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Art 1
La denominazione di origine controllata “Frascati”,
anche nelle tipologie “superiore” e “spumante”è riservata al vino
bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
La DOC “Frascati” può essere accompagnata dalla menzione
tradizionale “cannellino” purché risponda alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Frascati” anche nelle tipologie “spumante”
e “superiore”deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Malvasia bianca di Candia minimo 50%;
Trebbiano toscano dal 10 al 20%;
Malvasia del Lazio (puntinata) dal 10 al 40%;
possono concorrere alla produzione di detto vino da sole o
congiuntamente, anche le uve delle varietà di vitigno:
Greco, Trebbiano giallo, Bellone e Bombino bianco, fino ad un
massimo del 30%, in tale ambito le altre varietà di vitigni a bacca
bianca idonei alla coltivazione nella regione Lazio, presenti nei
vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15%.
Sono esclusi altri vitigni aromatici.
La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all’albo dei
vigneti, della DOC “Frascati”, deve essere adeguata, entro la decima
vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente
disciplinare di produzione.
E’ consentito che, in ambito aziendale, la base ampelografica possa
essere adeguata parzialmente purché tale adeguamento sia finalizzato
al raggiungimento di quella stabilita dal presente disciplinare di
produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui
sopra, iscritti a titolo transitorio all’albo dei vigneti della DOC
“Frascati”, potranno usufruire della denominazione di origine
medesima.
Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti, di cui al
comma precedente, saranno cancellati d’ufficio dal rispettivo albo
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare
la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui al
presente articolo, comma 1, del disciplinare di produzione dandone
immediata comunicazione al competente ufficio dell’Assessorato
agricoltura della regione Lazio.
Art 3
La zona di produzione delle uve destinate alla
vinificazione del vino a DOC “Frascati” comprende il comprensorio
già delimitato con D.M. 2/Maggio/1933. Nonché i territori per i
quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al
secondo comma dell’art 1 del DPR 12/luglio/1963 n. 930.
Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei
comuni di :
Frascati Grottaferrata Monteporzio Catone
ed in parte quelli di:
Roma Montecompatri
in provincia di Roma.
Tale zona è così delimitata:
sulla via Casilina, appena superato il km 21,000 al ponte di
Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola
sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per
proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in
località Marmorelle, quello dell’isola amministrativa del comune di
Colonna.
Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima,
Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della fontana del Piscaro
segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna e
Roma fino a raggiungere la strada Colonna-Frascati in oprossimità
del km 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino
al km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monteporzio
Catone (località Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire
poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e
Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in
prossimità del Casello dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest
lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad
incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e
poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed
all’altezza di Colle dell’Asino prosegue verso nord-ovest per il
confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il km 2,000 sulla via
Anagnina.
Dal km 2,000 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso
nord-est che raggiunge il km 12,800 della via Tuscolana strada
statale n 215, segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a ponte
Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a
raggiungere la via Casilina strada statale n 6 in prossimità di
Torre Nova.
Seguendo quindi la Casilina verso est giunge, appena superato il km
21,000, al ponte di Pantano, da dove è iniziata la delimitazione.
Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi
quella dell’isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a
nord-est del km 2,000 della via dei Laghi strada statale n 217 e
compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve e ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di
giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica
siano ricchi di potassio, di fosforo, di microelementi, poveri di
azoto e di calcio, sciolti, permeabili, asciutti, ma non aridi
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell’uva e dei vini.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura
Per i nuovi impianti, il numero di ceppi è fissato in 3.000 per
ettaro, non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola..
La produzione di uva ammessa per la vinificazione del vino a DOC
“Frascati” e “, in coltura specializzata, non deve essere superiore
a:
Frascati 14,00 tonnellate/ettaro
Frascati spumante 14,00 tonnellate/ettaro
Frascati superiore 13,00 tonnellate/ettaro
Frascati Cannellino 13,00 tonnellate/ettaro
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita
delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite
massimo.
La resa massima dell’uva in vino non dovrà essere superiore al 70%
Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle situazioni ambientali e di coltivazione, può
stabilire un limite massimo di produzione e/o utilizzazione di uva
per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero
dell’Agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve
delimitata dall’art 3.
Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate
all’urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali
tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte
del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato.
