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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
FRIULI-AQUILEIA
DOC |
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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «FRIULI» AQUILEIA |
Art. 1
La denominazione di origine controllata «Friuli»
accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione
Aquileia («Friuli» Aquileia), è riservata ai vini
della omonima zona di produzione di cui al
successivo art. 3, che rispondono alle condizioni e
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine
controllata «Friuli» Aquileia con le seguenti
specificazioni di vitigno:
Merlot;
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Refosco dal peduncolo rosso;
Tocai friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling da Riesling Renano;
Sauvignon;
Traminer aromatico;
Chardonnay;
Verduzzo friulano;
Malvasia istriana;
Muller Thurgau;
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per
almeno il 90% dai corrispondenti vitigni. Possono
concorrere alla produzione di detti vini anche le
uve dei vitigni sopra indicati purché a bacca di
colore analogo e presenti nei vigneti Ìn misura non
superiore
al 10%.
La specificazione Cabernet è riservata ai vini
ottenuti da uve e mosti provenienti, congiuntamente
e disgiuntamente dai vitigni Cabernet franc e
Cabernet Sauvignon.
Per la produzione del vino Refosco dal peduncolo
rosso possono concorrere, nell'ambito del 10%, anche
le uve provenienti dal vitigno Refosco nostrano.
La denominazione di origine controllata «Friuli»
Aquileia, seguita dalla specificazione «Bianco» è
riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini
provenienti dai vigneti composti da una o più
varietà tra i vitigni di cui al presente articolo.
La denominazione di origine controllata «Friuli
Aquileia», seguita dalla specificazione «Rosso» è
riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini
provenienti da vigneti composti da una o più varietà
tra i vitigni a bacca rossa di cui al presente
articolo.
La denominazione di origine controllata «Friuli»
Aquileia, seguita dalla specificazione «Rosato», è
riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dal
vitigno Merlot.
Art. 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione che comprende in tutto il territorio
comunale di Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli,
Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda,
Campolongo al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli,
Visco e San Vito al Torre ed in parte il territorio
comunale di Santa Maria La Longa, Palmanova, Terzo
di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano
Udinese e Gonars.
Tale zona è cosi delimitata: dalla foce del canale
Anfora, il limite risale lungo questi per seguire
poi all'ansa, in prossimità di C. Trebano, l'argine
che in direzione nord-ovest passa ad est delle C.se
Salmastro all'altezza delle quali supera il
collettore e segue la strada verso est per breve
tratto fino ad
incrociare quella che in direzione nord porta alle
C.se Baiana, prosegue per tale strada fino ad
incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia
e lo segue verso nord-est fino ad incrociare quello
di Cervignano del Friuli, quindi prosegue lungo
quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Aussa
prima ed il canale Banduzzi poi fino ad incontrare
il confine comunale di Bagnarla Arsa (loc. Tre
Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e
poi in direzione nord fino al P.te della Portella;
segue quindi la strada per Bagnaria Arsa, attraversa
il centro abitato e prosegue per quella che conduce
ad Ontagnano fino ad incontrare l'autostrada
Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa fino ad
incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord
lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia;
raggiunge la strada statale 352,che segue verso nord
attraversando i centri abitati di Merete di Capitolo
e Santa Maria La Longa ed a S. Stefano Udinese
prende la strada per Trivignano Udinese che
raggiunge, passando per Merlana e Melarolo.
A Trivignano Udinese segue la strada che verso est
porta a F. Torre (q. 45) e discende quindi verso sud
lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il
confine di provincia all'altezza di Nogaredo al
Torre e quindi verso sud, lungo il confine tra le
province di Udine e Gorizia, raggiunge prima la
costa e poi procedendo verso ovest la foce del
canale Anfora chiudendo la delimitazione.
Art.4.
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2
devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini
dell'iscrizione nell'albo previsto nell'art. 15
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i
vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente
sabbiosoargillosa,
mentre sono da escludere quelli siti in terreni
umidi o freschi, o di risorgiva.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è
ammessa l'irrigazione di soccorso per un massimo di
due volte l'anno.
