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Art 1
La indicazione geografica tipica “Fortana del
Taro”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti
parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Fortana del Taro” è riservata ai seguenti
vini:
rosso
rosso frizzante
rosso novello
I vini ad IGT “Fortana del Taro” devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dal vitigno:
Fortana o Uva d’Oro o Fartanina nella misura minima dell’ 85%
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca nera,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Parma, fino ad un
massimo del 15%.
Per i vini ad IGT “Fortana del Taro” tipologia frizzante è vietata
la gassificazione artificiale.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Fortana
del Taro” comprende il territorio amministrativo della provincia di
Parma, delimitato dai confini di seguito indicati:
a nord dal fiume PO;
ad est dal confine amministrativo con la provincia di Reggio Emilia;
ad ovest con il confine amministrativo con la provincia di Piacenza;
a sud la zona precollinare non oltre un’altitudine di 300 metri slm.
Sono escluse dalla produzione le zone golenali.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono
essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Fortana del
Taro”, non deve essere superiore a:
22,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Fortana del Taro”
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
9,00% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Fortana del Taro” anche con la
specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al
consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo
di:
Forlì rosso 9,00% vol.;
Forlì rosso novello 11,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Fortana del Taro” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
I vini ad IGT “Fortana del Taro” possono essere immessi al consumo
nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro possono essere
presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo
ancorato a gabbietta metallica tradizionale usato nella zona di
produzione
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Fortana del Taro” può essere utilizzata come ricaduta per i vini
ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del
territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli
Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali
si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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