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Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Friuli-Annia»
è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che
rispondono ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Friuli-Annia»
può essere utilizzata unitamente al nome di vitigno.
Sono previste anche le tipologie frizzante e
spumante.
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli-Annia»,
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Merlot
Cabernet franc
Cabernet Sauvignon
Refosco dal peduncolo rosso
Tocai friulano
Pinot bianco
Pinot grigio
Verduzzo friulano
Traminer aromatico
Sauvignon
Chardonnay
Malvasia (da Malvasia istriana)
è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti,
per almeno il 90%, dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, in
misura non superiore al 10%, anche uve di
corrispondente colore provenienti da vitigni
raccomandati ed autorizzati per la provincia di
Udine.
2. La denominazione «Friuli-Annia», seguita dalla
qualificazione «Rosato», è riservata al vino
proveniente dalle uve a bacca rossa previste al
comma 1 del presente articolo, ottenuto da una
spremitura soffice, con breve periodo di macerazione
sulle vinacce, al fine di assicurare al vino la
dovuta tonalità di colore.
3. La denominazione «Friuli-Annia» senza altre
specificazioni, è riservata ai vini «Bianco» e
«Rosso» ottenuti da uve e mosti provenienti da
vigneti composti nell'ambito aziendale da una o
piùvarietà tra i vitigni di cui al presente
articolo, con esclusione di quelli a bacca
aromatica.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Friuli«Annia»,
devono essere prodotte nella zona di produzione che
comprende, in tutto, il territorio comunale di
Carlino, San Giorgio di Nogaro, Marano Lagunare,
Torviscosa, Castions di Strada, Porpetto,
Bagnaria Arsa e Muzzana del Turgnano in provincia di
Udine.
Art. 4.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione di vini, di cui all'art.
2, devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a dare alle uve ed ai vini le
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini
dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti
ubicati in terreni di natura prevalentemente
sabbiosoargillosa, mentre sono da escludere quelli
siti in terreni umidi o freschi di risorgiva.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e comunque atti a non modificare
le caratteristiche delle uve, del mosto e del vino.
2. I nuovi impianti ed i reimpianti devono essere
realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non
potranno produrre mediamente più di chilogrammi 4 di
uva per ceppo.
È vietala ogni pratica di forzatura; è ammessa
l'irrigazione di soccorso non più di due volte
l'anno.
3. La resa massima di uva per la produzione dei vini
«Friuli-Annia» non deve essere superiore, per ettaro
di coltura spedalizzata, a t 12 per ettaro per tutte
le uve prodotte.
Tali rese devono comunque determinare un
quantitativo di vino per ettaro atto all'immissione
al consumo non superiore ad ettolitri 84.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la
resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve
essere calcolata rispetto alla specializzata, in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalla
vite.
4. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata,
attraverso un’ accurata cernita delle uve, purché la
produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
5. Qualora si superi detto limite, tutto il prodotto
decade dal diritto alla denominazione di origine
controllata.
6. La regione Friuli-Venezia Giulia, sentite le
organizzazioni di categoria interessate di anno in
anno prima della vendemmia, tenuto conto delle
condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire
un limite massimo di produzione di uva per ettaro
avente diritto alla denominazione di origine
controllala inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare, dandone immediata comunicazione al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali ed al Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini.
Art. 5.
1. Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare ai vini «Friuli-Annia» un
titoloalcolometrico volumico naturale minimo di
almeno il 10% per tutte le restanti tipologie.
2. La resa massima dell'uva in vino non deve essere
superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa
uva-vino superi detto limite, ma non il 75%,
l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine controllata «Friuli-Annia». Qualora la resa
uva-vino superi il 75%, decade il diritto alla
denominazione di origine controllala per tutta la
partita.
Art. 6
1. Le operazioni di vinificazione e spumantizzazione
devono essere effettuate nell'interno della zona di
produzione delimitata nel precedente art.3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali
dì vinificazione, é consentito che tali operazioni
siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio
della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche
e l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle
norme comunitarie e nazionali, ferme restando le
rese di vino di cui al precedente art.5.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini a
denominazione di origine controllata «Friuli-Annia»,
è consentito l'uso di piccole botti di legno.
