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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
FRASCATI
D.O.C.

FRASCATI
D.O.C.
D.D. 26/Aprile/2005


Art 1
 La denominazione di origine controllata “Frascati”, anche nelle tipologie “superiore” e “spumante”è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La DOC “Frascati” può essere accompagnata dalla menzione tradizionale “cannellino” purché risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art 2
Il vino a DOC “Frascati” anche nelle tipologie “spumante” e “superiore”deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Malvasia bianca di Candia minimo 50%;
Trebbiano toscano dal 10 al 20%;
Malvasia del Lazio (puntinata) dal 10 al 40%;
possono concorrere alla produzione di detto vino da sole o congiuntamente, anche le uve delle varietà di vitigno:
Greco, Trebbiano giallo, Bellone e Bombino bianco, fino ad un massimo del 30%, in tale ambito le altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15%.
Sono esclusi altri vitigni aromatici.
La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all’albo dei vigneti, della DOC “Frascati”, deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.
E’ consentito che, in ambito aziendale, la base ampelografica possa essere adeguata parzialmente purché tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella stabilita dal presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all’albo dei vigneti della DOC “Frascati”, potranno usufruire della denominazione di origine medesima.
Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti, di cui al comma precedente, saranno cancellati d’ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui al presente articolo, comma 1, del disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell’Assessorato agricoltura della regione Lazio.

Art 3
 La zona di produzione delle uve destinate alla vinificazione del vino a DOC “Frascati” comprende il comprensorio già delimitato con D.M. 2/Maggio/1933. Nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell’art 1 del DPR 12/luglio/1963 n. 930.
Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di :
Frascati Grottaferrata Monteporzio Catone
ed in parte quelli di:
Roma Montecompatri
in provincia di Roma.
Tale zona è così delimitata:
sulla via Casilina, appena superato il km 21,000 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell’isola amministrativa del comune di Colonna.
Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna e Roma fino a raggiungere la strada Colonna-Frascati in oprossimità del km 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monteporzio Catone (località Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del Casello dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all’altezza di Colle dell’Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il km 2,000 sulla via Anagnina.
Dal km 2,000 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il km 12,800 della via Tuscolana strada statale n 215, segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a ponte Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina strada statale n 6 in prossimità di Torre Nova.
Seguendo quindi la Casilina verso est giunge, appena superato il km 21,000, al ponte di Pantano, da dove è iniziata la delimitazione.
Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell’isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del km 2,000 della via dei Laghi strada statale n 217 e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano ricchi di potassio, di fosforo, di microelementi, poveri di azoto e di calcio, sciolti, permeabili, asciutti, ma non aridi
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e dei vini.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura
Per i nuovi impianti, il numero di ceppi è fissato in 3.000 per ettaro, non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola..
La produzione di uva ammessa per la vinificazione del vino a DOC “Frascati” e “, in coltura specializzata, non deve essere superiore a:
Frascati 14,00 tonnellate/ettaro
Frascati spumante 14,00 tonnellate/ettaro
Frascati superiore 13,00 tonnellate/ettaro
Frascati Cannellino 13,00 tonnellate/ettaro
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite massimo.
La resa massima dell’uva in vino non dovrà essere superiore al 70%
Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle situazioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione e/o utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell’Agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve delimitata dall’art 3.
Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all’urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato.
Partendo dal confine tra Montecompatri e Monteporzio Catone alla quota 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato Monte Dotto ad ovest ed attraversato viale Antonino, risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendolo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge verso nord-est la strada Maremmana 3° strada statale n 216 al km 5,800 circa dal centro urbano, segue quindi tale strada fino alla strada statale Maremmana 3° e poi lungo quest’ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est, raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500.
Prosegue per quest’ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (quota 344). Da fontana Laura segue, verso ovest, una retta immaginaria, tesa tra la quota 344 e la quota 461 (MonteDotto), fino ad incrociare la strada per Casa Brandolini; prosegue poi su tale strada verso nord ed a Casa Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a quota 300 da dove è iniziata la delimitazione.
(D.D. 28/Ottobre/1996)Le operazioni di imbottigliamento dei vini a DOC “Frascati” devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui all’art 3 del presente disciplinare di produzione.
Tuttavia, tenuto conto delle particolari condizioni di tradizionalità, tali operazioni sono consentite, e previa autorizzazione del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste e del Comitato nazionale per la tutela delle denominazione di origine dei vini e previa istruttoria da parte della regione Lazio, in cantine ubicate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione della DOC “Castelli Romani” qui di seguito riportata a condizione che dimostrino di aver effettuato le suddette operazioni da almeno cinque anni continuativamente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Detta zona comprende:
in provincia di Roma,
Albano Laziale Ariccia Castel Gandolfo Ciampino
Colonna Frascati Genzano di Roma Grottaferrata
Lanuvio Lariano Marino Monte Porzio Catone
Nemi Rocca di Papa Rocca Priora Velletri
Zagarolo San Cesareo
E parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni:
Ardea Artena Montecompatri Pomezia
Roma
In provincia di Latina:
l’intero territorio amministrativo del comune di:
Cori
E parte dei territori amministrativi dei comuni di:
Cisterna di Latina Aprilia.
La delimitazione della zona stessa viene di seguito descritta:
partendo in senso antiorario, in comune di Roma dall’incrocio della via Casilina con il G.R.A., segue in direzione sud-ovest il percorso di quest’ultimo sino all’incrocio con la via Laurentina, deviando verso sud segue la via Laurentina sino al punto di incrocio (km 28,50 circa) di quest’ultima con la strada statale n. 148 Pontina in comune di Ardea e prosegue verso sud-est costeggiando la medesima sino al punto di incrocio con la via Nettunense dal quale, seguendo la stesa via Nettunense, in direzione nord raggiunge il confine provinciale Roma-Latina che segue verso sud sino al ponte Guardapassi in comune di Aprilia.
La linea di delimitazione segue il confine verso sud sino ad incrociare il fosso Leschione che percorre verso sud fino alla confluenza con il fosso di Carano risalendo verso est sino al confine della provincia di Latina e Roma.
Continua in direttrice est lungo il confine provinciale sino a raggiungere il fosso della Crocetta, segue verso sud lungo la strada provinciale che costeggia il sopraccitato fosso e lungo la stessa scavalca la strada statale n. 148, circoscrive il perimetro dell’impianto enologico Co.Pro.Vi e a ritroso rifacendo lo stesso percorso si ricongiunge alla Crocetta con il confine provinciale. Continua verso est fino a raggiungere la ferrovia Roma-Napoli in località Colle dei Marchigiani in comune di Cisterna di Latina e prosegue lungo la stessa in direzione sud-est fino all’incrocio con il fosso di Cisterna.
Risale lungo il fosso di Cisterna in direzione nord sino all’incrocio con la strada Cisterna-Cori, segue tale strada in direzione nord-est sino all’incrocio con il confine del territorio del comune di Cori in località Ponte Teppia dal quale, proseguendo lungo il confine del territorio del comune di Cori, dapprima in direzione sud, poi sud-est, quindi verso nord e nord-ovest raggiunge il confine provinciale in prossimità della strada Giulianello-Artena.
Segue il confine provinciale in direzione ovest sino a raggiungere il confine comunale tra i comuni di Artena e Lariano nei pressi della Fontana Mastrangelo. Prosegue poi, lungo i confini comunali di Lariano, Rocca di Papa, Rocca Priora sino alla località Colle di Fuori.
Procede, quindi, verso nord sulla strada Valle dei Gocchi, dalla quale prosegue lungo il confine del territorio comunale di Zagarolo, dapprima in direzione nord-est, poi in direzione nord-ovest, quindi, in località Corzanello, in direzione sud sino alla località Casella. Da tale località lascia il confine del comune di Zagarolo per discendere verso sud-ovest sulla via dell’Acquafelice sino al ponte di Pantano dove si raccorda con la via Casilina al km 21,000. Percorre la via Casilina in direzione Roma sino a raggiungere il G.R.A.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Frascati”, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,50% vol.
Tuttavia, solo in annate eccezionalmente sfavorevoli, su autorizzazione del Ministero per le politiche agricole e forestali, sentito il parere tecnico dell’Assessorato all’agricoltura della regione Lazio, tale titolo alcolometrico volumico naturale minimo potrà essere ridotto a:
10,00% vol.
Le uve destinate alla produzione della tipologia “Frascati superiore” e “Frascati Cannellino” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,00% vol.
La zona di spumantizzazione comprende l’intero territorio della provincia di Roma.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a DOC “Frascati spumante” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
10,00% vol.
Tali uve non potranno essere in alcun caso destinate alla produzione delle altre tipologie della DOC “Frascati”.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire al vino le proprie caratteristiche

