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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
Decreto del presidente della Repubblica del 20 settembre
1973.
Denominazione di origine controllata del vino
"Freisa di Chieri"
Articolo l.
La denominazione di origine controllata "Freisa di Chieri" è
riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Freisa di Chieri" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno Freisa.
Articolo 3.
Il vino "Freisa di Chieri" deve essere ottenuto dalle uve
del vitigno Freisa prodotto esclusivamente nel territorio
dei comuni di: Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese,
Pavarolo, Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Mombello
Torinese, Andezeno, Arignano, Moriondo Torinese, Marzentino
e Riva presso Chieri.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vino "Freisa di Chieri" devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari, in
buona esposizione, in terreni preferibilmente di medio
impasto calcareo-argilosi, con esclusione di quelli di
fondovalle, pianeggianti o tendenzialmente umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura
specializzata non dovrà superare gli 80 q.li. A detto
limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle
uve purché la produzione non superi dei 20% il limite
medesimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere
superiore al 70%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della
zona di produzione delimitata ne[l'articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate nell'intero territorio delle province di Torino,
Asti e Cuneo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, comprese quelle che
riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabile a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Freisa di Chieri" una gradazione alcolica complessiva
minima naturale di gradi 10,5.
Sono consentite eventuali correzioni con mosti, anche
parzialmente concentrati, ottenuti con uve dei vitigno
Freisa prodotte nella zona delimitata nel precedente
articolo 3, anche i vigneti non iscritti all'albo previsto
dall'articolo 10 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930, purché
l'aumento di volume corrisponda, come massimo, al 15%
calcolato come mosto non concentrato.
Articolo 6.
Il vino "Freisa di Chieri" può essere preparato nel tipo
secco o nel tipo amabile; all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Freisa secco:
- colore: rosso rubino non troppo intenso;
- odore: fine che ricorda quello del lampone e
della viola;
- sapore: asciutto, acidulo che con l'invecchiamento diventa
più delicato;
- gradazione alcolica complessiva minima: 11 gradi;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille
Freisa amabile:
- colore: rosso rubino non troppo intenso;
- odore: delicato che ricorda lontanamente il lampone;
- sapore: amabile, aromatico;
- gradazione alcolica complessiva minima: 7 gradi di alcol
svolto; complessivo 11;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
E’ facoltà del ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidità totale e l’estratto secco netto.
Articolo 7.
Il vino "Freisa di Chieri" ottenuto da uve che abbiano una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,5,
qualora venga invecchiato fino al 1° novembre dell’anno
successivo a quello della vendemmia, può portare in
etichetta la specificazione aggiuntiva "superiore".
Articolo 8.
La denominazione di origine controllata "Freisa di Chieri"
può essere utilizzata per designare i vini "spumante" e
"frizzante" ottenuti mediante rifermentazione degli zuccheri
naturali residuati nel vino amabile o dolce, conservato
secondo le pratiche enologiche di filtrazione ripetuta e/o
refrigerazione.
La preparazione dei vini di cui al precedente comma deve
avvenire entro il territorio indicato per le operazioni di
vinificazione all’articolo 5 del precedente disciplinare.
Articolo 9.
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quella prevista nel presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine",
"scelto", "selezionato" e similari.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino
"Freisa di Chieri" può figurare l'indicazione dell'annata di
produzione purché veritiera e documentabile.
E’ tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E’ consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel
precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto.
Articolo 10.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Freisa di Chieri" vini che non rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, è punito a norma dell'articolo
28 dei Dpr 12 luglio 1963, n. 930.
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