Partendo dal confine tra Montecompatri e Monteporzio Catone alla
quota 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta
sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300, il limite segue verso sud
tale confine per breve tratto (350 metri), per prendere poi la
strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato
Monte Dotto ad ovest ed attraversato viale Antonino, risale
raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo
costeggia nella parte a sud, includendolo così nella delimitazione,
fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge verso
nord-est la strada Maremmana 3° strada statale n 216 al km 5,800
circa dal centro urbano, segue quindi tale strada fino alla strada
statale Maremmana 3° e poi lungo quest’ultima, prima in direzione
sud-est e poi nord-est, raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia,
in prossimità del km 3,500.
Prosegue per quest’ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest
lungo quelle che costeggiano a nord-est le località Olivello e
Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (quota 344). Da fontana
Laura segue, verso ovest, una retta immaginaria, tesa tra la quota
344 e la quota 461 (MonteDotto), fino ad incrociare la strada per
Casa Brandolini; prosegue poi su tale strada verso nord ed a Casa
Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna
(Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi
nella stessa direzione sulla medesima fino a quota 300 da dove è
iniziata la delimitazione.
(D.D. 28/Ottobre/1996)Le operazioni di imbottigliamento dei vini a
DOC “Frascati” devono essere effettuate nell’ambito della zona di
produzione di cui all’art 3 del presente disciplinare di produzione.
Tuttavia, tenuto conto delle particolari condizioni di
tradizionalità, tali operazioni sono consentite, e previa
autorizzazione del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste e del
Comitato nazionale per la tutela delle denominazione di origine dei
vini e previa istruttoria da parte della regione Lazio, in cantine
ubicate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni
compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione della DOC
“Castelli Romani” qui di seguito riportata a condizione che
dimostrino di aver effettuato le suddette operazioni da almeno
cinque anni continuativamente a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
Detta zona comprende:
in provincia di Roma,
Albano Laziale Ariccia Castel Gandolfo Ciampino
Colonna Frascati Genzano di Roma Grottaferrata
Lanuvio Lariano Marino Monte Porzio Catone
Nemi Rocca di Papa Rocca Priora Velletri
Zagarolo San Cesareo
E parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni:
Ardea Artena Montecompatri Pomezia
Roma
In provincia di Latina:
l’intero territorio amministrativo del comune di:
Cori
E parte dei territori amministrativi dei comuni di:
Cisterna di Latina Aprilia.
La delimitazione della zona stessa viene di seguito descritta:
partendo in senso antiorario, in comune di Roma dall’incrocio della
via Casilina con il G.R.A., segue in direzione sud-ovest il percorso
di quest’ultimo sino all’incrocio con la via Laurentina, deviando
verso sud segue la via Laurentina sino al punto di incrocio (km
28,50 circa) di quest’ultima con la strada statale n. 148 Pontina in
comune di Ardea e prosegue verso sud-est costeggiando la medesima
sino al punto di incrocio con la via Nettunense dal quale, seguendo
la stesa via Nettunense, in direzione nord raggiunge il confine
provinciale Roma-Latina che segue verso sud sino al ponte
Guardapassi in comune di Aprilia.
La linea di delimitazione segue il confine verso sud sino ad
incrociare il fosso Leschione che percorre verso sud fino alla
confluenza con il fosso di Carano risalendo verso est sino al
confine della provincia di Latina e Roma.
Continua in direttrice est lungo il confine provinciale sino a
raggiungere il fosso della Crocetta, segue verso sud lungo la strada
provinciale che costeggia il sopraccitato fosso e lungo la stessa
scavalca la strada statale n. 148, circoscrive il perimetro
dell’impianto enologico Co.Pro.Vi e a ritroso rifacendo lo stesso
percorso si ricongiunge alla Crocetta con il confine provinciale.
Continua verso est fino a raggiungere la ferrovia Roma-Napoli in
località Colle dei Marchigiani in comune di Cisterna di Latina e
prosegue lungo la stessa in direzione sud-est fino all’incrocio con
il fosso di Cisterna.
Risale lungo il fosso di Cisterna in direzione nord sino
all’incrocio con la strada Cisterna-Cori, segue tale strada in
direzione nord-est sino all’incrocio con il confine del territorio
del comune di Cori in località Ponte Teppia dal quale, proseguendo
lungo il confine del territorio del comune di Cori, dapprima in
direzione sud, poi sud-est, quindi verso nord e nord-ovest raggiunge
il confine provinciale in prossimità della strada Giulianello-Artena.