Art 6
 Il vino a DOC “Frascati” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Frascati:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: tipo secco: asciutto o abboccato o amabile, sapido, fine, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
zuccheri riduttori:
tipo secco massimo: 6,00 g/l;
tipo abboccato massimo: 18,00 g/l;
tipo amabile minimo: 35,00 g/l
acidità totale minimo: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Frascati superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: secco vinoso, caratteristico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Frascati Cannellino:
colore: giallo paglierino intenso con riflessi dorati;
profumo: caratteristico che ricorda la frutta matura;
sapore: dolce, tipico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
zuccheri residui minimo: 45,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Frascati spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino chiaro, limpido;
profumo: fine e caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori:
tipo extra brut massimo 6,00 g/l;
tipi brut massimo 12,00 g/l;
tipo extra dry massimo 18,00 g/l;
tipo dry massimo 35,00 g/l.
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare, con proprio decreto, i limiti relativi all’acidità totale e l’estratto secco netto.
Qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino a DOC “Frascati”, vengono utilizzati contenitori di legno, il vino medesimo può presentare lieve sentore o percezione di legno.

Art 7
 Alla DOC “Frascati” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, fine, selezionato e similari.
Per le tipologie “tranquillo” è obbligatorio riportare in etichetta le locuzioni:
secco, abboccato e amabile.
rispettivamente per i tipi di vino con tali caratteristiche e, sono permesse le locuzioni:
secco, abboccato e amabile.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a DOC “Frascati” può figurare l’annata di produzione delle uve.

Tale indicazione è tuttavia obbligatoria per la tipologia “superiore”.

Art 8
I contenitori, esclusivamente di vetro, in cui viene confezionato il vino a DOC “Frascati” per la commercializzazione, debbono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 0,187 e 1,500 litri, chiuse con tappo di sughero e materiale inerte ammesso dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
E’ ammesso l’uso del tappo a vite esclusivamente per i recipienti di vetro di capacità compresa tra 0,187 e 0,250 litro.
Non è consentito l’imbottigliamento in recipienti di capacità superiore a litri 1,500.
E’ consentito l’uso del fisco di paglia o similpaglia con capacità fino a litri 1,500, chiuso con tappo di sughero.
In deroga a quanto sopra è consentito, per un periodo di quattro anni, a far data dall’entrata in vigore del presente disciplinare, di condizionare il vino a DOC “Frascati”, con esclusione delle tipologie “Frascati superiore e Frascati Cannellino e Frascati spumante”, in recipienti di capacità compresa tra 1,000 e 2,000 litri chiusi con tappo a vite.
Le bottiglie, conformi alle norme vigente di legge, debbono essere, anche per quanto riguarda l’abbigliamento consone ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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