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Art 1
La indicazione geografica tipica “Forlì”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti
parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Forlì” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Forlì” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da
uno o più vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Forlì – Cesena, a bacca di colore corrispondente.
La IGT “Forlì” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Barbera
Cabernet
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Chardonnay
Ciliegiolo
Malvasia
Merlot
Montù
Pinot bianco
Riesling renano e/o italico
Sangiovese
Sauvignon
Terrano
Trebbiano
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Forlì – Cesena fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Forlì” con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni:
Barbera
Chardonnay
Malvasia
Montù
Pinot bianco
Riesling
Sauvignon
Terrano
Trebbiano
possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
I vini ad IGT “Forlì” con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni:
Barbera
Cabernet
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Ciliegiolo
Merlot
Sangiovese
Terrano
possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
Per i vini ad IGT “Forlì” tipologia frizzante è vietata la
gassificazione artificiale.
Art 3
la zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei
mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Forlì”
comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di
Forlì – Cesena, nella regione Emilia e Romagna.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Forlì”, non
deve essere superiore a:
Forlì bianco 24,00 tonnellate/ettaro
Forlì rosso 22,00 tonnellate/ettaro
Forlì rosato 22,00 tonnellate/ettaro
Per i vini ad IGT “Forlì” con la specificazione del vitigno, non
deve essere superiore ai limiti di seguito riportati a fianco di
ciascun vitigno:
Forlì Barbera 18,00 tonnellate/ettaro
Forlì Cabernet 18,00 tonnellate/ettaro
Forli Cabernet Franc 18,00 tonnellate/ettaro
Forli Cabernet Sauvignon 18,00 tonnellate/ettaro
Forlì Chardonnay 20,00 tonnellate/ettaro
Forlì Ciliegiolo 18,00 tonnellate/ettaro
Forlì Malvasia 24,00 tonnellate/ettaro
Forlì Merlot 18,00 tonnellate/ettaro
Forlì Montù 24,00 tonnellate/ettaro
Forlì Pinot bianco 20,00 tonnellate/ettaro
Forlì Riesling 20,00 tonnellate/ettaro
Forlì Sangiovese 21,00 tonnellate/ettaro
Forlì Sauvignon 20,00 tonnellate/ettaro
Forlì Terrano 18,00 tonnellate/ettaro
Forlì Trebbiano 24,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Forlì” devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
9,00% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Forlì” anche con la specificazione del
nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere
un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Forlì bianco 10,00% vol.;
Forlì rosso 10,00% vol.;
Forlì rosato 10,00% vol.;
Forli più vitigno 10,00% vol.;
Forlì rosso novello 11,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Forlì” è consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Forlì” è consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Forlì” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
I vini ad IGT “Forlì” possono essere immessi al consumo nei
contenitori previsti dalla normativa vigente.
Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro possono essere
presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo
ancorato a gabbietta metallica tradizionale usato nella zona di
produzione.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Forlì” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |