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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
FRIULI-ANNIA
DOC

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRIULI-ANNIA»


Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Friuli-Annia» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Friuli-Annia» può essere utilizzata unitamente al nome di vitigno.
Sono previste anche le tipologie frizzante e spumante.
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli-Annia», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Merlot
Cabernet franc
Cabernet Sauvignon
Refosco dal peduncolo rosso
Tocai friulano
Pinot bianco
Pinot grigio
Verduzzo friulano
Traminer aromatico
Sauvignon
Chardonnay
Malvasia (da Malvasia istriana)
è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti, per almeno il 90%, dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, in misura non superiore al 10%, anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni raccomandati ed autorizzati per la provincia di Udine.
2. La denominazione «Friuli-Annia», seguita dalla qualificazione «Rosato», è riservata al vino proveniente dalle uve a bacca rossa previste al comma 1 del presente articolo, ottenuto da una spremitura soffice, con breve periodo di macerazione sulle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.
3. La denominazione «Friuli-Annia» senza altre specificazioni, è riservata ai vini «Bianco» e «Rosso» ottenuti da uve e mosti provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da una o piùvarietà tra i vitigni di cui al presente articolo, con esclusione di quelli a bacca aromatica.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli«Annia», devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende, in tutto, il territorio comunale di Carlino, San Giorgio di Nogaro, Marano Lagunare, Torviscosa, Castions di Strada, Porpetto,
Bagnaria Arsa e Muzzana del Turgnano in provincia di Udine.
Art. 4.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini, di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a dare alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbiosoargillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi di risorgiva.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, del mosto e del vino.
2. I nuovi impianti ed i reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di chilogrammi 4 di uva per ceppo.
È vietala ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso non più di due volte l'anno.
3. La resa massima di uva per la produzione dei vini «Friuli-Annia» non deve essere superiore, per ettaro di coltura spedalizzata, a t 12 per ettaro per tutte le uve prodotte.
Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto all'immissione al consumo non superiore ad ettolitri 84.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
4. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un’ accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
5. Qualora si superi detto limite, tutto il prodotto decade dal diritto alla denominazione di origine controllata.
6. La regione Friuli-Venezia Giulia, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllala inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Art. 5.

1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli-Annia» un titoloalcolometrico volumico naturale minimo di almeno il 10% per tutte le restanti tipologie.
2. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli-Annia». Qualora la resa uva-vino superi il 75%, decade il diritto alla denominazione di origine controllala per tutta la partita.
Art. 6
1. Le operazioni di vinificazione e spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali dì vinificazione, é consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese di vino di cui al precedente art.5.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli-Annia», è consentito l'uso di piccole botti di legno.
4. È consentita la produzione di vino spumante bianco di qualità prodotto nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 a condizione:
A) che la cuvée sia ottenuta da uvaggio o taglio di uve, mosti o vini derivati dalle varietà Chardonnay e/o Pinot bianco, nonché dalle altre uve bianche di cui all'art. 2 nel limite massimo del 10%;
B) che il titolo alcolometrico volumico naturale minimo della cuvée non sia inferiore al 9%;
C) che sia posto in commercio nei tipi brut o demi sec.
Art.7.
I vini a denominazione di origine controllala «Friuli-Annia» all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: gradevole, fine;
sapore: armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco minimo: 15 per mille;
è prevista la tipologia frizzante.
Rosato:
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
tjtolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
è prevista la tipologia frizzante.
Rosso:
colore: rosso rubino anche granato;
odore: gradevole, vinoso;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Merlot:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet franc
colore: rosso rubino intenso;
odore: tipico, erbaceo;
sapore: leggermente erbaceo, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso talvolta granato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: gradevole, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Tocai friulano:
colore: paglierino talvolta tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole;
sapore; armonico, caratteristico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima; 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo; 14 per mille.
Pinot bianco:
colore: da giallo paglierino chiaro, tendente al giallo dorato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fine, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
è prevista la tipologia Frizzante.
Pinot grigio:
colore: giallo dorato talvolta ramato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, oppure amabile-dolce, lievemente tannico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo; 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
è prevista la tipologia Frizzante.
Sauvignon:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Chardonnay:
colore: paglierino chiaro talvolta con sfumature verdognole;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: secco, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo:11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco petto minimo: 15 per mille;
è prevista la tipologia Frizzante.
Malvasia:
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
odore: gradevole, fine;
sapore: asciutto, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
è prevista la tipologia Frizzante.
Spumante:
colore: paglierino chiaro, brillante;
odore: caratteristico, fruttalo;
sapore: di corpo, morbido, fine, brut o demi sec;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto secco netto.
Art. 8.
1. I vini bianchi «Friuli-Annia»: Pinot bianco, Chardonnay, Verduzzo, Malvasia ed il Friuli-Annia Rosato, possono essere elaborati nella tipologia frizzante purché l'anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso. Tali vini devono essere presentati al consumo finale con residuo zuccherino espresso in grammi/litro non superiore a 12 per tutte le varietà.
2. I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12% e siano denunciati alla vendemmia come tali, e che all'atto del consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno del 13%, possono essere designati e presentati con la menzione «Riserva», qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, di cui 12 mesi in legno, a decorrere dall’11 novembre dell'annata di vendemmia.
Art. 9.
1. Alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione
diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato, vecchio» e simili.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
2. Nella designazione dei vini «Friuli-Annia», il nome del vitigno deve figurare in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.
Per i vini «Friuli-Annia» nelle tipologie frizzante e spumante, deve essere dichiarata la loro natura merceologica.
3. La tipologia contraddistinta dalla menzione «Riserva» deve essere presentata al consumo diretto in recipienti di vetro di capienza con superiore a litri 5.
4. L’indicazione dell'annata di raccolta delle uve é obbligatoria per i vini designati come «Riserva» ed é facoltativa per tutti i restanti vini.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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