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Fontanarossa di Cerda bianco 10,50% vol.;
Fontanarossa di Cerda rosso 11,50% vol.;
Fontanarossa di Cerda rosato 10,50% vol.;
Fontanarossa di Cerda novello 11,00% vol.
Art 7 Alla IGT “Fontanarossa di
Cerda” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due
vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Fontanarossa di Cerda” è consentito a
condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Fontanarossa di Cerda” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Fontanarossa di Cerda” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del
territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli
Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali
si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |