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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
FRIULI-
GRAVE
DOC

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«FRIULI» GRAVE 

Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Friuli», seguita obbligatoriamente dalla specificazione «Grave» («Friuli» Grave) è riservata ai vini, dell'omonima zona di produzione di cui al successivo art.
3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art.2.
La denominazione di origine controllata «Friuli» Grave con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:
Chardonnay;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling (da Riesling renano);
Sauvignon;
Trocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon);
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
è riservata ai vini provenienti dalle uve dei corrispondenti vitigni.
La denominazione di origine controllata «Friuli» Grave seguita dalla specificazione «bianco» è riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca bianca previste dal disciplinare di produzione, escluse le varietà aromatiche.
La denominazione di origine controllata «Friuli» Grave seguita dalla specificazione «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione, escluse le varietà aromatiche.
La denominazione di origine controllata «Friuli» Grave seguita alla specificazione «rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione, escluse le varietà aromatiche.
La denominazione di origine controllata «Friuli» Grave seguita dalla specificazione «novello» è riservata al vino ottenuto con uve, mosti o vini delle varietà a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione.
Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli Grave» Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon
È consentita, nella misura massima del volume del 10%, la correzione dei mosti atti a produrre i vini di cui all'art.2, con altri mosti ottenuti da uve di corrispondente colore provenienti dai vignetiiscritti all'albo per ognuna delle specificazioni previste.
Art. 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente in provincia di Udine l'intero territorio comunale di: Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Camino al Tagliamento, Compoformido, Chiopris-Viscone, Codroipo, Colloredo, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Martignacco. Merete di Tomba, Mortegitano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia diUdine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Grande, Udine e in parte quello di: Artegna, Bagnarla Arsa, Buttrio, Cassacco, Castions di Strada, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Gonars, Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, Moimacco, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Povoletto, Premariacco, Ragogna, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, Santa Maria la Longa, Tarcento, Tricesimo, Trivignano Udinese; e in provincia di Pordenone l'intero territorio comunale di: Arba, Arzene, Brugnera, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cordenons, Fiume Veneto,
Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento. San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequais, Spilimbergo, Vajoni, Valvasone, Vivaro, Zoppola e in
parte quello di: Aviano, Azzano Decimo, Budòia, Caneva, Cavasse Nuovo, Fauna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Polcerugo e Travesio.
Tale zona è delimitata: dall'innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia con il confine fra le province di Pordenone e Treviso. La delimitazione segue prima verso ovest e poi verso nord il confine delle province stesse finché, oltrepassato Borgo Barozzi, raggiunge la quota 279 in località Pian di Salere. Da questo punto, lasciato il confine provinciale, piega verso est, tocca la quota 311 e C.Varise fino a incontrare la strada che costeggia il castello di Canova. Da qui la delimitazione sale verso nord lungo la predetta strada e per la quota 121, C. Polese, il ponte sul torrente Fontanagal, raggiunge l'incrocio (presso la Cappella) fra detta strada e la mulattiera che costeggia i vigneti di Sarone, La linea di delimitazione segue quindi tale mulattiera che aggirando a nord t'abitato di Sarone raggiunge la strada Sarone-Polcenigo toccando le quote 165, 113 e 134.
Proseguendo lungo questa per Polcenigo-San Giovanni di Mezzo-Santa Lucia-Budoia-Castello di Aviano-Villotta-Somprado-Pieve-Baros-Marsure-Cortina di Giais-Selva-Malnisio, fino a Crizzo centro per deviare verso casali Rigo e proseguire lungo la linea ferroviaria Sacile-Pinzano nel tratto compreso tra la stazione di Montereale Valcetlina e il ponte sul torrente Colvera e da qui lungo la provinciale per Fratta-Fanna-Cavasso Nuovo-Meduno-Rio Maggiore-Sottomonte-Toppo, Ancona Nova-Travesio (borgata Rio Secco e borgata Deana) fino al passaggio a livello ferroviario e da questo punto lungo la linea ferroviaria Sacile-Pinzano, fino a incontrare il confine comunale di Castelnuovo del Friuli. La linea di demarcazione poi prosegue includendo tutto il comune di Castelnuovo del Friuli e quello di Pinzano al Tagliamento. Riparte poi dal ponte sul Tagliamento, lungo la strada che passa per San Pietro, San Giacomo di Ragogna, Pignano, fino al bivio di San Daniele del Friuli con la strada di Alemagna (s.s. n. 463).
