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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
FRIULI-GRAVE
DOC |
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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«FRIULI» GRAVE |
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Friuli»,
seguita obbligatoriamente dalla specificazione
«Grave» («Friuli» Grave) è riservata ai vini,
dell'omonima zona di produzione di cui al successivo
art.
3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art.2.
La denominazione di origine controllata «Friuli»
Grave con la specificazione di una delle seguenti
indicazioni di vitigno:
Chardonnay;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling (da Riesling renano);
Sauvignon;
Trocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon);
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
è riservata ai vini provenienti dalle uve dei
corrispondenti vitigni.
La denominazione di origine controllata «Friuli»
Grave seguita dalla specificazione «bianco» è
riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca bianca
previste dal disciplinare di produzione, escluse le
varietà aromatiche.
La denominazione di origine controllata «Friuli»
Grave seguita dalla specificazione «rosso» è
riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca rossa
previste dal disciplinare di produzione, escluse le
varietà aromatiche.
La denominazione di origine controllata «Friuli»
Grave seguita alla specificazione «rosato» è
riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca rossa
previste dal disciplinare di produzione, escluse le
varietà aromatiche.
La denominazione di origine controllata «Friuli»
Grave seguita dalla specificazione «novello» è
riservata al vino ottenuto con uve, mosti o vini
delle varietà a bacca rossa previste dal
disciplinare di produzione.
Nella produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Friuli Grave» Cabernet possono
concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve
dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon
È consentita, nella misura massima del volume del
10%, la correzione dei mosti atti a produrre i vini
di cui all'art.2, con altri mosti ottenuti da uve di
corrispondente colore provenienti dai
vignetiiscritti all'albo per ognuna delle
specificazioni previste.
Art. 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione comprendente in provincia di Udine
l'intero territorio comunale di: Basiliano, Bertiolo,
Bicinicco, Buia, Camino al Tagliamento, Compoformido,
Chiopris-Viscone, Codroipo, Colloredo, Coseano,
Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Martignacco.
Merete di Tomba, Mortegitano, Moruzzo, Pagnacco,
Pasian di Prato, Pavia diUdine, Pozzuolo del Friuli,
Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive
d'Arcano, San Vito di Fagagna, Sedegliano,
Talmassons, Tavagnacco, Treppo Grande, Udine e in
parte quello di: Artegna, Bagnarla Arsa, Buttrio,
Cassacco, Castions di Strada, Cividale del Friuli,
Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Gonars,
Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, Moimacco,
Osoppo, Palmanova, Porpetto, Povoletto, Premariacco,
Ragogna, San Daniele del Friuli, San Giovanni al
Natisone, Santa Maria la Longa, Tarcento, Tricesimo,
Trivignano Udinese; e in provincia di Pordenone
l'intero territorio comunale di: Arba, Arzene,
Brugnera, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del
Friuli, Cordenons, Fiume Veneto,
Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pinzano al
Tagliamento, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone,
Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della
Richinvelda, San Martino al Tagliamento. San
Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequais,
Spilimbergo, Vajoni, Valvasone, Vivaro, Zoppola e in
parte quello di: Aviano, Azzano Decimo, Budòia,
Caneva, Cavasse Nuovo, Fauna, Maniago, Meduno,
Montereale Valcellina, Polcerugo e Travesio.
Tale zona è delimitata: dall'innesto della linea
ferroviaria Udine-Venezia con il confine fra le
province di Pordenone e Treviso. La delimitazione
segue prima verso ovest e poi verso nord il confine
delle province stesse finché, oltrepassato Borgo
Barozzi, raggiunge la quota 279 in località Pian di
Salere. Da questo punto, lasciato il confine
provinciale, piega verso est, tocca la quota 311 e
C.Varise fino a incontrare la strada che costeggia
il castello di Canova. Da qui la delimitazione sale
verso nord lungo la predetta strada e per la quota
121, C. Polese, il ponte sul torrente Fontanagal,
raggiunge l'incrocio (presso la Cappella) fra detta
strada e la mulattiera che costeggia i vigneti di
Sarone, La linea di delimitazione segue quindi tale
mulattiera che aggirando a nord t'abitato di Sarone
raggiunge la strada Sarone-Polcenigo toccando le
quote 165, 113 e 134.
Proseguendo lungo questa per Polcenigo-San Giovanni
di Mezzo-Santa Lucia-Budoia-Castello di
Aviano-Villotta-Somprado-Pieve-Baros-Marsure-Cortina
di Giais-Selva-Malnisio, fino a Crizzo centro per
deviare verso casali Rigo e proseguire lungo la
linea ferroviaria Sacile-Pinzano nel tratto compreso
tra la stazione di Montereale Valcetlina e il ponte
sul torrente Colvera e da qui lungo la provinciale
per Fratta-Fanna-Cavasso Nuovo-Meduno-Rio
Maggiore-Sottomonte-Toppo, Ancona Nova-Travesio
(borgata Rio Secco e borgata Deana) fino al
passaggio a livello ferroviario e da questo punto
lungo la linea ferroviaria Sacile-Pinzano, fino a
incontrare il confine comunale di Castelnuovo del
Friuli. La linea di demarcazione poi prosegue
includendo tutto il comune di Castelnuovo del Friuli
e quello di Pinzano al Tagliamento. Riparte poi dal
ponte sul Tagliamento, lungo la strada che passa per
San Pietro, San Giacomo di Ragogna, Pignano, fino al
bivio di San Daniele del Friuli con la strada di
Alemagna (s.s. n. 463).
Proseguendo verso nord, la delimitazione segue
questa statale, attraversa Bronzacco-San
Tommaso-Comerzo-Tiveriacco-C. Coful-C.
Zucchialti-Rivoli di Osoppo-C. Cosani- Osoppo, fino
al bivio Taboga per scendere lungo la strada statale
n. 13 verso i C. Londero, attraversa Lessi fino a
incontrare la ferrovia Tarvisio-Udine e lungo questa
fino a incrociare la strada statale n. 356 che
percorre verso est per giungere all'abitato di
Madonna a ovest di Tarcento. Dalla località Madonna
la delimitazione segue la strada che porta alla
stazione ferroviaria di Tarcento, per poi seguire la
linea ferroviaria verso sud fino all'incrocio con la
provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa
strada attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al
ponte di Nimis sul Torre.
Corre quindi verso sud lungo il corso di questo
torrente fino al ponte Savorgnano, piega verso est
lungo la strada che porta a Savorgnano fino a
incontrare e seguire la rotabile per M. Bognini e C.
Maurino, da qui prosegue lungo la linea elettrica ad
alta tensione fino ad arrivare alla cabina di
trasformazione di Rubignacco fra l'istituto orfani e
C. Corgnolo.
Dalla cabina di trasformazione segue la strada per
Casali Gallo, il macello comunale, Borgo Viola (a
sud di Cividale) e poi devia verso est per Borgo
Corfù, per discendere lungo la strada statale n. 356
sino al bivio Spessa Ipplis passando per Cagliano,
da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata
che delimita il versante nord della zona collinare
propriamente detta, sino al bivio di Azzano per
piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul
fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la
provinciale fino a Vicinale (casa delle Zitelle
esclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino
al suo raccordo con la strada statale n. 56. La
linea di delimitazione segue detta statale in
direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per
la strada che attraversa Manzano raggiunge
l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C.
Romano. Prosegue verso est lungo la sopraddetta
asfaltata per giungere al confine provinciale
Udine-Gorizia dopo aver attraversato Dolegnano,
piazzale Quattro
Venti e Sant'Andrat. Scende lungo detto confine
provinciale fino a comprendere tutto il territorio
del comune di Chiopris-Viscone. Da qui risale il
Torre sino all'altezza di Trivignano Udinese (q.
45), da dove, lasciato il Torre, continua lungo la
strada di Trivignano-Melarolo-Merlana-Santo Stefano
Udinese per poi proseguire verso sud la strada
statale n. 352 che attraversa Santa Maria la
Longa-Meretto di Capitolo-stazione ferroviaria di
Palmanova fino al congiungimento con l'autostrada
Palmanova-Venezia. Da qui lungo l'autostrada fino
all'intersezione di questa con la strada
Corgnolo-Pampaluna per poi risalire lungo
quest'ultima fino al bivio di C.le Rovere e
continuare verso ovest per la strada del Milione
fino all'incrocio con la statale n. 353. Scende poi
lungo questa per un breve tratto e piega verso la
strada che conduce a Paradiso fino a incrociare,
presso il Molino del Paradiso, il confine
territoriale fra i comuni di Castions di Strada e
Pocenia. Continua lungo il confine amministrativo
che limita, escludendoli, i comuni di Pocenia,
Rivignano e Vanno.
Attraverso il Tagliamento, la linea di demarcazione
entra in provincia di Pordenone seguendo il confine
amministrativo del comune di San Vito al Tagliamento
(includendolo), indi quello del comune di Fiume
Veneto (includendolo) fino a incontrare il fiume
Sile all'altezza del C. Marcuz. Segue poi questo
fiume verso sud fino a intersecare il confine
amministrativo del comune di Pasiano di Pordenone e
lungo questo fino al confine con la provincia di
Treviso. Indi risale lungo il confine fra leprovince
di Pordenone e Treviso fino all'innesto della linea
ferroviaria Udine-Venezia da cui si era
partiti.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata di cui all'art. 2 del
presente disciplinare devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche
caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini
dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti
ubicati in terreni prevalentemente ghiaiosi o
sabbiosoargillosi, mentre sono da escludere quelli
umidi, freschi o di risorgiva.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura, devono essere quelli
generalmente usati, o comunque atti a non modificare
le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione, le iscrizioni
di nuovi impianti e reimpianti di vite devono essere
realizzati con almeno 2.000 ceppi per ettaro. In tal
caso le viti dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco,
Pinot grigio, Tocai friulano, Verduzzo friulano,
Merlot e Refosco dal peduncolo rosso non potranno
produrre mediamente più di kg 6,5 di uva per ceppo;
per gli altri vitigni di cui all'art. 2 mediamente
non si potranno superare kg 6 di uva per ceppo.
Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi; sono
consentiti i sistemi di potatura lunghi, corti o
misti. In relazione al sesto di impianto si dovrà
assicurare una produzione per ceppo che non superi i
limiti di produzione consentiti dal presente
disciplinare di produzione.
È vietata ogni pratica di forzatura ma è ammessa
l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura
specializzata dei vigneti destinati alla produzione
dei vini di cui all'art. 2 non deve superare:
t. 12 per le tipologie: Riesling, Sauvignon,
Traminer aromatico, Cabernet franc, Cabernet
Sauvignon, Pinot nero, con un quantitativo di vino
per ettaro atto all'immissione al consumo non
superiore ad hl 84;
t. 13 per le tipologie: Chardonnay, Pinot bianco,
Pinot grigio, Tocai friulano. Verduzzo friulano,
Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Bianco, Rosso,
Rosato, Novello, con un quantitativo di vino per
ettaro atto all'immissione al consumo non superiore
ad hl 91.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Friuli» Grave
devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
purché la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Art.5.
Le operazioni di vinificazione, di elaborazione dei
vini frizzanti, e le operazioni di invecchiamento
obbligatorio, previste dal presente disciplinare di
produzione, devono essere effettuate all'interno
della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali
di produzione e vinificazione, è consentito che tali
operazioni vengano effettuate nell'ambito:
dell'intero territorio delle province di Pordenone e
Udine; nei comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine,
Portobuffole, Mansué, Meduna di Livenza e Motta di
Livenza in provincia di Treviso;
nei comuni di Portogruaro, Pramaggiore ed Annone
Veneto in provincia di Venezia; nel comune di
Cormons in provincia di Gorizia.
Le operazioni di spumantizzazione devono essere
effettuate unicamente nel territorio della regione
Friuli-Venezia Giulia.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare ai vini a denominazione di origine
controllata«Friuli» Grave un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,5% per il Tocai
friulano, 10,5% per il Tocai friulano «superiore»;
10% per tutte le altre tipologie; 11% per le
tipologie qualificate
«superiore».
La tipologia «rosato» è ottenuta dalla spremitura
soffice e da un breve periodo di macerazione al fine
di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.
La varietà Pinot nero può essere vinificata in
bianco per l’elaborazione del vino spumante.
La denominazione di origine controllata «Friuli»
Grave può essere utilizzata per designare il vino
spumante elaborato con mosti o vini provenienti
dalle uve dei vigneti iscritti all'albo delle
varietà Chardonnay o Pinot bianco o Pinot nero,
seguendo le norme previste per la produzione dei
vini
spumanti.
Nelle tipologie Chardonnay e Pinot bianco «spumante»
è consentita l'aggiunta di Pinot nero fino ad un
massimo del 15% oppure di altre uve provenienti dai
vitigni a bacca bianca di cui all'art. 2 nel limite
massimo del 10%.
Il vino a denominazione di origine controllata
«Friuli» Grave spumante può essere posto in
commercio nei tipi «extra brut», «brut», «extra
dry», «dry», «demi-sec»; dette definizioni possono
essere riportate facendo riferimento al
corrispondente significato in lingua italiana.
I vini a denominazione di origine controllata
«Friuli» Grave Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo
friulano, Rosato, possono essere elaborati nella
tipologia «frizzante», purché l'anidride carbonica
sia ottenuta esclusivamente da fermentazione
naturale in recipiente chiuso e seguendo le relative
norme
per la produzione dei vini frizzanti.
Tali vini devono essere immessi al consumo finale
con un residuo zuccherino, espresso in grammi litro:
tra 10 e 40 per il Verduzzo friulano; non superiore
a 10 per Chardonnay, Pinot bianco, Rosato.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche
di qualità.
I prodotti utilizzabili per l'arricchimento dei
mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente
dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo
della denominazione di origine controllata «Friuli»
Grave ad esclusione del mosto concentrato
rettificato.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere
superiore al 70% per tutti i vini.
