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Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Friuli
Isonzo» o «Isonzo del Friuli» è riservata ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata «Friuli
Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla
specificazione «bianco» e riservata al vino ottenuto
dalle uve a bacca bianca, elencati nel successivo
comma 5, escluse le varietà aromatiche.
La denominazione di origine controllata «Friuli
Isonzo» e «Isonzo del Friuli» seguita dalla
specificazione «rosso» è riservata al vino ottenuto
dalle uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel
successivo comma 5, escluse le varietà aromatiche.
La denominazione di origine controllata «Friuli
Isonzo» o «Isonzo del Friuli», seguita dalla
specificazione, «rosato» è riservata al vino
ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa elencati
nel successivo comma 5, escluse le varietà
aromatiche.
La denominazione di origine controllata «Friuli
Isonzo» o «Isonzo de! Friuli» seguita dalla
specificazione «vendemmia tardiva» è riservata al
vino ottenuto dalle uve di Tocai friulano, Sauvignon,
Verduzzo friulano, Pinot bianco e Chardonnay,
vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo
aver subito un appassimento naturale e vendemmiate
tardivamente.
La denominazione di origine controllata «Friuli
Isonzo» o «Isonzo del Friuli» con la specificazione
di una delle seguenti indicazioni di vitigno:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Moscato rosa;
Moscato giallo;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling italico;
Riesling (da Riesling Renano);
Sauvignon;
Tocai friulano;
Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon);
Cabernet Franc;
Cabernet Sauvignon;
Franconia;
Merlot;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino,
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.
Nella produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo Cabernet del
Friuli» Cabernet, possono concorrere, disgiuntamente
o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc
e Cabernet Sauvignon.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Isonzo» o
«Isonzo del Friuli» devono essere quelle prodotte
nella zona che comprende l'intero territorio dei
comuni di Romans d'Isonzo. Gradisca d'Isonzo,
Villesse, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea,
Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio
dei comuni di Cormons, Capriva del Friuli, San
Lorenzo Isontino, Monfalcone, Mossa, Gorizia,
Fogliano di Redipuglia, Parrà d'Isonzo, Savogna
d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian
d'Isonzo e Staranzano in provincia di Gorizia.
Tale zona è cosi delimitata:
partendo dalla strada statale n. 14 in prossimità
del km 117.500 e cioè dal ponte sull'Isonzo, il
limite segue verso sud l'argine sinistro del Fiume
Isonzo sino ad incrociare la strada per C. Rondon.
Prosegue quindi lungo tale strada in direzione
nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio
con la strada per C. Risaia; segue quest'ultima
verso sud per 200 m e da qui prosegue lungo una
linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del
cimitero di Monfalcone (località Marcelliana);
segue poi il viale S. Marco che in direzione
nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone
e proseguendo in linea retta raggiunge la cima del
colle La Rocca (q. 88). Da q. 88 in linea retta
verso nord-est raggiunge M. Cosich (q. 112)
incrociando l'oleodotto transalpino.
Segue verso nord il tracciato dell'oleodotto
transalpino, fino a raggiungere la riva sinistra
dell'Isonzo, una volta superato il centro di
Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia.
Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al
ponte del fiume Vipacco, presso Castel Rubina,
risale il corso del fiume fino ad incontrare il
confine italo-jugoslavo.
Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato
sino ad incrociare l'Isonzo; ridiscendendo il corso
d'acqua, segue la riva del fiume Isonzo fino al
ponte del Torrione e da qui prosegue verso sud lungo
la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo
sino ad incrociare la strada ferrata. Lungo la
ferrovia verso ovest, raggiunge il confine comunale
di Cormòns, in località Bosco di Sotto, che segue
verso sud fino al ponte sul T. Versa (località
Braidata).
Segue quindi la strada che conduce a Cormòns fino in
prossimità della q. 41 e prosegue in direzione nord
per il sentiero che costeggia ad ovest la località
di Bosco di Sotto e poi trasformatosi in strada
incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa.
Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la
strada statale n. 56 fino al sottopasso della
ferrovia in prossimità di q. 49. Attraversato il
sottopasso prosegue verso la strada comunale che
toccando quota 57, conduce alla località denominata
Fontana del Faet e si immette quindi nella via Roma.
Da qui prosegue verso nord-ovest attraverso il
centro abitato di Cormòns lungo le strade comunali
che segnano il piede della collina.
Superate la località di San Giovanni e Lucia, la
frazione di Brazzano e la località di San Rocco di
Brazzano, si immette, in prossimità di q. 71, sulla
strada provinciale per Dolegna del Collio, che
segue, in direzione Dolegna, fino ad incontrare il
confine comunale del comune di Cormòns. Procede
quindi lungo la detta linea di confine fino a
raggiungere, sul torrente Judrio, il confine tra la
provincia di Gorizia e la provincia di Udine, che
percorre verso sud fino al ponte di Pieris da dove
la delimitazione è iniziata.
All'interno della zona di produzione sopra
delimitata, è da escludersi parte del territorio del
confine del comune di Farra d’Isonzo sito
sull'interno della delimitazione che segue: partendo
dalie case di Pusnar, il limite segue a norma la
strada per Villanova di Farra, passando per quote
49-48.
Da qui, verso ovest, segue la strada per C. Bressan
(q. 48) giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega
verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra
d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo
Bearzat poi prende a sud la strada che attraversa
Borgo Bearzat e prosegue sino ad incontrare, in
prossimità di Villa Zuliani, a q. 36 la strada
Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini.
Di qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo
Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino
alle case Pusnar, punto di partenza della linea di
delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alta produzione dei vini di cui all'art.
2, devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve ed ai vini
derivati le loro specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini
dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1992, n. 164, i vigneti ubicati su terreni di
favorevole giacitura, mentre sono da escludere i
vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi
e privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva
e su tutti i terreni non sufficientemente
percolanti, umidi e freschi. I sesti di impianto, le
forme di allevamento ed i sistemi di potatura dei
vigneti già impiantati devono essere quelli
generalmente usati o, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle
uve e dei vini.
I nuovi impianti ed i reimpianti di vite devono
avere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro. In tal
caso le viti non potranno produrre mediamente più di
kg 4 di uva per ceppo per i vitigni Tocai friulano,
Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot e kq
3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.
Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi. A
seconda del sesto di impianto si deve assicurare una
produzione per pianta in relazione al numero di
ceppi per ettaro al fine di non superare i limiti di
produzione consentili dal disciplinare.
Per la tipologia «Friuli Isonzo» vendemmia tardiva o
«Isonzo del Friuli» vendemmia tardiva, le operazioni
di vendemmia debbono iniziare almeno trenta giorni
dopo l'inizio del periodo vendemmiale.
È vietata ogni pratica di forzatura ma è ammessa
l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva par ettaro in coltura
specializzata non deve superare t 13 per i vigneti
destinati alla produzione di Tocai friulano,
Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; t 12
per ettaro in coltura specializzata per tutte le
rimanenti tipologie. Tali rese comunque determinano
un quantitativo di vino per ettaro atto per
l'immissione al consumo non superiore a hl 91 per le
tipologie Tocai friulano, Malvasia, Verduzzo
friulano e Merlot e a hl 84 per le altre tipologie
di vino.
Per le tipologie «Friuli Isonzo» bianco o «Isonzo
del Frinii» bianco, «Friuli Isonzo» rosato o «Isonzo
del Friuli» rosato e «Friuli Isonzo» rosso o «Isonzo
del Friuli» rosso, la produzione non deve superare
le tonn. 12 per ha.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve
ottenute e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo»
o «Isonzo del Friuli» devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, purché la produzione globale
non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando
i
limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione dei vini di cui
all'art. 2 del presente disciplinare di produzione,
possono essere effettuate nell'intero territorio
della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali
di produzione, è consentito che tali operazioni
siano effettuate entro l'intero territorio della
provincia di Gorizia nonché in quello dei comuni
confinanti con la medesima e l'intero territorio dal
comune di Cervignano del Friuli in provincia di
Udine.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,5%. La tipologia
rosato è ottenuta dalla spremitura soffice e da un
breve periodo di macerazione al fine di assicurare
al vino la dovuta tonalità di colore.
Le tipologie «Friuli Isonzo» bianco o «Isonzo del
Frinii» bianco, «Friuli Isonzo» rosato o «Isonzo del
Friuli» rosato possono essere prodotte nel tipo
«frizzante», in ottemperanza alle norme vigenti per
la produzione di vini frizzanti e devono designarsi
in etichetta con l'indicazione aggiuntiva
«frizzante».
La tipologia «Friuli Isonzo» rosso o «Isonzo del
Friuli» rosso, da designarsi in etichetta con
l'indicazione aggiuntiva di «Friuli Isonzo»
frizzante o spumante o «Isonzo del Friuli» frizzante
o spumante, può essere prodotta nel tipo frizzante o
spumante seguendo le norme previste per la
produzione dei vini frizzanti e spumanti.
Le tipologie «Friuli Isonzo» moscato giallo o
«Isonzo del Friuli» moscato giallo, «Friuli Isonzo»
moscato rosa o «Isonzo del Friuli» moscato rosa,
«Friuli Isonzo» Pinot bianco o «Isonzo del Friuli»
Pinot bianco e «Friuli Isonzo» Verduzzo friulano o
«Isonzo del Friuli» Verduzzo friulano, da designarsi
in etichetta con la dicitura «Friuli Isonzo»
spumante o «Isonzo del Friuli» spumante, possono
essere prodotti nella tipologia spumante seguendo le
relative norme per la produzione dei
vini spumanti.
La zona di spumantizzazione comprende l'intero
territorio delle tre Venezie.
Per tutti i vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli» sono ammesse la operazioni di arricchimento
utilizzando mosti concentrati rettificati o mosti
concentrati o comunque utilizzando prodotti ammessi
dalle disposizioni di legge vigenti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche
di qualità.
La resa massima dall'uva in vino non deve essere
superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra
indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà
diritto alla denominazione di origine controllata;
oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
Il vino «vendemmia tardiva» con deve superare la
resa del 70%.
È consentila nella misura massima del volume del 15%
la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.
2, frizzanti e spumanti con mosti e vini ottenuti da
uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo della
denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo»
o «Isonzo del Friuli», ad esclusione del mosto
concentrato rettificato.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata
«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
Bianco:
colore: paglierino più o meno carico;
profumo: fruttato;
sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo,
armonico, giustamente tannico e acido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille per i vini
tranquilli e 5 per mille per i vini frizzanti;
estratto secco netto minimo: 15 per mille. È
prevista la tipologia frizzante.
Rosso
colore: rosso vivace, rubino;
profumo: Ieggermente erbaceo;
sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno,
armonico, tranquillo;
titolo alcolometrieo volumico complessivo minimo:
10,5%;
acidità totale minima: 4 per mille per i vini
tranquilli; 5 per mille per i vini frizzanti;
estratto secco netto minimo: 18 per mille. È
prevista la tipologia
frizzante.
Rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino:
profumo: fruttato gradevole;
sapore: secco o amabile, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco nello minimo: 15 per mille.
Rosato:
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
profumo: leggermente vinoso, gradevole
caratteristico;
sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco,
tranquillo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille per i vini
tranquilli e 5 per mille per le tipologie frizzanti;
concentrato secco netto minimo: 15 per mille. È
prevista la tipologia frizzante.
Verduzzo friulano:
colore: dorato più o meno carico;
profumo: vinoso caratteristico fruttato;
sapore: asciutto, amabile o dolce fruttato, di
corpo, lievemente tannico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 4.5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Verduzzo friulano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: dorato più o meno carico;
profumo: caratteristico di fruttato;
sapore: asciutto, amabile o dolce di corpo
leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Moscato giallo:
colore: caratteristico giallo paglierino;
profumo: tipico ed aromatico caratteristico;
sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Moscato giallo spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: tipico aromatico caratteristico;
sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Moscato rosa:
colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
profumo: di rosa fruttato;
sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Moscato rosa spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
profumo: caratteristico fruttato;
sapore: aromatico amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Vendemmia tardiva:
colore: giallo oro ambrato più o meno intenso;
profumo: intenso complesso di muschio;
sapore: dolce armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
13,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Tocai friulano:
colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al
citrino;
profumo: delicato e gradevole, con profumo
caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo
aromatico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Malvasia:
colore: paglierino;
profumo: gradevole;
sapore: asciutto; delicato, non molto di corpo,
gradevole;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto militino: 15 per mille.
Chardonnay:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Pinot bianco:
colore: paglierino chiaro o leggermente dorato;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico,
gradevole;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Pinot spumante:
spuma: fine, vivace, perlage persistente;
colore: paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Pinot grigio:
colore: giallo con riflessi rosei;
profumo: speciale, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Riesling italico:
colore: paglierino;
profumo: abbastanza intenso e caratteristico,
delicato, gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico,
caratteristico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità, totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Riesling:
colore: paglierino;
profumo: abbastanza intenso e caratteristico,
delicato, gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico,
caratteristico, gradevole;
titolo alcolometrieo volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Sauvignon:
colore: dorato chiaro;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Traminer aromatico:
colore: paglierino carico;
profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso,
caratteristico, di corpo gradevole;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco, netto minimo: 1,5 per mille.
Merlot:
colore: rubino;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente
erbaceo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo
erbaceo caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, più
evidente nel Cabernet Franc, gradevole,
vellutato;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Fanconia:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso ed armonico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pinot nero:
colore; rosso rubino non molto intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto un pò aromatico, gradevole,
leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso con tendenza al violaceo;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso, con eventuali
sfumature granate;
profumo: vinoso, caratteristico, con sentore di
piccoli frutti;
sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno,
elegante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 18 per mille.
È facoltà del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali -Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto
secco netto minimo.
Art. 7.
È vietato usare assieme alla denominazione di cui
agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione
aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore»,
«extra», «fine», «scelto», «selezionato», e
similari.
È consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, o marchi
privati.
È altresì consentita l'indicazione di nomi di
fattorie e vigneti dai quali effettivamente
prevengono le uve di cui il vino, così qualificato,
è stato ottenuto, purché non abbiano significato
laudativo. |