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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
DPR 1 settembre 1972.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino
"Freisa d'Asti"
ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Freisa d'Asti" e'
riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Freisa d'Asti" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno Freisa.
Articolo 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione
comprendente il territorio collinare della provincia di
Asti, esclusi pertanto i territori comunali di Cellarengo
d'Asti e di Villanova d'Asti.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Freisa d'Asti devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve
e al vino derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui
terreni siano di natura argillosocalcarea ed
argilloso-sabbiosa
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura
specializzata non dovrà superare i 95 q.li. Di tale
produzione le uve destinate alla vinificazione del vino di
cui all'art. 1 non dovranno superare gli 80 q.li per ettaro
ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte
attraverso una accurata cernita.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70 %.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono
venire effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano
effettuate nell'intero territorio delle province di Asti,
Alessandria, Cuneo e Torino.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino " Freisa d'Asti " una gradazione alcolica complessiva
minima naturale di gradi 10,50.
Sono consentite eventuali correzioni con mosti, anche
parzialmente concentrati, ottenuti con uve del vitigno
Freisa prodotte nella zona delimitata nel precedente art. 3,
anche in vigneti non iscritti all'albo previsto dall'art. 10
del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, purché l'aumento di
volume corrisponda, come massimo, al 15% calcolato come
mosto non concentrato.
Articolo 6.
Il vino "Freisa d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche.
colore: rosso granato a cerasuolo piuttosto chiaro, con
tendenza a leggero arancione quando il vino invecchia;
odore: caratteristico delicato di lampone e di rosa;
sapore: amabile, fresco con sottofondo assai gradevole di
lampone.
Nel tipo secco e con breve invecchiamento, delicatamente
morbido;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima complessiva: 5,5 per mille (1);
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
E' in facoltà del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste,
con proprio decreto, di modificare i limiti minimi per
l'acidità totale e l'estratto secco.
Articolo 7.
Il vino "Freisa d'Asti", ottenuto da uve che abbiano una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi
11,50, qualora venga invecchiato fino al 1 novembre
dell'anno successivo a quello di vendemmia, può portare in
etichetta la specificazione aggiuntiva di "superiore".
Articolo 8.
La denominazione di origine controllata "Freisa d'Asti" può
essere utilizzata per designare i vini "spumante naturale" e
"frizzante naturale" ottenuti mediante rifermentazione dello
zucchero naturale residuato nel vino amabile o dolce,
conservato secondo pratiche enologiche di filtrazione
ripetuta e/o refrigerazione.
La preparazione dei vini di cui al precedente comma deve
avvenire entro il territorio indicato per le operazioni di
vinificazione all'art. 5 del presente disciplinare.
Articolo 9.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella
prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino
"Freisa d'Asti" può figurare l'indicazione dell'annata di
produzione purché veritiera e documentabile.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, frazioni,
aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Articolo 10.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Freisa d'Asti" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, e' punito a norma dell'art. 28
del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.
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