La produzione massima per ettaro in coltura
specializzata dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata
«Friuli» Aquileia non deve essere superiore a ton.
13 di uva per i tipi: Tocai friulano, Pinot bianco,
Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Chardonnay,
Verduzzo
friulano, Malvasia istriana e Muller Thurgau; a ton.
12 per i tipi: Merlot, Cabernet, Cabernet franc,
Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso; a
ton. 10 per il tipo Traminer aromatico.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per
ettaro in vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto
all’effettiva superficie coperta dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Friuli»
Aquileia, devono essere riportati nei limiti di cui
sopra, purché la produzione globale non superi del
20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Friuli-Venezia Giulia con proprio
decreto, sentite le parti interessate, può
stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di
uva per ettaro avente diritto alla denominazione di
origine controllata «Friuli» Aquileia, dandone
immediata comunicazione al Ministero per le
politiche agricole
- Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed
alla Camera di commercio competente per territorio.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo del 9,5% per il Tocai friulano; 10,5% per il
Tocai friulano superiore; 10% per tutti gli altri
tipi;
11% per le tipologie facenti riferimento al nome di
vitigno qualificate «superiore».
Art.5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate all'interno
della zona di produzione di cui al precedente art.
3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali
di produzione, il Ministero per le politiche
agricole - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - può
consentire, su apposita domanda delle ditte
interessate, che le suddette operazioni di
vinificazione, oltre che nella zona di produzione di
cui all'art. 3, possono effettuarsi anche nei Comuni
limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di
trasformazione situati all'interno del territorio
regionale a condizione che le ditte medesime:
dimostrino di avere i terreni vitati iscritti
all'albo dei vigneti della zona di produzione della
denominazione di origine controllata «Friuli»
Aquileia e di aver eseguito le operazioni di
vinificazione delle uve fuori della zona stessa e
nell'ambito della denominazione sopra specificata,
prima dell'entrata in vigore del presente
disciplinare di produzione;
presentino richiesta motivata e corredata dal parere
degli organi tecnici della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica
degli impianti di vinificazione e sulla reale
possibilità delle aziende di vinificare le proprie
uve iscritte all'albo dei vigneti della
denominazione di origine
controllata «Friuli» Aquileia.
Le operazioni di spumantizzazione del tipo «Friuli»
Aquileia Chardonnay, ossia le pratiche enologiche
per la presa di spuma e per la stabilizzazione,
nonché le operazioni di imbottigliamento per tale
tipologia e le operazioni di elaborazione dei vini
frizzanti, devono essere effettuate nell'ambito del
territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere
superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non
il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata «Friuli»
Aquileia; se la resa uva/vino supera il 75%, decade
il diritto alla denominazione di origine controllata
per tutta la partita.
Per la trasformazione delle uve Merlot destinate
alla produzione del tipo Rosato deve attuarsi una
spremitura soffice con un breve periodo di
macerazione delle vinacce al fine di assicurare al
vino la dovuta tonalità di colore.
I vini a denominazione di origine controllata
«Friuli» Aquileia, nella varietà Chardonnay,
Malvasia istriana, Miìller Thurg au e Rosato possono
essere elaborati e commercializzati come vino
«frizzante» la cui anidride carbonica sia ottenuta
esclusivamente da fermentazione naturale in
recipiente chiuso.
Tali vini devono essere presentati al consumo finale
con residuo zuccherino, espresso in grammi litro non
superiore a 20.
È consentito elaborare nella tipologia «Novello» i
vini rossi nella denominazione di origine
controllata «Friuli» Aquileia.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata
«Friuli» Aquileia, all'atto dell'immissione al
consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Bianco:
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,5%
vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 150 g/l.
Rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato se
invecchiato;
odore: vinoso, intenso, fine;
sapore: asciutto, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%
vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
Novello:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo; 10,5%
vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
Rosato:
colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
odore: vinoso, intenso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno, vivace nel tipo
specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%
vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo; 15,0 g/l.
Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%
vol.;
acidità totale minima; 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
Cabernet:
colore: rosso rubino più o meno intenso con
sfumature violacee;
odore: vinoso, intenso, gradevole, erbaceo;
sapore: asciutto, armonico, fine, erbaceo
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%
vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l
Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico erbaceo, gradevole;
sapore: caratteristico erbaceo, fine, asciutto,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%
vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
Cabernet Sauvignon;
colore: rosso rubino con riflessi granati;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%
vol;
acidità totale minima: 4,5 g/I;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
Refoscolo dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino violaceo intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%
vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo; 18,0 g/l.
Tocai friulano:
colore: paglierino dorato chiaro tendente al
citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto
aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%
vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
Pinot bianco:
colore: da paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%
vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
Pinot grigio
colore: giallo dorato o ramato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%
vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
Riesling:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente acidulo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%
vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
Sauvignon:
colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%
vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
Traminer aromatico
colore: giallo paglierino intenso;
odore: con aroma specifico;
sapore: aromatico, pieno, robusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%
vol;
acidità totale minima; 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato chiaro o giallo
paglierino;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, oppure amabile o dolce nelle
specifiche tipologie, di corpo, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%
vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
Chardonnay:
colore: paglierino chiaro con sfumature
verdognole;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore; secco, vellutato, morbido, armonico, vivace
nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%
vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15.0 g/l.
Malvasia istriana:
colore: paglierino;
odore: gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, non molto in corpo,
vivace nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%
vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
Muller Thurgau:
colore: paglierino;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, armonico, vivace nel tipo
specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%
vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
La denominazione di origine controllala «Frinii»
Aquileia Chardonnav può essere utilizzata
perdesignare il tipo spumante che, all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
spuma: fine, vivace, persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco e gradevole;
titolo alcoloroetrico volumico totale minimo: 12%
vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
E’ in facoltà dei Ministero per le politiche
agricole - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi
sopra indicati per ciascun vino relativamente
all'acidità totale e all'estratto secco netto.
Art.7.
In sede di designazione, la specificazione «Aquileia»
deve essere indicata in etichetta immediatamente al
di sotto della menzione specifica tradizionale
«denominazione di origine controllata» e, pertanto,
non può essere interposta tra quest'ultima e la
denominazione «Friuli».
Nella designazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Friuli» Aquileia il nome del
vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione di origine.
Nella designazione dei vino spumante «Friuli»
Aquileia Chardonnay, deve figurare in etichetta il
termine «brut» o «secco» in conformità delle vigenti
norme di legge.
È vietato usare assieme alla denominazione «Friuli»
Aquileia qualsiasi qualificazione diversa da quelle
espressamente previste dal presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,
selezionato, vecchio e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o
marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività
agricola dell'imbottigliatore, quali «viticoltore»,
«fattoria», «podere», «cascina» ed altri termini
similari, sono consentite in osservanza delle
disposizioni U. E. e nazionali in materia.
È consentito, altresì, l'uso di indicazioni
geografiche e topono mastiche che facciano
riferimento a unità amministrative, frazioni, aree,
zone e località delle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi qualificato è
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto
ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie contenenti vini a denominazione di
origine controllata «Friuli» Aquileia deve figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un
titolo alcolometrico volumico minino naturale dell'
11,0% vol, che all'atto dell'immissione al consumo
abbiano un titolo alcolometrico volumico totale
minimo almeno del 12,0% vol, possono essere
designati e presentati con la menzione «riserva»,
qualora siano stati invecchiati per almeno due anni
in contenitori di legno o altro materiale, a
decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata
«Friuli» Aquileia, limitatamente ai vini rossi di
cui all'art. 2, possono essere designati e
presentati con il termine «novello», purché la
vinificazione, l'estrazione dalla cantina e la
commercializzazione rispondano a quanto prescritto
dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 8.
Le tipologie contraddistinte dalla menzione
«riserva» devono essere presentate al consumo
diretto in recipienti di capienza non superiore al
750 ml.
Sono tuttavia ammesse le bottiglie bordolesi da
litri 1,5 nonché recipienti di vetro di capienza
maggiore per particolari confezioni. |
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