Proseguendo verso nord, la delimitazione segue questa statale, attraversa Bronzacco-San Tommaso-Comerzo-Tiveriacco-C. Coful-C. Zucchialti-Rivoli di Osoppo-C. Cosani- Osoppo, fino al bivio Taboga per scendere lungo la strada statale n. 13 verso i C. Londero, attraversa Lessi fino a incontrare la ferrovia Tarvisio-Udine e lungo questa fino a incrociare la strada statale n. 356 che percorre verso est per giungere all'abitato di Madonna a ovest di Tarcento. Dalla località Madonna la delimitazione segue la strada che porta alla stazione ferroviaria di Tarcento, per poi seguire la linea ferroviaria verso sud fino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre.
Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino a incontrare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino, da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco fra l'istituto orfani e C. Corgnolo.
Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est per Borgo Corfù, per discendere lungo la strada statale n. 356 sino al bivio Spessa Ipplis passando per Cagliano, da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata
che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (casa delle Zitelle esclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la strada statale n. 56. La linea di delimitazione segue detta statale in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopraddetta asfaltata per giungere al confine provinciale Udine-Gorizia dopo aver attraversato Dolegnano, piazzale Quattro
Venti e Sant'Andrat. Scende lungo detto confine provinciale fino a comprendere tutto il territorio del comune di Chiopris-Viscone. Da qui risale il Torre sino all'altezza di Trivignano Udinese (q. 45), da dove, lasciato il Torre, continua lungo la strada di Trivignano-Melarolo-Merlana-Santo Stefano Udinese per poi proseguire verso sud la strada statale n. 352 che attraversa Santa Maria la Longa-Meretto di Capitolo-stazione ferroviaria di Palmanova fino al congiungimento con l'autostrada Palmanova-Venezia. Da qui lungo l'autostrada fino all'intersezione di questa con la strada Corgnolo-Pampaluna per poi risalire lungo quest'ultima fino al bivio di C.le Rovere e continuare verso ovest per la strada del Milione fino all'incrocio con la statale n. 353. Scende poi lungo questa per un breve tratto e piega verso la strada che conduce a Paradiso fino a incrociare, presso il Molino del Paradiso, il confine territoriale fra i comuni di Castions di Strada e Pocenia. Continua lungo il confine amministrativo che limita, escludendoli, i comuni di Pocenia, Rivignano e Vanno.
Attraverso il Tagliamento, la linea di demarcazione entra in provincia di Pordenone seguendo il confine amministrativo del comune di San Vito al Tagliamento (includendolo), indi quello del comune di Fiume Veneto (includendolo) fino a incontrare il fiume Sile all'altezza del C. Marcuz. Segue poi questo fiume verso sud fino a intersecare il confine amministrativo del comune di Pasiano di Pordenone e lungo questo fino al confine con la provincia di Treviso. Indi risale lungo il confine fra leprovince di Pordenone e Treviso fino all'innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia da cui si era
partiti.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 del presente disciplinare devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni prevalentemente ghiaiosi o sabbiosoargillosi, mentre sono da escludere quelli umidi, freschi o di risorgiva.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, le iscrizioni di nuovi impianti e reimpianti di vite devono essere realizzati con almeno 2.000 ceppi per ettaro. In tal caso le viti dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Verduzzo friulano,
Merlot e Refosco dal peduncolo rosso non potranno produrre mediamente più di kg 6,5 di uva per ceppo; per gli altri vitigni di cui all'art. 2 mediamente non si potranno superare kg 6 di uva per ceppo.
Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi; sono consentiti i sistemi di potatura lunghi, corti o misti. In relazione al sesto di impianto si dovrà assicurare una produzione per ceppo che non superi i limiti di produzione consentiti dal presente disciplinare di produzione.
È vietata ogni pratica di forzatura ma è ammessa l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve superare:
t. 12 per le tipologie: Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, con un quantitativo di vino per ettaro atto all'immissione al consumo non superiore ad hl 84;
t. 13 per le tipologie: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano. Verduzzo friulano, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Bianco, Rosso, Rosato, Novello, con un quantitativo di vino per ettaro atto all'immissione al consumo non superiore ad hl 91.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Art.5.
Le operazioni di vinificazione, di elaborazione dei vini frizzanti, e le operazioni di invecchiamento obbligatorio, previste dal presente disciplinare di produzione, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito:
dell'intero territorio delle province di Pordenone e Udine; nei comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffole, Mansué, Meduna di Livenza e Motta di Livenza in provincia di Treviso;
nei comuni di Portogruaro, Pramaggiore ed Annone Veneto in provincia di Venezia; nel comune di Cormons in provincia di Gorizia.
Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate unicamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata«Friuli» Grave un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% per il Tocai friulano, 10,5% per il Tocai friulano «superiore»; 10% per tutte le altre tipologie; 11% per le tipologie qualificate
«superiore».