Per le rese fino al limite massimo del 75%, il 70%
sarà considerato vino a denominazione di origine
controllata ed il rimanente 5% non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata «Friuli» Grave;
qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il
diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Nella vinificazione ed affinamento dei vini a
denominazione di origine controllata «Friuli» Grave
è consentito l'uso dei recipienti in legno.
Art.6.
I vini a denominazione di origine controllata
«Friuli» Grave all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: gradevole, fine;
sapore: armonico, vellutato, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato se
invecchiato;
profumo: intenso, fine;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Novello:
colore: rubino;
profumo: fruttato, vinoso;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Rosato:
colore: rosato;
profumo: fine;
sapore: asciutto, armonico, vivace nel tipo
specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille. È
prevista la tipologia frizzante.
Chardonnay:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: secco, armonico, vivace nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Sono previste le tipologie «spumante» e «frizzante».
Pinot bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: secco, armonico, vivace nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Sono previste le tipologie «spumante» e «frizzante».
Pinot grigio;
colore: paglierino chiaro, talvolta con riflessi
ramati;
profumo: caratteristico;
sapore: armonico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Riesling:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: leggermente aromatico;
sapore: secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Sauvignon:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: fresco, armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Tocai friulano:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%,
11% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Traminer aromatico:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: aromatico, intenso;
sapore: fine, caratteristico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Verduzzo friulano:
colore: da paglierino chiaro a giallo dorato;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto oppure amabile o dolce nelle
specifiche tipologie, vivace nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille. E’
prevista la tipologia «frizzante»,
Cabernet:
colore: rosso rubino più o meno intenso,
tendente al granato se invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico, talvolta
erbaceo;
sapore: armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima; 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille,
Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso, tendente al
granato se invecchiato;
profumo: caratteristico, erbaceo;
sapore: gradevole, fine, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille
Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino, tendente al granato se
invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Merlot:
colore: rosso rubino, tendente al granato se
invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pinot nero:
colore: rosso rubino, tendente al granato se
invecchiato;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille. È
prevista la tipologia «spumante».
Refosco dal penducolo rosso:
colore: rosso rubino, tendente al granato se
invecchiato;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,
11,5% per il «superiore»;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, di modificare con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidità totale e per l'estratto secco netto.
Art.7.
I vini a denominazione di origine controllata
«Friuli» Grave con le specificazioni di vitigno e di
colore bianco e rosso, possono portare in etichetta
la qualificazione aggiuntiva «superiore» qualora
siano denunciati alla vendemmia come tali e: siano
ottenuti da uve che assicurino un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale previsto per
le specifiche tipologie dall'art 5;
la produzione massima sia ridotta a 10 tonnellate
per ettaro.
I vini a denominazione di origine controllata
«Friuli» Grave recanti la dizione «superiore» devono
essere immessi al consumo con un titolo
alcolometrico volumico totale minimo come previsto
dall'art.6.
I vini a denominazione di origine controllata
«Friuli» Grave con esclusione delle tipologie
novello e rosato, possono portare in etichetta la
qualificazione aggiuntiva «riserva» ma senza la
dizione «superiore», qualora siano stati invecchiati
per almeno due anni, a decorrere dall'11 novembre
dell'annata di vendemmia.
Le varietà iscritte all'albo dei vigneti della
denominazione di origine controllata «Friuli» Grave
possono essere rivendicate con le specificazioni
delle indicazioni di vitigno e con le specificazioni
di colore previste dall'art. 2.
La tipologia contraddistinta della menzione
«riserva» deve essere presentata al consumo diretto
in recipienti di vetro di capienza non superiore a
0,75 litri; sono tuttavia ammesse le bottiglie in
vetro del tipo bordolese di capienza non superiore a
5 litri per particolari confezioni celebrative.
Alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione
aggiuntiva diversa da quelle espressamente previste
dal presente disciplinare di produzione ivi compresi
gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato», «vecchio», e similari.
È consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi
privati, non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività
agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore»,
«fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri
termini similari, sono consentite in osservanza
delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.
Art.8.
In sede di designazione, la sottodenominazione
«Grave» deve essere indicata in etichetta
immediatamente al di sotto della menzione specifica
tradizionale «denominazione di originecontrollata» e
pertanto non può essere interposta tra quest'ultima
dicitura e la denominazione «Friuli».
Nella designazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Friuli» Grave il nome del
vitigno deve figurare in etichetta con caratteri di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione di origine controllata.
In sede di designazione le specificazioni di
tipologia «riserva» e «superiore» devono figurare in
etichetta al di sotto della dicitura «denominazione
di origine controllata» e pertanto non possono
essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la
denominazione di origine controllata «Friuli» Grave.
In ogni caso tali specificazioni di tipologia devono
figurare in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la denominazione di origine
controllata «Friuli» Grave della stessa evidenza e
riportati sulla medesima base colorimetrica. |
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