4. È consentita la produzione di vino spumante
bianco di qualità prodotto nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3 a condizione:
A) che la cuvée sia ottenuta da uvaggio o taglio di
uve, mosti o vini derivati dalle varietà Chardonnay
e/o Pinot bianco, nonché dalle altre uve bianche di
cui all'art. 2 nel limite massimo del 10%;
B) che il titolo alcolometrico volumico naturale
minimo della cuvée non sia inferiore al 9%;
C) che sia posto in commercio nei tipi brut o demi
sec.
Art.7.
I vini a denominazione di origine controllala «Friuli-Annia»
all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Bianco:
colore: giallo paglierino più o
meno carico;
odore: gradevole, fine;
sapore: armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco minimo: 15 per mille;
è prevista la tipologia frizzante.
Rosato:
colore: rosato tendente al cerasuolo
tenue;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
tjtolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
è prevista la tipologia frizzante.
Rosso:
colore: rosso rubino anche granato;
odore: gradevole, vinoso;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Merlot:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet franc
colore: rosso rubino intenso;
odore: tipico, erbaceo;
sapore: leggermente erbaceo, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso talvolta
granato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: gradevole, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Refosco dal peduncolo
rosso:
colore: rosso rubino con riflessi
violacei;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Tocai friulano:
colore: paglierino talvolta tendente al
citrino;
odore: delicato, gradevole;
sapore; armonico, caratteristico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima; 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo; 14 per mille.
Pinot bianco:
colore: da giallo paglierino chiaro,
tendente al giallo dorato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fine, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
è prevista la tipologia Frizzante.
Pinot grigio:
colore: giallo dorato talvolta ramato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, oppure amabile-dolce, lievemente
tannico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo; 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
è prevista la tipologia Frizzante.
Sauvignon:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, leggermente aromatico,
caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Chardonnay:
colore: paglierino chiaro talvolta con
sfumature verdognole;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: secco, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo:11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco petto minimo: 15 per mille;
è prevista la tipologia Frizzante.
Malvasia:
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi
verdognoli;
odore: gradevole, fine;
sapore: asciutto, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
è prevista la tipologia Frizzante.
Spumante:
colore: paglierino chiaro, brillante;
odore: caratteristico, fruttalo;
sapore: di corpo, morbido, fine, brut o demi sec;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
È facoltà del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali e del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti
minimi sopra indicati per l'acidità totale e per
l'estratto secco netto.
Art. 8.
1. I vini bianchi «Friuli-Annia»: Pinot bianco,
Chardonnay, Verduzzo, Malvasia ed il Friuli-Annia
Rosato, possono essere elaborati nella tipologia
frizzante purché l'anidride carbonica sia ottenuta
esclusivamente da fermentazione naturale in
recipiente chiuso. Tali vini devono essere
presentati al consumo finale con residuo zuccherino
espresso in grammi/litro non superiore a 12 per
tutte le varietà.
2. I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale del
12% e siano denunciati alla vendemmia come tali, e
che all'atto del consumo abbiano un titolo
alcolometrico volumico totale minimo almeno del 13%,
possono essere designati e presentati con la
menzione «Riserva», qualora siano stati invecchiati
per almeno due anni, di cui 12 mesi in legno, a
decorrere dall’11 novembre dell'annata di vendemmia.
Art. 9.
1. Alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione
diversa da quelle espressamente previste dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi
gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato,
vecchio» e simili.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati, purché non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
2. Nella designazione dei vini «Friuli-Annia», il
nome del vitigno deve figurare in etichetta con
caratteri di dimensioni non superiori a quelli
utilizzati per la denominazione di origine.
Per i vini «Friuli-Annia» nelle tipologie frizzante
e spumante, deve essere dichiarata la loro natura
merceologica.
3. La tipologia contraddistinta dalla menzione
«Riserva» deve essere presentata al consumo diretto
in recipienti di vetro di capienza con superiore a
litri 5.
4. L’indicazione dell'annata di raccolta delle uve é
obbligatoria per i vini designati come «Riserva» ed
é facoltativa per tutti i restanti vini.
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