Segue il confine provinciale in direzione ovest sino a raggiungere
il confine comunale tra i comuni di Artena e Lariano nei pressi
della Fontana Mastrangelo. Prosegue poi, lungo i confini comunali di
Lariano, Rocca di Papa, Rocca Priora sino alla località Colle di
Fuori.
Procede, quindi, verso nord sulla strada Valle dei Gocchi, dalla
quale prosegue lungo il confine del territorio comunale di Zagarolo,
dapprima in direzione nord-est, poi in direzione nord-ovest, quindi,
in località Corzanello, in direzione sud sino alla località Casella.
Da tale località lascia il confine del comune di Zagarolo per
discendere verso sud-ovest sulla via dell’Acquafelice sino al ponte
di Pantano dove si raccorda con la via Casilina al km 21,000.
Percorre la via Casilina in direzione Roma sino a raggiungere il
G.R.A.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Frascati”, devono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di: 10,50% vol.
Tuttavia, solo in annate eccezionalmente sfavorevoli, su
autorizzazione del Ministero per le politiche agricole e forestali,
sentito il parere tecnico dell’Assessorato all’agricoltura della
regione Lazio, tale titolo alcolometrico volumico naturale minimo
potrà essere ridotto a:
10,00% vol.
Le uve destinate alla produzione della tipologia “Frascati
superiore” e “Frascati Cannellino” devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,00% vol.
La zona di spumantizzazione comprende l’intero territorio della
provincia di Roma.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a DOC
“Frascati spumante” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di
10,00% vol.
Tali uve non potranno essere in alcun caso destinate alla produzione
delle altre tipologie della DOC “Frascati”.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e
costanti atte a conferire al vino le proprie caratteristiche
Art 6
Il vino a DOC “Frascati” all’atto dell’immissione
al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Frascati:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: tipo secco: asciutto o abboccato o amabile, sapido, fine,
vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
zuccheri riduttori:
tipo secco massimo: 6,00 g/l;
tipo abboccato massimo: 18,00 g/l;
tipo amabile minimo: 35,00 g/l
acidità totale minimo: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Frascati superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: secco vinoso, caratteristico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Frascati Cannellino:
colore: giallo paglierino intenso con riflessi dorati;
profumo: caratteristico che ricorda la frutta matura;
sapore: dolce, tipico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
zuccheri residui minimo: 45,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Frascati spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino chiaro, limpido;
profumo: fine e caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori:
tipo extra brut massimo 6,00 g/l;
tipi brut massimo 12,00 g/l;
tipo extra dry massimo 18,00 g/l;
tipo dry massimo 35,00 g/l.
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste, anche su
proposta delle categorie interessate, di modificare, con proprio
decreto, i limiti relativi all’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino a DOC
“Frascati”, vengono utilizzati contenitori di legno, il vino
medesimo può presentare lieve sentore o percezione di legno.
Art 7
Alla DOC “Frascati” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
riserva, fine, selezionato e similari.
Per le tipologie “tranquillo” è obbligatorio riportare in etichetta
le locuzioni:
secco, abboccato e amabile.
rispettivamente per i tipi di vino con tali caratteristiche e, sono
permesse le locuzioni:
secco, abboccato e amabile.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a DOC
“Frascati” può figurare l’annata di produzione delle uve.
Tale indicazione è tuttavia obbligatoria per la tipologia
“superiore”.
Art 8
I contenitori, esclusivamente di vetro, in cui viene confezionato il
vino a DOC “Frascati” per la commercializzazione, debbono essere di
capacità consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra
0,187 e 1,500 litri, chiuse con tappo di sughero e materiale inerte
ammesso dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
E’ ammesso l’uso del tappo a vite esclusivamente per i recipienti di
vetro di capacità compresa tra 0,187 e 0,250 litro.
Non è consentito l’imbottigliamento in recipienti di capacità
superiore a litri 1,500.
E’ consentito l’uso del fisco di paglia o similpaglia con capacità
fino a litri 1,500, chiuso con tappo di sughero.
In deroga a quanto sopra è consentito, per un periodo di quattro
anni, a far data dall’entrata in vigore del presente disciplinare,
di condizionare il vino a DOC “Frascati”, con esclusione delle
tipologie “Frascati superiore e Frascati Cannellino e Frascati
spumante”, in recipienti di capacità compresa tra 1,000 e 2,000
litri chiusi con tappo a vite.
Le bottiglie, conformi alle norme vigente di legge, debbono essere,
anche per quanto riguarda l’abbigliamento consone ai tradizionali
caratteri di un vino di pregio.
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