La tipologia «rosato» è ottenuta dalla spremitura soffice e da un breve periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.
La varietà Pinot nero può essere vinificata in bianco per l’elaborazione del vino spumante.
La denominazione di origine controllata «Friuli» Grave può essere utilizzata per designare il vino spumante elaborato con mosti o vini provenienti dalle uve dei vigneti iscritti all'albo delle varietà Chardonnay o Pinot bianco o Pinot nero, seguendo le norme previste per la produzione dei vini
spumanti.
Nelle tipologie Chardonnay e Pinot bianco «spumante» è consentita l'aggiunta di Pinot nero fino ad un massimo del 15% oppure di altre uve provenienti dai vitigni a bacca bianca di cui all'art. 2 nel limite massimo del 10%.
Il vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave spumante può essere posto in commercio nei tipi «extra brut», «brut», «extra dry», «dry», «demi-sec»; dette definizioni possono essere riportate facendo riferimento al corrispondente significato in lingua italiana.
I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano, Rosato, possono essere elaborati nella tipologia «frizzante», purché l'anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso e seguendo le relative norme
per la produzione dei vini frizzanti.
Tali vini devono essere immessi al consumo finale con un residuo zuccherino, espresso in grammi litro: tra 10 e 40 per il Verduzzo friulano; non superiore a 10 per Chardonnay, Pinot bianco, Rosato.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.
I prodotti utilizzabili per l'arricchimento dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Friuli» Grave ad esclusione del mosto concentrato rettificato.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
Per le rese fino al limite massimo del 75%, il 70% sarà considerato vino a denominazione di  origine controllata ed il rimanente 5% non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli» Grave; qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Nella vinificazione ed affinamento dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave è consentito l'uso dei recipienti in legno.
Art.6.
I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: gradevole, fine;
sapore: armonico, vellutato, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
profumo: intenso, fine;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Novello:
colore: rubino;
profumo: fruttato, vinoso;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Rosato:
colore: rosato;
profumo: fine;
sapore: asciutto, armonico, vivace nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille. È prevista la tipologia frizzante.
Chardonnay:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: secco, armonico, vivace nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Sono previste le tipologie «spumante» e «frizzante».
Pinot bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: secco, armonico, vivace nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Sono previste le tipologie «spumante» e «frizzante».
Pinot grigio;
colore: paglierino chiaro, talvolta con riflessi ramati;
profumo: caratteristico;
sapore: armonico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Riesling:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: leggermente aromatico;
sapore: secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Sauvignon:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: fresco, armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Tocai friulano:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%, 11% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Traminer aromatico:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: aromatico, intenso;
sapore: fine, caratteristico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Verduzzo friulano:
colore: da paglierino chiaro a giallo dorato;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie, vivace nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille. E’ prevista la tipologia «frizzante»,
Cabernet:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo;
sapore: armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima; 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille,
Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato se invecchiato;
profumo: caratteristico, erbaceo;
sapore: gradevole, fine, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille
Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Merlot:
colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pinot nero:
colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille. È prevista la tipologia «spumante».
Refosco dal penducolo rosso:
colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto secco netto.
Art.7.
I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave con le specificazioni di vitigno e di colore bianco e rosso, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «superiore» qualora siano denunciati alla vendemmia come tali e: siano ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale previsto per le specifiche tipologie dall'art 5;
la produzione massima sia ridotta a 10 tonnellate per ettaro.
I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave recanti la dizione «superiore» devono essere immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo come previsto dall'art.6.
I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave con esclusione delle tipologie novello e rosato, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «riserva» ma senza la dizione «superiore», qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.
Le varietà iscritte all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Friuli» Grave possono essere rivendicate con le specificazioni delle indicazioni di vitigno e con le specificazioni di colore previste dall'art. 2.
La tipologia contraddistinta della menzione «riserva» deve essere presentata al consumo diretto in recipienti di vetro di capienza non superiore a 0,75 litri; sono tuttavia ammesse le bottiglie in vetro del tipo bordolese di capienza non superiore a 5 litri per particolari confezioni celebrative.
Alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio», e similari.
È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.
Art.8.
In sede di designazione, la sottodenominazione «Grave» deve essere indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di originecontrollata» e pertanto non può essere interposta tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Friuli».
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave il nome del vitigno deve figurare in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata.
In sede di designazione le specificazioni di tipologia «riserva» e «superiore» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine controllata «Friuli» Grave.
In ogni caso tali specificazioni di tipologia devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata «Friuli» Grave della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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